Cassazione Penale, Sentenza n. 10504/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza che aveva dichiarato la responsabilità di Francesco Iuliano per il reato di cui all'art. 640 c.p. (truffa), contestando violazione di legge e vizio di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assorbente difetto di legittimazione processuale: l'appellante aveva proposto il ricorso personalmente (firma autenticata dal rappresentante del Direttore dell'istituto penitenziario) mentre, ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come novellato dalla legge n. 103/2017, gli atti per la Corte di cassazione devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con specifico mandato, a pena di inammissibilità. La Corte ha proceduto alla declaratoria de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si segnala inoltre che, come rappresentato, un precedente ricorso avverso la stessa sentenza era già stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte del 14/11/2024, rendendo il provvedimento impugnato irrevocabile da quella data.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale che punisce la truffa; la sentenza di merito aveva ritenuto il ricorrente responsabile di tale reato.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo
Requisito formale-processuale inderogabile per la validità dei ricorsi in Cassazione: la sottoscrizione personale del ricorrente non è sufficiente; la violazione comporta inammissibilità del ricorso.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha novellato l'art. 613 c.p.p. introducendo l'obbligo di difensore iscritto nell'albo speciale per gli atti in Cassazione e ha previsto procedure semplificate per la declaratoria di inammissibilità (art. 610, comma 5-bis).
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
"senza formalità di procedura"
Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso de plano, con trattazione camerale non partecipata, ossia senza le formalità di udienza pubblica, e di decidere subito sulla inammissibilità.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272010
Giurisprudenza di legittimità consolidata che conferma l'interpretazione restrittiva dell'art. 613 c.p.p.: obbligo di difensore iscritto nell'albo speciale e conseguenze di inammissibilità se il requisito manca.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione con specifico mandato: il deposito pro se del ricorso, anche se autenticato dall'istituto penitenziario, è inammissibile.
- Se manca la legittimazione/forma prescritta dall'art. 613 c.p.p., la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, e non è necessaria un'udienza pubblica.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è essenziale verificare che non sia già pendente o sia già stato deciso un precedente ricorso identico che abbia reso la decisione irrevocabile; ricorsi successivi identici sono spesso privi di efficacia.
- In situazioni simili, per evitare l'inammissibilità: incaricare un difensore abilitato nell'albo speciale con specifico mandato, rispettare le forme e i termini processuali e non affidarsi a sottoscrizioni personali o autenticazioni carcerarie.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
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