Sentenza n. 674/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 6263 del 31.7.2025, recante l’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi presso il civico 52 di via Suardi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi e rimozione di un manufatto edilizio realizzato senza titolo su un terrazzo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione comunale del 31 luglio 2025 relativa a una struttura di circa 5 per 8 metri installata sul terrazzo del locale di ristorazione. In primo luogo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto all’archiviazione, nel marzo 2022, di un precedente procedimento, dopo la rimozione delle tamponature laterali. In secondo luogo ha dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, poiché l’ingiunzione aveva assegnato venti giorni per il ripristino anziché novanta. In terzo luogo ha sostenuto che il manufatto fosse una pergotenda o veranda riconducibile all’edilizia libera ai sensi degli artt. 6 e 6-bis d.P.R. 380/2001, lamentando l’insussistenza dei presupposti repressivi, il difetto di motivazione e la contraddittorietà dell’atto. Dagli accertamenti comunali del 30 maggio e del 16 luglio 2025 risultava, invece, che la struttura era stata nuovamente chiusa: la copertura plastica era stata sostituita da pannelli in lamiera grecata, erano stati installati serramenti metallici con vetri fissi e una porta d’ingresso, oltre a tende in plastica su un lato; il manufatto costituiva un ambiente chiuso destinato ad accogliere i clienti del ristorante.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’ingiunzione repressiva di un abuso edilizio sia un atto dovuto, adottato nell’ambito di un procedimento vincolato e tipizzato, non soggetto alla previa comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre escluso che l’archiviazione del procedimento del 2022 imponesse una diversa conclusione, poiché il manufatto allora esaminato aveva consistenza diversa da quello accertato nel 2025. In ogni caso, il vizio non avrebbe comportato l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, essendo certo che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che l’assegnazione di un termine inferiore ai novanta giorni previsti dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 costituisce una mera irregolarità formale: il destinatario conserva comunque il termine legale di novanta giorni e l’acquisizione gratuita dell’area e del bene al patrimonio comunale non può perfezionarsi prima della sua scadenza. Quanto al terzo motivo, il manufatto non è stato qualificato come pergotenda o opera di edilizia libera. La disciplina dell’edilizia libera richiede una struttura leggera e accessoria, destinata al sostegno di tende retrattili o di elementi mobili o regolabili, senza creazione di uno spazio stabilmente chiuso né alterazione permanente di volume, superficie, sagoma o prospetto. Nel caso concreto, la presenza di serramenti e porta fissi o non facilmente amovibili, di una copertura stabile in lamiera rivestita con materiale isolante e impermeabilizzante, nonché la destinazione dello spazio a posti a sedere per la clientela, dimostravano la realizzazione di un ambiente chiuso, stabile e funzionalmente autonomo rispetto alle tende. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di € 2.000,00, oltre accessori di legge, per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’ingiunzione repressiva di un abuso edilizio, trattandosi di provvedimento vincolato e dovuto.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo relativo alla motivazione è stato respinto poiché l’accertamento comunale descriveva caratteristiche concrete incompatibili con l’edilizia libera e idonee a fondare l’ordine di ripristino.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Anche l’eventuale omessa partecipazione procedimentale non determina l’annullabilità dell’atto quando, per la natura vincolata del potere, è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il termine legale di novanta giorni per ottemperare all’ingiunzione e impedire l’acquisizione gratuita non è derogato dall’assegnazione di un termine più breve nell’atto; quest’ultimo termine integra una mera irregolarità non lesiva.
art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001
Rientrano nell’edilizia libera solo le opere di protezione solare con struttura leggera e accessoria, dotate di tende retrattili o elementi mobili o regolabili, che non creino uno spazio stabilmente chiuso e armonizzino con l’edificio.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata dalla ricorrente, ma la decisione esclude che il manufatto concreto possa beneficiare del regime di edilizia libera.
Massime di principio
- L’ingiunzione di demolizione o di ripristino conseguente all’accertamento di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e dovuto; di regola non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- L’omessa comunicazione di avvio non determina comunque l’annullamento dell’ingiunzione edilizia quando, per la natura vincolata del potere, sia palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- L’assegnazione nell’ingiunzione edilizia di un termine inferiore ai novanta giorni previsti dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 non rende illegittimo l’atto: il destinatario conserva il termine legale e l’acquisizione gratuita non può perfezionarsi prima della scadenza dei novanta giorni.
- Una struttura può essere qualificata come pergotenda o opera di edilizia libera soltanto se la tenda costituisce l’elemento principale, la struttura è leggera e accessoria, gli elementi di copertura e chiusura sono facilmente amovibili e completamente retraibili e non viene creato uno spazio stabilmente chiuso.
- La presenza di serramenti e porte fissi o non facilmente amovibili, di una copertura stabile e impermeabilizzante e della destinazione dello spazio all’ampliamento permanente dell’attività commerciale esclude la qualificazione come pergotenda e legittima l’adozione dell’ordine di ripristino.
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