Cassazione Civile, Ordinanza n. 18262/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una socia al 50% di una s.r.l. contro l'amministratore della società, chiedendo l'accertamento della sua responsabilità per inadempimento degli obblighi derivanti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla società e la revoca dell'amministratore dalla carica per gravi inadempimenti. In primo grado era stata disposta in via cautelare la revoca ex art. 700 c.p.c. e, poi, accolta la domanda risarcitoria con condanna al pagamento di euro 460.843,97 oltre interessi. La Corte d'appello ha confermato la decisione, valorizzando l'invalidità delle delibere di approvazione dei bilanci 2010 e 2011, l'inesattezza delle appostazioni contabili tra il 2003 e il 2013 e prelievi illegittimi effettuati dall'amministratore. In cassazione il ricorrente ha articolato dieci motivi: ha dedotto, anzitutto, la nullità della sentenza di primo grado per mancata astensione del giudice; poi l'omessa motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica contabile; infine una serie di censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. su fatti ritenuti decisivi relativi alle invalidità delle delibere di bilancio, alla veridicità dei bilanci, alla convocazione dell'assemblea, alla specificità dell'ordine del giorno, ai principi di chiarezza/veridicità/correttezza del bilancio e ai profili di conflitto di interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata: in assenza di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice non può essere dedotta come nullità della sentenza. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello aveva già motivato in modo espresso il rigetto della richiesta di nuova consulenza tecnica, senza che il ricorrente indicassse un vizio di motivazione nei limiti consentiti. I motivi dal terzo al decimo sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione dell'omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non individuavano in modo specifico i fatti storici, il loro dato testuale o extratestuale, la loro discussione processuale e la loro decisività; inoltre operava la c.d. doppia conforme, con conseguente onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il ricorso è quindi stato respinto in rito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
richiamato come base della domanda di responsabilità dell'amministratore per i danni arrecati alla società
art. 700 c.p.c.
richiamato in relazione al provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore
art. 366, n. 4, c.p.c.
la mancata considerazione delle ragioni della decisione impugnata rende il motivo un "non motivo" e ne determina l'inammissibilità
art. 360, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del merito o delle prove
artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.
impongono al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che sono diverse
art. 360, comma 4, c.p.c.
richiamato come disciplina vigente della doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La violazione dell'obbligo di astensione del giudice non è deducibile in cassazione come motivo di nullità della sentenza se non è stata proposta ricusazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se ignora la motivazione effettivamente posta a base della decisione, è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e ritualmente discusso; non consente di contestare la valutazione delle prove o di ottenere una nuova lettura del merito.
- Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico il fatto, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività; la mera riproposizione di questioni fattuali è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve anche indicare le divergenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado, altrimenti la censura è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18222/2026 del 06/06/2026
- ordinanza_civile · 6 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18225/2026 del 06/06/2026
- ordinanza_civile · 6 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18226/2026 del 06/06/2026
- ordinanza_civile · 6 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18228/2026 del 06/06/2026
- ordinanza_civile · 6 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18230/2026 del 06/06/2026
- ordinanza_civile · 6 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18231/2026 del 06/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →