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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3061 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 1.560,41 relativa alla TIA per gli anni dal 1999 al 2005, contestando principalmente la giurisdizione del giudice tributario, la legittimazione di V. S.p.A. a emettere gli atti e a riscuotere il tributo, la decadenza dell'amministrazione per tardiva iscrizione a ruolo, la mancata notifica degli atti prodromici e i vizi formali della notifica della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la TIA abbia natura tributaria e che le controversie relative alla sua debenza appartengano alla giurisdizione tributaria. Le fatture emesse da V. S.p.A., pur avendo forma commerciale, sono state qualificate come atti impositivi, ritualmente notificati e non tempestivamente impugnati. Pertanto, per le somme successive al 31 agosto 2004, non sussisteva la dedotta decadenza. Sono state inoltre respinte le contestazioni sulla notifica della cartella, effettuabile direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. È rimasto fermo l'accoglimento già disposto dalla CTR relativamente alle somme anteriori al 31 agosto 2004, ritenute prescritte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200 oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 19

    L'art. 19 individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario.

    La controversia sulla debenza della TIA rientra nella giurisdizione tributaria. Gli atti del gestore che richiedono la TIA possono avere natura impositiva anche se formalmente qualificati come fatture.

  • D.P.R. n. 507 del 1993, art. 72

    La norma consente, in determinati casi, la liquidazione e l'iscrizione diretta a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente.

    Il termine e il meccanismo previsto dalla norma si applicano quando il Comune procede direttamente all'iscrizione a ruolo senza preventiva notifica di un avviso di accertamento. Se sono state previamente notificate fatture aventi natura di atti impositivi, la disposizione non trova applicazione.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 163

    Termine triennale per la notifica del titolo esecutivo.

    La censura relativa a tale termine è stata dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione; la sentenza distingue comunque il termine relativo al titolo esecutivo dalla tempestiva notifica degli atti impositivi prodromici.

  • Codice civile, art. 2948, n. 4

    Prescrizione quinquennale per ciò che deve pagarsi periodicamente o entro termini più brevi.

    Le obbligazioni relative alla TIA hanno natura periodica o di durata e sono soggette alla prescrizione quinquennale. Nel caso concreto sono state considerate prescritte le somme relative alle fatture notificate prima del 31 agosto 2004.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

    Per il perfezionamento della notifica diretta è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione della ricevuta, senza necessità degli ulteriori adempimenti propri della notifica degli atti giudiziari.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater, come modificato dalla Legge n. 228 del 2012

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Una tariffa sui rifiuti può rientrare nella giurisdizione tributaria anche quando è richiesta da una società privata e documentata tramite fattura, se costituisce un'entrata pubblicistica imposta e non il corrispettivo di un servizio liberamente richiesto.
  • Le fatture del gestore del servizio rifiuti possono essere considerate veri e propri atti impositivi. Se ritualmente notificate e non impugnate, possono rendere definitiva la pretesa e consentire la successiva riscossione mediante cartella.
  • La prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche deve essere verificata separatamente per ciascuna annualità, considerando la data di notifica degli atti interruttivi.
  • La contestazione della giurisdizione deve essere sollevata tempestivamente: se il giudice di primo grado decide nel merito e la parte non contesta specificamente la giurisdizione, può formarsi un giudicato implicito interno.
  • La notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento è normalmente valida senza la relata e gli adempimenti previsti per la notifica degli atti giudiziari.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o eccezioni non dedotte e specificamente documentate nei precedenti gradi di giudizio.

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