Cassazione Penale, Sentenza n. 40060/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero deduceva due principali censure: 1) violazione di norme dell'ordinamento penitenziario (artt. 35-bis, 41-bis, 69 e normativa regolamentare) sostenendo che il divieto o le limitazioni all'acquisto e all'uso di lettori CD e CD musicali riguardano modalità di esercizio del diritto alla musica soggette alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria e non a sindacato giurisdizionale se non in presenza di irragionevolezza manifesta; 2) il Tribunale avrebbe usurpato potestà amministrative imponendo oneri organizzativi non previsti dalla legge (pre-selezione di autori/brani, ordinanze di servizio, controlli periodici, messa in sicurezza dei dispositivi), con conseguente aggravio di risorse umane e materiali per l'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che: l'uso di lettori CD per fruire musica non è vietato in assoluto dalle norme richiamate, ma il diritto del detenuto va bilanciato con le esigenze di controllo proprie del regime 41-bis; il contrassegno SIAE non garantisce l'assenza di contenuti potenzialmente illeciti e non sostituisce i necessari controlli sui supporti e sui dispositivi; il Tribunale ha correttamente disposto un controllo caso per caso demandando alla Direzione dell'istituto la valutazione delle singole richieste alla luce dell'autore, del brano e delle risorse necessarie per la messa in sicurezza; il ricorso del Ministero risultava generico rispetto all'onerosità delle operazioni e dunque infondato. Conseguentemente resta valida la decisione del Tribunale di sorveglianza che ha autorizzato l'acquisto solo tramite impresa di mantenimento e ha rimesso alla Direzione la valutazione puntuale delle singole richieste.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
autorizza il reclamo giurisdizionale contro provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria; tuttavia il sindacato giudiziario non può sostituirsi alle scelte organizzative amministrative salvo che vi sia manifesta irragionevolezza o illeicità che pregiudichi il diritto del detenuto
art. 41-bis Ord. pen.
istituisce il regime penitenziario differenziato con limitazioni al trattamento volte a interrompere i contatti del detenuto con il contesto criminale; legittima pertanto restrizioni e controlli più stringenti su oggetti e comunicazioni per motivi di sicurezza
art. 69 Ord. pen.
riferito al trattamento rieducativo e alle sue modalità; non impedisce di per sé forme di fruizione ricreativa se compatibili con le esigenze di ordine e sicurezza
art. 40 reg. es. Ord. pen.
norma regolamentare che limita l'uso di lettori CD alle esigenze di lavoro/studio previa autorizzazione del direttore; la Corte rileva che tali disposizioni non possono essere interpretate come divieto assoluto alla luce dell'evoluzione tecnologica e della necessità di bilanciamento
Circolare dipartimentale 2/10/2017 n. 3676/6126
prevede regole più stringenti per il circuito del 41-bis (es. utilizzo solo di televisori e apparecchi radio forniti dall'Amministrazione, divieto di PC personali, uso limitato di lettori digitali per studio), ma non esclude che la Direzione valuti caso per caso l'accesso a ulteriori dispositivi compatibilmente con la sicurezza
Massime di principio
- Il diritto del detenuto a fruire di musica rientra nelle "piccole forme di normalità" attinenti al trattamento, ma non è assoluto e va bilanciato con le esigenze di sicurezza, soprattutto per i soggetti 41-bis
- Il contrassegno SIAE attesta il rispetto del diritto d'autore ma non garantisce l'assenza di contenuti che possano veicolare messaggi illeciti; pertanto non esonera da controlli di sicurezza sui supporti
- Le autorizzazioni all'introduzione e all'uso di dispositivi tecnologici possono essere deliberate dalla Direzione dell'istituto su base valutativa e caso per caso, considerando l'autore/contesto dei brani e le risorse necessarie per la messa in sicurezza
- Il sindacato giurisdizionale (reclamo ex art. 35-bis) può intervenire ma non per sostituirsi all'Amministrazione nelle scelte organizzative legittime; l'intervento giudiziario è ammesso quando la scelta amministrativa sia irragionevole o non motivata alla luce degli obblighi di sicurezza
- Per contestare efficacemente la scelta amministrativa come eccessivamente onerosa o impraticabile è necessario fornire elementi concreti sull'organizzazione, sulle risorse e sul numero/dimensione degli interventi richiesti; deduzioni generiche risultano inammissibili
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