Ordinanza n. 1779/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato riconoscimento della regolare presentazione della domanda e del diritto di partecipare ai finanziamenti previsti dall’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’11 settembre 2024
Esito
La controversia
L’associazione ha chiesto di accertare la regolare presentazione della domanda di partecipazione al finanziamento previsto dall’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’11 settembre 2024 e il conseguente diritto di partecipare e accedere ai finanziamenti dalla data di presentazione della domanda; in via gradata, ha chiesto l’accertamento del diritto di accedere ai contributi previsti dal medesimo avviso. Il TAR non ha esaminato tali questioni, rilevando preliminarmente la nullità della notificazione del ricorso al Ministero, effettuata direttamente all’amministrazione anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato. La ricorrente aveva depositato un’istanza di rimessione in termini il 29 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso al Ministero dell’Istruzione e del Merito, perché non effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato. In applicazione dell’art. 44 c.p.a., come risultante anche dalla sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148, ha disposto la rinnovazione della notificazione, assegnando alla ricorrente termine sino all’11 ottobre 2026 e ulteriori dieci giorni per depositare la prova della notificazione. Non è stata decisa la domanda di accertamento né l’istanza di rimessione in termini.
Norme richiamate
art. 44 c.p.a.
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 44 c.p.a., così come interpolato dalla sentenza della Corte costituzionale del 9 luglio 2021, n. 148, occorre disporre la rinnovazione della stessa;
La nullità della notificazione del ricorso comporta, nel caso di specie, la rinnovazione della notificazione, con assegnazione di un termine per provvedervi.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso a un’amministrazione statale effettuata direttamente all’amministrazione, anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, è nulla e, ai sensi dell’art. 44 c.p.a., deve essere rinnovata.
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