Cassazione Penale, Sentenza n. 25552/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia per omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il ricorso sosteneva che la condotta non fosse abituale alla luce del principio delle Sezioni Unite n. 18891/2022 e quindi che doveva essere riconosciuta la particolare tenuità
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo: la Corte d'appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità perché l'imputata risultava gravata da numerosi precedenti penali, anche specifici (tra cui sei condanne per furto, due per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, due per invasione di terreni ed edifici), rilevanti per l'accertamento dell'abitualità. Inoltre la gravità intrinseca dei fatti (minacce rivolte alla persona offesa) precludeva la qualificazione come fatto di minima offensività. È stata confermata la condanna e condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina della particolare tenuità del fatto: causa di non punibilità ancorata alla esiguità del danno o del pericolo, occasionalità della condotta e modesto grado di colpevolezza; l'onere di allegazione spetta all'imputato e la valutazione è complessiva e concreta
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (furto): usata per qualificare il reato oggetto del procedimento e valutare gravità e rilevanza ai fini della particolare tenuità
art. 612 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (minacce): la presenza di minacce è stata considerata elemento di gravità che esclude la minima offensività
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; indicata tra le norme richiamate nel capo di imputazione
art. 99 commi 1 e 2 cod. pen.
Richiamata nella sentenza come riferimento per la determinazione della responsabilità e sanzione (contestazione nel capo di imputazione)
art. 625 comma 1 n.2 cod. pen.
Aggravante menzionata ma espressamente esclusa in motivazione dalla Corte d'appello
art. 62 comma 1 n.4 cod. pen.
Attenuante riconosciuta in equivalenza alla recidiva dalla Corte di merito
art. 460 comma 5 cod. proc. pen.
I reati estinti non devono essere considerati per effetti penali, e pertanto non possono concorrere a configurare l'abitualità
Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)
Principio che la pluralità di reati in continuazione non esclude di per sé la particolare tenuità: serve valutazione complessiva; indicati fattori indicativi come natura e gravità degli illeciti, finalità, modalità, periodo temporale, intensità del dolo, comportamenti successivi
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj) e giurisprudenza collegata
Precisazione sul presupposto ostativo dell'abitualità: ricorre quando l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole o risultino analoghe condotte pregresse dagli atti
Giurisprudenza di Sez. 5 e Sez. 4 (La Greca, Scalzo, altri)
Conferma dei criteri valutativi per la particolare tenuità: esiguità del danno/pericolo, occasionalità, modesto grado di colpevolezza, da considerare congiuntamente e in riferimento al fatto concreto
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità è un rimedio eccezionale: la prova dei requisiti gravita sull'imputato, che deve allegare elementi specifici
- L'accertamento della 'abitualità' è fattuale e può essere escluso o riconosciuto solo dopo valutazione complessiva dei precedenti, della natura e della gravità dei reati e del comportamento concreto dell'imputato
- Precedenti numerosi e specifici per reati della stessa indole pesano fortemente contro il riconoscimento della particolare tenuità
- Condotte caratterizzate da minacce, da modalità esecutive gravi o da rilevanti conseguenze aumentano la gravità e ostano al riconoscimento della minima offensività
- La pluralità di reati unificati in continuazione non esclude automaticamente la tenuità, ma richiede una valutazione complessiva; tuttavia la presenza di almeno due altri reati della stessa indole o analoghe condotte pregresse è indice di abitualità ostativo
- I reati estinti ai sensi dell'art. 460 comma 5 c.p.p. non possono essere utilizzati per dimostrare l'abitualità
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