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Sentenza

Sentenza del 14/02/2019 n. 4401 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Tariffa doganale - Programmatore elettronico regolatore di flusso per gli impianti di irrigazione - Classificazione - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale di due modelli di programmatore elettronico regolatore di flusso destinati a impianti di irrigazione. La contribuente sosteneva che i dispositivi dovessero essere classificati nella voce NC 8424 90 80, relativa alle parti degli apparecchi per spruzzare o distribuire liquidi, poiché privi di autonomia funzionale e necessariamente collegati all'impianto di irrigazione. L'Agenzia delle dogane sosteneva invece la classificazione nella voce NC 9032 89 00, relativa agli strumenti e apparecchi di regolazione o controllo automatici, in ragione della specifica funzione di regolazione e mantenimento del flusso dei liquidi. La Corte ha ritenuto applicabili le Regole generali interpretative 1 e 6 e la nota 2, lettera a), del capitolo 90, secondo cui una parte o un accessorio che costituisca esso stesso un oggetto compreso in una specifica voce tariffaria deve essere classificato in tale voce, indipendentemente dalla macchina cui è destinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle dogane, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato la classificazione sostenuta dalla contribuente, e ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della società. È stata quindi confermata la classificazione dei programmatori elettronici nella voce NC 9032 89 00. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate, considerata la peculiarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/1987 – Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa 1

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono.

    La classificazione deve fondarsi anzitutto sul testo delle voci doganali e delle relative note, non sulla funzione generale del bene all'interno di un impianto né sui titoli descrittivi dei capitoli.

  • Regolamento (CEE) n. 2658/1987 – Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa 6

    La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra.

    Una volta individuata la voce principale, la sottovoce deve essere selezionata confrontando esclusivamente sottovoci dello stesso livello e applicando i medesimi criteri interpretativi.

  • Regolamento (CEE) n. 2658/1987 – Capitolo 90, nota 2, lettere a) e b)

    Le parti e gli accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati.

    La lettera a) stabilisce una regola prioritaria: se la parte o l'accessorio è autonomamente riconducibile a una specifica voce tariffaria, deve essere classificato in quella voce. La lettera b) opera solo in via sussidiaria quando non esiste una voce specifica per l'oggetto.

  • Regolamento (CEE) n. 2658/1987 – Capitolo 90, voce 9032 e nota 7, lettera a)

    La voce 9032 comprende gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi [...] la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo.

    Un dispositivo che misura, regola automaticamente e mantiene il flusso di un liquido ai valori impostati rientra nella voce 9032, anche se installato come componente di un impianto più ampio.

  • Regolamento (CEE) n. 2658/1987 – Sezione XVI, nota 2, lettere a) e b)

    Le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.

    Anche per le macchine dei capitoli 84 e 85 prevale la classificazione propria della parte o dell'accessorio quando esso è compreso in una specifica voce; la destinazione alla macchina principale non è sufficiente a determinare la classificazione.

  • Regolamento (CEE) n. 2658/1987 – Sezione XVI, nota 1, lettera m)

    La sezione non comprende: ... m) gli oggetti del capitolo 90.

    Un oggetto che rientra nel capitolo 90 non può essere ricondotto, per il solo fatto di essere destinato a una macchina della sezione XVI, alla classificazione propria di tale macchina.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 maggio 2014, causa C-297/13, Data I/O GmbH

    La regola relativa alla destinazione della parte o dell'accessorio opera solo quando il bene non è già classificabile autonomamente in una voce tariffaria specifica.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 febbraio 2007, causa C-183/06, Ruma

    I criteri di classificazione delle parti devono essere applicati secondo l'ordine previsto dalle note della nomenclatura, dando priorità alla voce propria dell'oggetto.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 novembre 2014, causa C-666/13, Rohm Semiconductor GmbH

    La destinazione funzionale di una parte non prevale sulla sua classificazione autonoma quando la nomenclatura le assegna una voce specifica.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale conta anzitutto la descrizione tecnica e merceologica del bene nelle voci e nelle note della Nomenclatura combinata, non il fatto che esso sia installato in un impianto più ampio.
  • Un componente può essere considerato autonomo ai fini tariffari anche se, dal punto di vista pratico, non funziona senza collegamento ad altri elementi dell'impianto.
  • Quando una parte o un accessorio svolge una funzione specificamente descritta in una voce tariffaria propria, tale voce prevale sulla voce relativa alla macchina o all'impianto cui il componente è destinato.
  • La regola basata sulla destinazione esclusiva o principale della parte alla macchina principale ha carattere sussidiario e si applica solo se il componente non è classificabile in una voce autonoma.
  • Per i dispositivi che regolano o controllano automaticamente il flusso, il livello o la pressione di fluidi, deve essere verificata prioritariamente l'eventuale applicabilità della voce 9032.
  • La classificazione doganale deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche oggettive del prodotto, delle sue funzioni effettive e della documentazione tecnica, senza attribuire rilievo decisivo alla denominazione commerciale o alla mera destinazione d'uso.

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