Sentenza del 28/09/2016 n. 19127 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento dell'ICI per un terreno incluso dal PRG in zona industriale SIN. Ha sostenuto, da un lato, che il valore venale attribuito dal Comune fosse eccessivo e non adeguatamente determinato, poiché non considerava i costi di edificazione, ulteriori elementi comparativi e il fatto che una compravendita utilizzata come riferimento fosse stata influenzata da sovvenzioni pubbliche. Dall'altro, ha invocato l'agevolazione prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, affermando di essere iscritto all'INPS e di aver versato i contributi agricoli. Ha inoltre lamentato l'omessa o insufficiente motivazione della CTR sulla valutazione del terreno e sull'esame della documentazione prodotta.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale aveva poi accolto parzialmente l'appello del Comune, riducendo del 10% il valore accertato. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava la valutazione di elementi di fatto, censurabile eventualmente per vizio motivazionale e non per violazione di legge; il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato adeguatamente il contenuto e la collocazione processuale dei documenti relativi all'iscrizione e ai contributi; il terzo è stato dichiarato generico e, in parte, privo di interesse, poiché la riduzione del valore operata dalla CTR era favorevole al contribuente. G.N. è stato condannato a rifondere al Comune di Bernalda le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.400 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2
La norma rileva per la qualificazione del terreno ai fini ICI e per la distinzione tra terreno agricolo e area edificabile.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
Il valore dell'area edificabile ai fini ICI deve essere determinato facendo riferimento al valore venale in comune commercio; tuttavia, la contestazione degli elementi concreti utilizzati per stimarlo riguarda normalmente la valutazione di merito.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9
Prevede il regime agevolato per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, subordinatamente alla prova dei requisiti richiesti.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2
Richiede, ai fini dell'agevolazione, la prova dei presupposti soggettivi e dell'iscrizione negli elenchi comunali previsti dalla normativa sui coltivatori diretti.
L. n. 9 del 1963, art. 11
Disciplina gli elenchi dei coltivatori diretti e il relativo sistema di formazione e trasmissione agli enti interessati.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non di sostituire la valutazione della Corte di merito sui fatti e sulle prove.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di censurare specifici vizi motivazionali nei limiti previsti per il giudizio di legittimità; la doglianza deve essere precisa e riferita a fatti o documenti puntualmente indicati.
Massime di principio
- In cassazione, la contestazione della stima economica di un bene deve essere formulata distinguendo tra errore nell'interpretazione della norma, denunciabile come violazione di legge, e errore nella valutazione dei fatti e delle prove, che richiede una censura motivazionale ammissibile e specifica.
- Chi invoca un'agevolazione fiscale deve provare puntualmente tutti i requisiti richiesti dalla legge, inclusi quelli formali relativi all'iscrizione negli elenchi previsti e al pagamento dei contributi, quando tali elementi siano necessari.
- Il richiamo generico a documenti prodotti nei precedenti gradi di giudizio non è sufficiente: nel ricorso per cassazione occorre indicarne il contenuto essenziale, la rilevanza e il momento processuale in cui sono stati depositati.
- Non sussiste interesse a impugnare una statuizione che, anche se non integralmente favorevole, abbia ridotto l'imponibile o il valore accertato a vantaggio del contribuente, salvo che si dimostri un ulteriore concreto pregiudizio.
- Per contestare il valore di un'area edificabile sono utili elementi oggettivi e documentati, quali costi di urbanizzazione o costruzione, comparabili omogenei, vincoli urbanistici, condizioni del mercato e precedenti stime della stessa amministrazione.
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