Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2202

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2202 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Olio di Puglia (IGP)

Normativa europea32019R2202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione «Olio di Puglia» come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto che la domanda presentata dall’Italia era stata pubblicata e che non è stata notificata alcuna opposizione entro i termini previsti. L’iscrizione produce effetti nell’intero territorio dell’Unione ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Registrazione della denominazione «Olio di Puglia» come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione «Olio di Puglia» nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione europea. Riguarda il riconoscimento e l’iscrizione nel registro delle DOP e IGP, con effetti in tutti gli Stati membri dell’UE a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. Il testo non contiene esclusioni specifiche.

Registrazione della denominazione «Olio di Puglia» (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2202 della Commissione, adottato il 16 dicembre 2019, completa la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. In assenza di opposizioni, la Commissione procede all’iscrizione della denominazione «Olio di Puglia» nel registro delle DOP e IGP.

Presupposti della registrazione

La domanda di registrazione presentata dall’Italia era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento evidenzia inoltre che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, circostanza che consente alla Commissione di registrare la denominazione.

Effetti della registrazione

Con l’articolo 1, «Olio di Puglia» è registrata come indicazione geografica protetta. La denominazione è ricondotta alla classe 1.5 «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato quale atto applicativo del regime di qualità.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento UE per la protezione della denominazione registrata.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP «Olio di Puglia»

L’articolo 1 iscrive nel registro la denominazione «Olio di Puglia» come indicazione geografica protetta. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.5 «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda presentata dall’Italia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione deve essere registrata.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichemarchi e denominazioni protette

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.