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Sentenza

Sentenza n. 5898/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento emesso dal dirigente dello S.U.I. della Prefettura di Napoli in data 8 ottobre 2025, con il quale si dispone la revoca del nulla osta rilasciato, in data 4 agosto 2022, in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202507368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro rilasciato il 4 agosto 2022, disposta dalla Prefettura di Napoli l’8 ottobre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura relativa al D.P.C.M. flussi del 21 dicembre 2021, a fronte di una richiesta presentata il 27 gennaio 2022. Ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 21 dicembre 2021 e delle relative disposizioni attuative, nonché violazione delle garanzie partecipative. In particolare, ha sostenuto che per la procedura in questione non fosse richiesta la previa verifica presso il Centro per l’impiego dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale; che aveva prodotto il documento di asseverazione e altra documentazione con memoria del 12 agosto 2024, successiva al preavviso di revoca notificato il 2 agosto 2024; e che, dopo il decesso del datore di lavoro il 19 luglio 2023 e il subentro di un nuovo legale rappresentante dal 9 ottobre 2025, gli interessati avrebbero dovuto essere informati e riconvocati per partecipare alla definizione della pratica e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente aveva chiesto anche la convocazione per il rilascio del modello 209 e la firma del contratto di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla verifica di indisponibilità di lavoratori nazionali: la richiesta di nulla osta del 27 gennaio 2022 era regolata dal D.P.C.M. 21 dicembre 2021, le cui disposizioni attuative non prevedevano tale adempimento; l’obbligo è stato invece introdotto espressamente dal successivo D.P.C.M. 29 dicembre 2022 per i flussi 2023. Ha inoltre accolto le censure di difetto di partecipazione e di istruttoria, perché la revoca non menzionava né valutava la memoria e la documentazione depositate dal ricorrente, compreso il documento di asseverazione, limitandosi ad affermare genericamente che non era pervenuta documentazione integrativa. Ha disposto, quale conseguenza dell’annullamento, il riavvio dell’istruttoria in contraddittorio con gli interessati. Spese compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • D.P.C.M. 21 dicembre 2021

    Sulla base di quanto sopra esposto, la prescrizione relativa alla presentazione della documentazione attestante l’espletamento della verifica della indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, non è applicabile alla fattispecie in questione atteso che la richiesta di nulla osta è stata presentata in data 27 gennaio 2022 e quindi in un momento: - antecedente alla emanazione del DPCM 29 dicembre 2022, che richiede espressamente tale documentazione all’art. 9, commi 2 e 3, in applicazione dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/98, peraltro espressamente richiamato nel preambolo; - governato, di contro, dal DPCM del 21 dicembre 2021, ove di tale adempimento non vi è cenno; né tampoco viene richiamato il disposto dell’art. 22, comma 2, d.lgs. 286/98, nulla in proposito neanche disponendo le prescrizioni attuative dello stesso DPCM.

    Per le richieste di nulla osta presentate nel regime del D.P.C.M. flussi 2021, non è applicabile l’obbligo di documentare la verifica preventiva dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, non previsto dal decreto né dalle relative disposizioni attuative.

  • D.P.C.M. 29 dicembre 2022, art. 9, commi 2 e 3

    Sulla base di quanto sopra esposto, la prescrizione relativa alla presentazione della documentazione attestante l’espletamento della verifica della indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, non è applicabile alla fattispecie in questione atteso che la richiesta di nulla osta è stata presentata in data 27 gennaio 2022 e quindi in un momento: - antecedente alla emanazione del DPCM 29 dicembre 2022, che richiede espressamente tale documentazione all’art. 9, commi 2 e 3, in applicazione dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/98, peraltro espressamente richiamato nel preambolo; - governato, di contro, dal DPCM del 21 dicembre 2021, ove di tale adempimento non vi è cenno; né tampoco viene richiamato il disposto dell’art. 22, comma 2, d.lgs. 286/98, nulla in proposito neanche disponendo le prescrizioni attuative dello stesso DPCM.

    Il D.P.C.M. flussi 2022 ha introdotto espressamente, per la procedura cui si riferisce, la documentazione della verifica di indisponibilità; tale nuovo adempimento non è estensibile retroattivamente a una richiesta presentata nel regime del D.P.C.M. 21 dicembre 2021.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Sulla base di quanto sopra esposto, la prescrizione relativa alla presentazione della documentazione attestante l’espletamento della verifica della indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, non è applicabile alla fattispecie in questione atteso che la richiesta di nulla osta è stata presentata in data 27 gennaio 2022 e quindi in un momento: - antecedente alla emanazione del DPCM 29 dicembre 2022, che richiede espressamente tale documentazione all’art. 9, commi 2 e 3, in applicazione dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/98, peraltro espressamente richiamato nel preambolo; - governato, di contro, dal DPCM del 21 dicembre 2021, ove di tale adempimento non vi è cenno; né tampoco viene richiamato il disposto dell’art. 22, comma 2, d.lgs. 286/98, nulla in proposito neanche disponendo le prescrizioni attuative dello stesso DPCM.

    Nel caso deciso, la previsione dell’art. 22, comma 2, del testo unico immigrazione non fondava l’applicazione dell’obbligo documentale alla richiesta presentata nel 2022 sotto la disciplina del D.P.C.M. 21 dicembre 2021; il successivo decreto flussi ha richiamato tale disposizione introducendo espressamente l’adempimento.

Massime di principio

  • Un requisito documentale introdotto espressamente da una disciplina successiva non può essere applicato a una domanda presentata sotto una disciplina precedente quando quest’ultima, né le sue disposizioni attuative, non prevedevano tale adempimento.
  • Quando l’interessato presenta memorie e documenti nel procedimento, l’amministrazione deve prenderli in considerazione e indicare le ragioni per cui non li ritiene utili; una motivazione generica che affermi la mancata produzione di documentazione integrativa, senza confrontarsi con gli atti depositati, evidenzia difetto di istruttoria e di partecipazione.
  • L’annullamento di una revoca viziata per mancata applicazione della disciplina ratione temporis e per omessa valutazione delle osservazioni procedimentali comporta il riavvio dell’istruttoria in contraddittorio con gli interessati.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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