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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01231/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso per il pagamento di compensi asseritamente dovuti per attività di consulenza svolta in favore di una società nei mesi da luglio 2013 a marzo 2014, nonché per il pagamento di un’indennità pari a sei mensilità prevista dal contratto in caso di disdetta. In primo grado il Tribunale aveva accolto l’opposizione della società contro il decreto ingiuntivo limitatamente alla pretesa relativa ai compensi di consulenza e aveva respinto la domanda dell’ingiungente relativa alle sei mensilità, ponendo le spese integralmente a carico della società. In appello, proposto dal solo creditore, la Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda sulle sei mensilità, ritenendola nuova e comunque non proponibile senza domanda riconvenzionale, ma ha accolto il motivo relativo alle spese di primo grado, applicando l’incremento del 30% previsto per gli atti con collegamenti ipertestuali e ha riliquidato le spese del doppio grado, compensandole per metà per reciproca soccombenza. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: (1) violazione delle norme sul thema decidendum e sulle domande nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo che la domanda delle sei mensilità era già contenuta nel ricorso monitorio e quindi non poteva essere qualificata come nuova; (2) violazione delle norme sulle spese di lite e sul divieto di reformatio in peius, assumendo che la Corte d’appello non poteva modificare la statuizione sulle spese di primo grado in assenza di appello incidentale della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza d’appello era sorretta da una duplice autonoma ratio decidendi e la censura non attaccava in modo adeguato la seconda ratio, fondata sulla necessità di una domanda riconvenzionale per far valere un credito ulteriore rispetto a quello già azionato monitoriamente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in mancanza di impugnazione incidentale della società, la Corte d’appello non poteva riformare in peius per l’appellante il capo sulle spese di primo grado, compensandole per metà. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese, e la Corte ha deciso nel merito, liquidando le spese di primo grado integralmente a carico della società e compensando per metà quelle dei gradi successivi, in ragione dell’esito complessivo della lite.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato tra le norme che delimitano il thema decidendum e la proponibilità delle domande nel giudizio di opposizione

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate sul contraddittorio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno del limite alla decisione ultra o extra petita

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle difese e domande nel rito richiamato

  • art. 643 c.p.c.

    richiamato con riferimento al procedimento monitorio

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c., comma 2

    richiamato per la compensazione delle spese

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato quale norma sull’acquiescenza e sui limiti dell’impugnazione

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato quale norma che delimita il devolutum in appello

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione limitata al capo sulle spese

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014

    richiamato per l’incremento delle competenze in presenza di atti con modalità telematiche muniti di collegamenti ipertestuali

  • D.M. n. 147/2022

    indicato quale aggiornamento del D.M. n. 55/2014 applicato dalla Corte territoriale

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta non può introdurre una domanda nuova rispetto a quella posta a base del decreto, salvo i limiti e le eccezioni riconosciute dal sistema; inoltre, quando la pretesa riguarda un credito ulteriore rispetto a quello già azionato, può rendersi necessaria una specifica domanda riconvenzionale per rispettare il contraddittorio.
  • Se la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura utilmente tutte le rationes, oppure se ne lascia integra almeno una.
  • In appello il giudice può rideterminare le spese solo entro i limiti del devolutum e nel rispetto del divieto di reformatio in peius; in mancanza di appello incidentale della parte vittoriosa sul capo delle spese, non può essere modificata in suo favore la statuizione di primo grado a danno dell’appellante.
  • La decisione di secondo grado non può attribuire all’appellato un vantaggio processuale più ampio di quello risultante dalla sentenza impugnata quando tale ampliamento non sia stato chiesto con impugnazione incidentale.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare solo il capo viziato e decidere nel merito sulle spese del giudizio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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