Sentenza del 28/09/2016 n. 19083 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
R.M. contestava la tassazione applicata dall'Enel alla prestazione previdenziale integrativa erogata in forma di capitale. Sosteneva che, anziché applicare l'aliquota del 32,22% prevista per il TFR, l'Amministrazione dovesse applicare il regime previsto per il rendimento finanziario: ritenuta del 12,50% sulla differenza tra il capitale corrisposto e i premi versati, con la riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo. La controversia riguardava in particolare la distinzione tra sorte capitale e rendimento del fondo previdenziale, nonché il diverso trattamento degli importi maturati prima e dopo il 31 dicembre 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo applicabile il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993 a fondi previdenziali complementari aziendali a capitalizzazione e con causa previdenziale prevalente, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti a tassazione separata per la sola sorte capitale, mentre il rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato è soggetto alla ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica invece integralmente la tassazione separata. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Non è stato quindi disposto direttamente il rimborso, ma è stata riconosciuta la fondatezza della tesi del contribuente nei limiti del principio di diritto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, T.U.I.R.
Richiamato dal contribuente per sostenere il trattamento fiscale del rendimento collegato alla prestazione previdenziale integrativa.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Aliquota del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo.
La ritenuta del 12,50% si applica, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, esclusivamente al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, e non all'intera prestazione previdenziale.
D.L. n. 669 del 1986, art. 1, comma 5, convertito nella Legge n. 30 del 1997
Norma richiamata nell'ambito delle disposizioni fiscali applicabili alla prestazione, senza una specifica ulteriore interpretazione autonoma nella decisione.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, T.U.I.R.
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale della prestazione per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
D.Lgs. n. 124 del 1993
La disciplina elaborata dalla Corte riguarda i soggetti iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale anteriormente alla sua entrata in vigore.
Sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione nn. 13642 e 13643 del 2011
Hanno stabilito il criterio secondo cui occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento: il rendimento maturato fino al 31 dicembre 2000 è tassato al 12,50%, mentre la sorte capitale è soggetta a tassazione separata; dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
Massime di principio
- Nelle prestazioni di previdenza complementare aziendale erogate in forma di capitale, è fondamentale distinguere la sorte capitale dal rendimento finanziario prodotto dalla gestione del fondo.
- Per gli iscritti a fondi aziendali anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, il rendimento netto maturato fino al 31 dicembre 2000 può beneficiare della ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985.
- La ritenuta agevolata non si applica automaticamente all'intera somma liquidata: il contribuente deve dimostrare quale parte costituisca effettivo rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale.
- La sorte capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 resta soggetta a tassazione separata, mentre per le quote maturate dal 1° gennaio 2001 opera integralmente il regime di tassazione separata.
- Quando la sentenza di merito non compie correttamente la distinzione tra capitale e rendimento, la Cassazione può cassarla e rinviare la causa per un nuovo calcolo, senza riconoscere necessariamente il rimborso in modo immediato.
- La decisione riguarda specificamente fondi previdenziali con capitalizzazione dei versamenti e causa previdenziale prevalente; situazioni relative a fondi diversi devono essere verificate alla luce della loro struttura e della documentazione contabile.
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