Sentenza del 14/02/2017 n. 571 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Tassazione - Reddito dal lavoro dipendente - Indennità - Ricomprensione - Tipologia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe indennità risarcitorie sostitutive di redditi da lavoro devono essere assoggettate a tassazione separata e a ritenuta d'acconto. Il testo non indica le parti processuali né specifica formalmente l'esito del ricorso, ma il principio enunciato è favorevole all'assoggettamento fiscale delle somme.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il trattamento fiscale delle indennità corrisposte al lavoratore come risarcimento del danno derivante dalla perdita di redditi. La pronuncia afferma che tali somme, comprese quelle riconosciute per la risoluzione del rapporto di lavoro causata da un comportamento illegittimo del datore di lavoro, costituiscono reddito da lavoro dipendente. Sono escluse soltanto le indennità riferite a danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Norme richiamate
Disciplina dell'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente
Le indennità risarcitorie che compensano la perdita di redditi di lavoro dipendente mantengono natura reddituale e sono imponibili come redditi da lavoro dipendente.
Regime della tassazione separata
Le somme corrisposte in relazione alla cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro possono essere assoggettate a tassazione separata, secondo il regime previsto per tali emolumenti.
Ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro dipendente
Il soggetto che eroga l'indennità deve applicare la ritenuta d'acconto quando la somma costituisce reddito da lavoro dipendente.
Cassazione n. 20482/2013
È richiamato il principio secondo cui le indennità risarcitorie sostitutive di redditi perduti sono imponibili, salvo quelle riferite a invalidità permanente o morte.
Massime di principio
- Per stabilire se un'indennità risarcitoria è imponibile occorre verificare quale danno essa compensa: se sostituisce redditi di lavoro non percepiti, normalmente è tassabile.
- La qualificazione formale della somma come risarcimento non è decisiva: rileva la sua funzione sostitutiva di un reddito.
- Le indennità riconosciute per l'illegittima risoluzione del rapporto di lavoro sono, in linea generale, assimilate a redditi da lavoro dipendente e soggette a tassazione separata e ritenuta.
- Restano escluse dal principio le somme destinate a compensare danni non patrimoniali o danni derivanti da invalidità permanente o morte, purché tale finalità risulti effettiva e documentata.
- In caso di somme miste, occorre distinguere la componente sostitutiva del reddito da quella destinata a risarcire danni diversi, applicando il regime fiscale coerente con ciascuna componente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 feb 2017Sentenza del 14/02/2017 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 14 feb 2017Sentenza del 14/02/2017 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 14 feb 2017Sentenza del 14/02/2017 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 14 feb 2017Sentenza del 14/02/2017 n. 144 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 14 feb 2017Sentenza del 14/02/2017 n. 219 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 14 feb 2017Sentenza del 14/02/2017 n. 536 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →