Cassazione Penale, Ordinanza n. 31628/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione. Con il secondo motivo veniva contestata la conferma della condanna, ma la doglianza è stata ritenuta in realtà diretta a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Veniva inoltre censurato il mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la recidiva reiterata era stata motivatamente affermata sulla base dei precedenti penali dell'imputato, relativi a delitti di matrice lucrativa, ritenuti indicativi di una progressione criminosa. Da tale riconoscimento la Corte ha tratto anche la manifesta infondatezza della doglianza sulla prescrizione, esclusa poiché il termine maturava oltre ventidue anni dopo la consumazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul rilievo che il secondo motivo chiedeva una rivalutazione del merito probatorio, inammissibile in cassazione, e che le censure sulla recidiva e sulla prescrizione erano manifestamente infondate alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La conferma della responsabilità per ricettazione è stata ritenuta sorretta da motivazione adeguata quanto agli elementi oggettivo e soggettivo del reato.
art. 99 c.p.
La recidiva reiterata è stata ritenuta correttamente applicata in ragione dei precedenti penali dell'imputato, valorizzati come indice di progressione criminosa.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, poiché il sindacato della Cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non il merito della ricostruzione fattuale.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando dia conto in modo esaustivo della sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato contestato; in tal caso la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove è inammissibile.
- La recidiva reiterata può essere riconosciuta quando i precedenti penali, specie se relativi a reati della stessa o analoga indole lucrativa, siano valutati come indice di una progressione criminosa ingravescente.
- Il riconoscimento della recidiva può incidere anche sulla verifica della prescrizione, rendendo infondata la doglianza quando il termine prescrizionale non risulti maturato secondo il dies a quo corretto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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