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Sentenza

Sentenza del 19/07/2016 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Lecco

RISCOSSIONE - Annullamento parziale - Iscrizione a ruolo - Sgravio parziale - Necessità - Nuova iscrizione a ruolo - Cartella pagamento - Imposte non dichiarate - Obbligo di motivazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento sotto due profili: da un lato, la riscossione si fondava su un'iscrizione a ruolo divenuta invalida a seguito dell'annullamento parziale dell'atto impositivo, senza che fosse stato emesso un ruolo aggiornato e notificata una nuova cartella; dall'altro, la cartella riguardava imposte non dichiarate e non versate, ma non esponeva in modo adeguato l'iter logico-giuridico e i presupposti della pretesa tributaria.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta illegittima. In caso di annullamento parziale dell'atto impositivo, l'Amministrazione deve procedere a un nuovo ruolo per l'importo residuo e l'agente della riscossione deve notificare una nuova cartella, poiché la precedente iscrizione a ruolo non è più idonea a fondare la riscossione. Inoltre, per il recupero di imposte non dichiarate, la cartella deve essere specificamente motivata; una motivazione generica o equivoca determina la nullità della cartella. L'obbligo di motivazione è invece normalmente escluso per il recupero di imposte già dichiarate dal contribuente ma non versate.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento

    Nell'ipotesi di annullamento parziale dell'atto impositivo, la relativa cartella di pagamento perde legittimità poiché fondata su una iscrizione a ruolo non più valida.

    Lo sgravio o annullamento parziale sostituisce la precedente pretesa nei limiti modificati e impone l'emissione di un ruolo aggiornato per l'importo residuo, seguito dalla notifica di una nuova cartella.

  • Obbligo di motivazione della cartella di pagamento

    La cartella di pagamento finalizzata al recupero delle imposte non dichiarate e quindi non versate deve essere accompagnata da una adeguata motivazione pena la nullità della pretesa.

    Quando la pretesa deriva da imposte non dichiarate, il contribuente deve poter comprendere i presupposti di fatto, i calcoli e le ragioni giuridiche del recupero. Una motivazione generica o equivoca rende la cartella nulla.

Massime di principio

  • Se un atto impositivo viene annullato o ridotto, la riscossione non può proseguire automaticamente sulla base del ruolo originario: deve essere formato un ruolo aggiornato e, secondo il principio enunciato, notificata una nuova cartella.
  • La motivazione della cartella deve essere proporzionata al tipo di pretesa: per imposte dichiarate ma non pagate può essere sufficiente un richiamo alla dichiarazione e al mancato versamento; per imposte non dichiarate occorre una spiegazione dettagliata dei presupposti e dei calcoli.
  • Una cartella è contestabile quando non consente al contribuente di ricostruire l'origine e la quantificazione del debito, poiché l'indeterminatezza della motivazione compromette il diritto di difesa.
  • Lo sgravio parziale non sana la cartella originaria né consente di mantenere invariato il titolo esecutivo: la riscossione deve basarsi su un titolo coerente con l'importo effettivamente dovuto.

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