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Ordinanza

Ordinanza n. 13163/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accesso agli atti istruttori presupposti e alla documentazione classificata in merito alla istanza per concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 Legge 91/1992;

Giustizia amministrativa202605033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancata ostensione della documentazione riservata relativa all'istruttoria sull'istanza di cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha presentato nel 2022 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992. Nel 2023 il Ministero dell'Interno gli ha comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, motivato dalla presenza di elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il ricorrente ha dedotto di non aver potuto presentare osservazioni perché non gli era stata trasmessa la documentazione riservata. Nel 2025 ha presentato alla Prefettura di Roma un'istanza di accesso, successivamente reiterata, per ottenere tale documentazione. La Prefettura, nel marzo 2026, ha comunicato di non poter rilasciare copia degli atti perché inerenti a una pratica riservata, invitando il ricorrente a rivolgersi al Ministero dell'Interno. Il ricorso è stato proposto per ottenere l'accesso agli atti istruttori presupposti e alla documentazione classificata relativa al procedimento di cittadinanza.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sulla domanda di accesso. Ha rilevato una possibile causa di inammissibilità, ritenendo applicabile il principio secondo cui la reiterazione di una richiesta di accesso già respinta, quando non sia fondata su elementi nuovi o su una diversa prospettazione dell'interesse legittimante, non obbliga l'amministrazione a un nuovo esame e il successivo diniego meramente confermativo non è autonomamente impugnabile se il primo diniego non è stato impugnato tempestivamente. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato al ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una memoria sulla sola questione della possibile inammissibilità. Ha inoltre disposto che il ricorrente fornisca documentati chiarimenti sullo stato del procedimento di cittadinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 9 legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241

    Disciplina il preavviso di rigetto comunicato dal Ministero dell'Interno nell'ambito del procedimento di cittadinanza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, ove intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti; il TAR lo ha applicato assegnando un termine per memorie sulla possibile inammissibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mera reiterazione di una richiesta di accesso già rigettata non obbliga l'amministrazione a un nuovo riesame quando non siano dedotti elementi nuovi o una diversa prospettazione dell'interesse legittimante l'accesso.
  • Quando il successivo diniego di accesso ha carattere meramente confermativo del precedente diniego, non autonomamente impugnato nel termine, esso non è autonomamente impugnabile e la reiterazione dell'istanza non consente di eludere il termine decadenziale per contestare il primo diniego.
  • Se il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità e intende fondarvi la decisione, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleCittadinanzaDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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