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Sentenza

Sentenza del 09/01/2020 n. 93 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella esattoriale - Notificata mediante il servizio postale - Raccomandata con avviso di ricevimento - Al portiere dello stabile - Raccomandata informativa al contribuente - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto valida la notificazione effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al portiere: non sussiste l'obbligo di inviare una seconda raccomandata informativa al contribuente destinatario. L'impugnazione è stata respinta e la cartella è rimasta valida ed esecutiva.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al portiere dello stabile, contestando la validità della notificazione e sostenendo la necessità di una raccomandata informativa al contribuente destinatario dell'atto.

Norme richiamate

  • l. 890/82, art. 14, comma 2

    La norma è stata richiamata per sostenere la legittimità delle modalità di notificazione per posta e la possibilità che la consegna avvenga a persona presente nell'edificio; il giudice ha interpretato la disposizione come compatibile con la ricezione dell'atto da parte del portiere quale persona che può ricevere la corrispondenza per il destinatario.

  • D.P.R. 602/73, art. 26

    Richiamato come riferimento sulle modalità di notificazione degli atti di riscossione; il tribunale lo ha interpretato in senso conforme alla validità della raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al portiere, purché risultino le formalità richieste dall'atto di notifica.

  • d.m. 09.04.2001, art. 39

    Il decreto ministeriale è stato considerato rispetto alle procedure operative di notifica tramite servizio postale; il giudice ne ha ricavato che, se rispettate le prescrizioni di forma e prova della consegna, non è necessaria una successiva raccomandata informativa al contribuente.

Massime di principio

  • La consegna di una raccomandata con avviso di ricevimento al portiere dello stabile può costituire una notifica valida al destinatario, se la consegna è dimostrata e il portiere è effettivamente nella posizione di ricevere la corrispondenza per conto degli inquilini.
  • Non è obbligatorio inviare una seconda raccomandata 'informativa' al contribuente quando la prima notificazione è stata eseguita con raccomandata A/R e risultano le prove di ricezione.
  • Il contribuente che intende contestare la notificazione deve provare l'irregolarità effettiva (es. assenza di consegna, firma falsificata, indirizzo non corretto o impossibilità oggettiva a venire a conoscenza dell'atto).
  • Per l'ente che notifica: documentare sempre in modo completo luogo, data e persona che ha ricevuto l'atto e conservare la prova cartacea/elettronica dell'A/R per resistere a eventuali impugnazioni.
  • La giurisprudenza consolidata (più sentenze di legittimità richiamate) conferma l'orientamento secondo cui la notifica al portiere, se regolare e provata, è efficace; tuttavia ogni caso va valutato sui fatti concreti della consegna.

Testo integrale

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