Cassazione Civile, Ordinanza n. 01331/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con annesse sanzioni, emesso in relazione a una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato lo scioglimento di una comunione e accertato l'autenticità di scritture private ai fini della trascrizione e dei successivi atti di divisione. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma in appello la decisione di primo grado era stata parzialmente riformata a favore dell'Ufficio. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sul giudicato interno e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che l'appello dell'Agenzia fosse inammissibile per carenza di interesse perché non avrebbe colpito un capo preliminare passato in giudicato; che la CTR avesse riesaminato d'ufficio un tema non riproposto; e che avesse fondato la decisione su una motivazione diversa da quella dell'avviso. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla prova e sul testo unico dell'imposta di registro, lamentando che la base imponibile fosse stata determinata con dati estranei alla sentenza registrata, che mancasse una corretta richiesta di dichiarazione integrativa, che la commisurazione dovesse avvenire con riferimento alla data e al contenuto della sentenza e non alla denuncia di successione, e che l'Ufficio non avesse provato il valore dei beni né il documento richiamato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate entrambe le censure. Ha affermato, quanto al primo motivo, che il giudicato interno si forma sulla statuizione minima fatto-norma-effetto e che l'impugnazione dell'Ufficio, volta alla riforma integrale della decisione di primo grado e fondata anche sulla contestazione dell'imponibile e del suo ammontare, ha riaperto la cognizione sull'intera questione, consentendo al giudice d'appello di riesaminare anche gli aspetti non singolarmente colpiti. Ha inoltre ritenuto coerente la qualificazione dell'atto come accertamento di diritto a contenuto patrimoniale. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la base imponibile era stata ricavata da elementi interni alla sentenza soggetta a registrazione, la quale dichiarava lo scioglimento della comunione di fondi e immobili ricadenti nella successione e l'autenticità delle scritture private ai fini della trascrizione e degli atti di divisione; pertanto non vi era violazione dell'art. 20 del DPR 131/1986 né uso di dati extratestuali. Ha poi osservato che il valore imponibile non era stato contestato dal contribuente nei gradi di merito. Ne è seguito il rigetto integrale del ricorso; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per dedurre errores processuali relativi a giudicato interno, interesse ad agire e ultrapetizione; la Corte esclude la violazione.
artt. 99, 100, 112, 324, 329 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere carenza di interesse dell'appello, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e formazione del giudicato interno; la Corte ritiene invece ammissibile il riesame dell'intera statuizione.
art. 2909 c.c.
Richiamato a sostegno del dedotto giudicato interno; la Corte ne applica il principio nel senso che il giudicato si forma sulla statuizione minima e non sul singolo fatto.
art. 56 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per sostenere limiti al devolutum nel processo tributario; la Corte non ravvisa la denunciata violazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del secondo motivo di ricorso, volto a denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte lo respinge.
artt. 115, 345 c.p.c.
Richiamati per contestare l'uso di fatti e documenti e il ricorso a elementi non dedotti; la Corte afferma che la base imponibile è stata ricavata da elementi interni alla sentenza.
art. 2697 c.c.
Invocato per sostenere un difetto di prova sul valore imponibile; la Corte osserva che il valore non era stato contestato e che la base imponibile era stata correttamente determinata.
artt. 20, 37, 43, 51, 52, 53, 56, 63, 76 DPR 131/1986
Sono richiamati dal ricorrente per contestare la tassazione della sentenza e la determinazione del valore; la Corte ritiene che l'imposta di registro sia stata applicata in base al contenuto dell'atto-sentenza e non a dati extratestuali.
art. 20 DPR 131/1986
La Corte esclude la violazione perché la base imponibile è stata desunta dal contenuto della sentenza registrata e non da elementi esterni.
art. 43 DPR 131/1986
Richiamato dal ricorrente per affermare che la base imponibile dovesse essere riferita alla data della sentenza; la Corte non accoglie la censura.
art. 63 DPR 131/1986
Richiamato per sostenere la necessità di una dichiarazione integrativa; la Corte non ravvisa tale obbligo nel caso concreto.
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto, non sul singolo elemento fattuale; pertanto l'impugnazione che investe anche solo uno degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull'intera questione.
- Nel giudizio di impugnazione, la censura diretta alla riforma integrale della decisione di primo grado consente al giudice di riesaminare l'intera statuizione, anche rispetto ad aspetti non specificamente o espressamente colpiti dal motivo di gravame.
- In tema di imposta di registro su sentenze, la base imponibile va ricavata dal contenuto dell'atto giudiziario soggetto a registrazione quando gli elementi utili sono interni al testo; non è consentito fondare la tassazione su dati extratestuali se il contenuto dell'atto è già idoneo a individuare il presupposto impositivo.
- La censura sulla determinazione dell'imponibile è infondata quando il valore non risulti specificamente contestato nel giudizio di merito e la sentenza impugnata dia conto di una base imponibile desunta dagli elementi dichiarativi contenuti nell'atto registrato.
- Il ricorso per cassazione non può ottenere l'accoglimento quando mira a sostituire una diversa lettura del fatto a un accertamento di merito congruamente motivato e non specificamente censurato nei suoi snodi decisivi.
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