Cassazione Penale, Sentenza n. 25416/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato aveva chiesto la revisione della sentenza irrevocabile che lo aveva ritenuto responsabile di truffa aggravata dal danno di rilevante entità, allegando nuova documentazione e una prova dichiarativa mai esaminate nei precedenti gradi. Secondo la difesa, tali elementi avrebbero dimostrato il venir meno degli elementi costitutivi del reato, in particolare l'artificio e raggiro, il danno patrimoniale e il profitto ingiusto, poiché sarebbero stati effettuati bonifici in favore della società persona offesa per importi superiori a quelli acquisiti con le modalità contestate. Nel ricorso per cassazione si è dedotta violazione di legge in relazione all'art. 634 c.p.p., per avere la Corte territoriale compiuto un giudizio di merito e non una delibazione sommaria sulla manifesta infondatezza; si è inoltre dedotto vizio di motivazione per omissione e travisamento della prova, sostenendo che la Corte di appello avesse erroneamente valutato l'entità del danno e del profitto e avesse confuso la somma sottratta con la giacenza del conto societario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte di appello avesse illegittimamente anticipato un giudizio di merito nella fase rescindente della revisione, invece di limitarsi a verificare in astratto l'idoneità demolitoria del novum e la non manifesta infondatezza della richiesta. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso, richiamando l'applicazione dell'art. 634, comma 2, c.p.p. e dell'art. 11 c.p.p. per l'individuazione del giudice del rinvio. Sono state dichiarate assorbite le ulteriori censure.
Norme richiamate
art. 634 c.p.p.
Nella fase rescindente della revisione il giudice deve compiere solo una delibazione sommaria di ammissibilità, verificando se l'istanza sia proposta nei casi previsti dalla legge e non sia manifestamente infondata, senza anticipare valutazioni di merito sulla capacità delle nuove prove di ribaltare il giudicato.
art. 529 c.p.p.
È richiamato quale esito processuale cui possono condurre, in astratto, i nuovi elementi probatori nella revisione, se idonei a determinare il proscioglimento.
art. 530 c.p.p.
È richiamato quale possibile pronuncia di proscioglimento che il novum, se astrattamente idoneo, può giustificare nel giudizio di revisione.
art. 531 c.p.p.
È richiamato quale ulteriore esito assolutorio/proscioglitivo astrattamente perseguibile tramite la revisione.
art. 11 c.p.p.
È applicato per individuare il giudice del rinvio quando l'inammissibilità della revisione sia stata dichiarata con ordinanza, secondo il rinvio speciale previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.p.
art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p.
È richiamato per precisare che, se l'inammissibilità o il rigetto sono dichiarati con sentenza, il rinvio va disposto ad altra sezione della medesima Corte di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di revisione la fase rescindente ha natura preliminare e sommaria: il giudice deve limitarsi a valutare l'astratta capacità demolitoria delle prove nuove, senza compiere un apprezzamento pieno del merito riservato alla fase rescissoria.
- La verifica di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione non può trasformarsi in un giudizio anticipato sulla reale credibilità o decisività del nuovo materiale probatorio; tale valutazione è preclusa finché non si apra il contraddittorio della fase rescissoria.
- In materia di revisione, la nozione di prova nuova comprende non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli già esistenti all'epoca del giudizio e non conosciuti o non valutati dal giudice per omissione delle parti o mancato esercizio dei poteri officiosi.
- Quando il novum allegato è potenzialmente idoneo a mettere in crisi gli elementi costitutivi del reato o a condurre a un proscioglimento, non può essere dichiarata l'inammissibilità per manifesta infondatezza sulla base di una valutazione comparativa di merito tra vecchie e nuove prove.
- Se la Corte di appello dichiara inammissibile la revisione con ordinanza, il giudice del rinvio, in caso di annullamento, va individuato secondo la regola speciale dell'art. 634, comma 2, c.p.p., con applicazione dell'art. 11 c.p.p.
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