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Ordinanza

Ordinanza n. 450/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione ARERA n. 507/2022/E/EEL del 18 ottobre 2022, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società CVA Energie S.r.l. a s.u. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”, notificata alla ricorrente in data 20 ottobre 2022; - dell'atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo a carico di CVA Energie caricato sul portale “Settlement” del sito internet di Terna in data 28 ottobre 2022, e della correlata fattura n. 2202027324 trasmessa in formato elettronico attraverso il servizio di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate il 28 ottobre 2022, per un importo 2 pari a euro 9.269.936,63; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente, ivi inclusi: a) la deliberazione ARERA 25 maggio 2021, n. 217/2021/E/EEL, recante “Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” e della relativa Tabella 1; b) la nota ARERA prot. n. 0030128 del 29 luglio 2021, trasmessa alla ricorrente in pari data, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie.

Giustizia amministrativa202301543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA n. 507/2022/E/EEL, atto di quantificazione degli importi caricato sul portale Settlement di Terna e correlata fattura per euro 9.269.936,63, nonché atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA adottata in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato relativa a strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, unitamente all'atto di quantificazione degli importi posti a suo carico e alla fattura emessa per euro 9.269.936,63, nonché agli atti presupposti, tra cui l'avvio del procedimento e la comunicazione delle risultanze istruttorie. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire aggiornamenti sulla permanenza dell'interesse alla decisione e sulla situazione fattuale e provvedimentale sopravvenuta.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente se persiste l'interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiornare la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, sugli eventuali atti o provvedimenti sopravvenuti e sulla loro incidenza sull'interesse alla decisione e sull'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere svolti entro il 20 maggio 2026 tramite PAT. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato come fondamento della possibile valutazione dell'inerzia processuale ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato insieme alle norme sull'istruttoria processuale.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata quale disinteresse attuale alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla trattazione camerale e agli adempimenti processuali dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo necessiti di verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente l'attualità dell'interesse e di aggiornare la situazione relativa alla controversia, anche indicando fatti e atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di istruttoria.
  • La parte ricorrente che, dopo essere stata espressamente compulsata con ordinanza istruttoria o comunicazione giudiziale, rimanga inerte rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione manifesta in modo implicito ma inequivoco il proprio disinteresse attuale; tale comportamento può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenza

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