Sentenza n. 4149/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Questore della Provincia di Milano dell’8 ottobre 2025 prot. uscita n. -OMISSIS-, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, si vietava alla ricorrente di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici indicati nel provvedimento presenti nell’intera area della Città Metropolitana – Provincia di Milano; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23\2\2026 : quanto al ricorso principale per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Questore di Milano dell'8 ottobre 2025 prot. uscita n. -OMISSIS-, citato; quanto al ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Questore della Provincia di Milano, prot. n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026, con il quale è stato parzialmente modificato il provvedimento impugnato con il ricorso principale, vietando alla ricorrente per la durata di nove mesi di accedere, dalle ore 21 00 alle ore 06 00, e di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici indicati nel provvedimento stesso, presenti nell'intera area della Citta metropolitana Provincia di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO antirissa provinciale dell'8 ottobre 2025 e successivo provvedimento del 9 febbraio 2026, che ne ha ridotto la durata a nove mesi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Milano, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017, le aveva vietato per un anno di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici indicati, presenti nell'intera Città metropolitana di Milano. La misura era stata adottata dopo il suo arresto, insieme ad altri soggetti, per resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali, in relazione a disordini verificatisi presso un pubblico esercizio e all'aggressione a una volante e a tre agenti. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 6, 7, 8 e 21-octies l. n. 241/1990, difetto di partecipazione e di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti; violazione della proporzionalità. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento sopravvenuto che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, aveva ridotto la durata del divieto da un anno a nove mesi, deducendo elusione dell'ordinanza cautelare, difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, violazione della proporzionalità e illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come giudice munito di giurisdizione l'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente. Il Collegio ha qualificato entrambi gli atti come DASPO antirissa aggravato o provinciale ex art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017, poiché il divieto era esteso all'intero territorio provinciale. Ha rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 20 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevedeva l'applicazione, in quanto compatibili, delle garanzie di convalida giudiziaria stabilite dall'art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401/1989. Secondo il TAR, tale pronuncia ha efficacia anche nei rapporti pendenti e configura una sentenza additiva di procedura, imponendo la trasmissione tempestiva della misura al pubblico ministero e la successiva convalida del GIP, a pena di cessazione dell'efficacia. Poiché il DASPO provinciale incide sulla libertà personale e non soltanto sulla libertà di circolazione, la controversia riguarda una situazione di diritto soggettivo tutelata dalla riserva di giurisdizione ex art. 13 Cost.; la cognizione sulla validità, efficacia ed effetti della misura spetta quindi al giudice ordinario e non rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017
Disciplina il DASPO antirissa aggravato o provinciale, con divieto di accesso ai pubblici esercizi esteso all'intero territorio provinciale.
art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401/1989
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2026, le relative garanzie di trasmissione al pubblico ministero e di convalida giudiziaria devono applicarsi, in quanto compatibili, al DASPO antirissa provinciale.
art. 13 Cost.
La misura, incidendo sulla libertà personale, è soggetta a riserva di giurisdizione e la cognizione dei relativi effetti spetta al giudice ordinario.
art. 136 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti sui rapporti pendenti.
art. 30, comma 3, l. n. 87/1953
Concorre a fondare l'applicazione retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale ai rapporti non ancora esauriti.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di rilevare d'ufficio e sottoporre al contraddittorio la questione di giurisdizione.
Massime di principio
- Il DASPO antirissa con estensione all'intero territorio provinciale, previsto dall'art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017, incide sulla libertà personale quando, per ampiezza territoriale, introduce un divieto generalizzato di accesso e stazionamento presso gli esercizi pubblici della provincia.
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2026, l'adozione del DASPO antirissa provinciale richiede l'applicazione, in quanto compatibile, della procedura di convalida giudiziaria prevista dall'art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401/1989; la misura deve essere trasmessa tempestivamente al pubblico ministero e sottoposta alla convalida del GIP, a pena di cessazione della sua efficacia.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che integra la disciplina mediante una procedura già prevista dall'ordinamento si applica anche ai rapporti pendenti, compresi i giudizi relativi a provvedimenti adottati anteriormente alla pronuncia della Corte costituzionale.
- Le controversie concernenti la validità, l'efficacia e gli effetti del DASPO antirissa provinciale, in quanto incidente sulla libertà personale e soggetto alla riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost., appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella generale di legittimità del giudice amministrativo.
- Il giudice amministrativo deve dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso contro un DASPO antirissa provinciale, indicando il giudice ordinario munito di giurisdizione e la possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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