Cassazione Penale, Sentenza n. 05065/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per assoluta carenza di motivazione circa l'incompatibilità tra i fatti accertati nella sentenza del Tribunale di Treviso (confermata dalla Corte d'appello di Venezia) e quelli ricostruiti dal Tribunale di Piacenza. In particolare, il Tribunale di Treviso aveva ritenuto fittizio un contratto di manutenzione utilizzato per fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione fiscale, mentre il Tribunale di Piacenza aveva assolto Giambattista Grigolin ritenendo che sussistesse un ragionevole dubbio sull'effettività delle prestazioni e sull'intento evasivo. La Corte di appello di Trento aveva dichiarato inammissibile la revisione sostenendo che si trattava di fatti storici diversi e richiamando il diverso rito/procedimento (nel processo di Piacenza era imputato solo Giambattista), senza però fornire adeguata motivazione sulle ragioni dell'asserita diversità dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati: ha constatato che l'ordinanza impugnata è priva dei requisiti minimi di motivazione perché non ha risposto alle argomentazioni difensive che dimostravano l'eventuale sovrapposizione e connessione tra i fatti oggetto delle due pronunce (stesse società e medesima annualità d'imposta, segmenti della stessa operazione). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità e ha rinviato il giudizio per nuovo esame ad altra Corte d'appello (Corte di appello di Trieste), ai sensi dell'art. 634 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento della censura di motivazione: la mancanza di adeguata motivazione sul punto controverso (incompatibilità dei fatti tra pronunce) configura vizio rilevante ai fini della cassazione.
art. 611 c.p.p.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in Cassazione; in concreto indica la modalità di trattazione del ricorso.
art. 11 c.p.p.
Norma usata per individuare la competenza territoriale della Corte d'appello chiamata a decidere sulla revisione; richiamata anche per indicare la Corte di appello competente per il rinvio.
art. 634, comma 2, c.p.p.
Dispositivo che prevede il rinvio del giudizio ad altra Corte d'appello quando la Cassazione annulla un'ordinanza di inammissibilità della revisione; applicato nel caso concreto.
art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata a titolo di distinzione: disciplina il rinvio quando l'inammissibilità è dichiarata con sentenza (diversa ipotesi procedurale rispetto al caso di specie).
art. 2, d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale penale richiamata nel quadro fattuale: definisce il reato di dichiarazione fraudolenta; oggetto delle imputazioni e delle valutazioni divergenti fra le diverse sentenze di merito.
Massime di principio
- Una dichiarazione di inammissibilità di istanza di revisione deve essere motivata in modo adeguato e rispondere specificamente alle argomentazioni difensive che evidenziano incompatibilità fra pronunce: mera enunciazione della diversità dei fatti è insufficiente.
- La presenza di diverse parti o imputati in procedimenti distinti (es. imputazione solo di uno dei soggetti in una sentenza) non basta di per sé a escludere la possibile identità o connessione dei fatti: il giudice deve spiegare perché le differenze processuali corrispondono a differenze sostanziali dei fatti.
- L'inconciliabilità tra fatti accertati in una sentenza di condanna e in una successiva sentenza di assoluzione può rilevare agli effetti della revisione anche sul piano del dolo o della componente soggettiva del reato, quando la seconda pronuncia esclude elementi fattuali essenziali ritenuti decisivi nella condanna.
- Se la Corte di cassazione annulla un'ordinanza di inammissibilità della revisione, il giudizio di merito viene rinviato ad altra Corte d'appello ai sensi dell'art. 634 c.p.p.; diversa è la regola quando l'inammissibilità è dichiarata con sentenza (art. 623 c.p.p.).
- In procedimenti di revisione è essenziale che il giudice affronti e valuti espressamente gli elementi posti dalla difesa, indicando la loro rilevanza o irrilevanza rispetto alla tesi del carattere incompatibile delle prove o dei fatti.
- Per proporre efficacemente istanza di revisione basata su pronunce contrastanti, è utile documentare e spiegare chiaramente i punti di sovrapposizione materiale (stesse società, stessa annualità d'imposta, stessi atti/fatture) e in quale misura la pronuncia successiva metastabilisce fatti decisivi per la prima condanna.
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