Sentenza del 18/01/2018 n. 190 - Comm. Trib. Prov. Milano
Termini per la registrazione dei contratti - Data di formazione dell'atto, sottoscrizione ed esecuzione - Contratto retroattivo - Criteri applicabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'individuazione del dies a quo per la registrazione dei contratti di locazione. Per i contratti scritti, il termine decorre dalla data di formazione dell'atto, coincidente con la sottoscrizione. Per i contratti verbali, il termine decorre dall'inizio dell'esecuzione, in quanto soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 3, lettera a), del d.P.R. n. 131/1986. Se un contratto scritto viene stipulato con efficacia retroattiva a una data anteriore, il periodo precedente alla sottoscrizione viene qualificato come locazione verbale, con conseguente obbligo di registrazione e di assolvimento degli adempimenti fiscali nei termini applicabili.
La decisione
Il principio affermato è che la retroattività pattizia non consente di far decorrere il termine di registrazione del contratto scritto da una data anteriore alla sua sottoscrizione. Per il periodo antecedente alla formazione dell'atto scritto, il rapporto deve essere trattato come locazione verbale e gli adempimenti devono essere eseguiti con riferimento all'inizio dell'esecuzione. Non sono indicati nel testo né l'esito formale del giudizio né le parti processuali.
Norme richiamate
Art. 3, lettera a), d.P.R. n. 131/1986
Contratti verbali di locazione soggetti a registrazione.
La norma è richiamata per affermare l'obbligo di registrazione dei contratti verbali di locazione e per individuare, in tali casi, l'inizio dell'esecuzione come momento da cui decorre il termine.
Massime di principio
- Per un contratto di locazione scritto, il termine di registrazione decorre dalla sottoscrizione, non dalla data di decorrenza eventualmente indicata nel contratto.
- Quando le parti attribuiscono efficacia retroattiva a un contratto sottoscritto successivamente, il periodo anteriore alla sottoscrizione deve essere valutato autonomamente come rapporto locatizio verbale.
- L'efficacia retroattiva concordata dalle parti non sposta automaticamente il momento di formazione del documento scritto né elimina gli obblighi fiscali relativi al periodo precedente.
- In caso di occupazione o godimento dell'immobile iniziato prima della sottoscrizione, è opportuno verificare tempestivamente gli obblighi di registrazione e gli eventuali adempimenti relativi alla locazione verbale.
Testo integrale
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