Sentenza n. 1929/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza al Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 15/2025 emesso dal Tribunale di Lucca - Sezione Lavoro in data 03.01.2025, notificato al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 04.01.2025 relativo alla procedura con R.g. 1355/2024, non opposto, munito del decreto di esecutorietà in data 22.07.2025 a firma del Giudice dott.ssa De Luca con cui è stato intimato al MIM di accreditare in favore di FILIPPI MARIA ELENA il bonus di cui alla carta docenti per le annualità di servizio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 con richiesta di: 1) Ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore (c.f. 80185250588), di dare esatta ottemperanza al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del Tribunale Civile di Lucca, Sezione Lavoro n. 15/2025, pubblicato in data 03.01.2025 nella causa con r.g. 1355/2024, non opposto nei termini di legge e munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in data 22.07.2025 provvedendo ad emettere, anche direttamente, disposizione per l'accredito della carta docenti sul portafoglio elettronico (wallet) in favore di Maria Elena Filippi C.F. FLPMLN75D49E625O, dell'importo di € 500,00 annui, per le annualità di servizio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. 2) Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione degli interessi legali dal dovuto e fino al saldo sugli importi maturati a titolo di carta del docente. 3) Disporre la nomina di un commissario ad acta in sostituzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato da codesto G.A., ponendo i conseguenti costi a suo carico. IN OGNI CASO, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell'eseguire il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca che disponeva l'accredito della Carta del docente per cinque annualità di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La docente ha agito per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 15/2025, emesso il 3 gennaio 2025 dal Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro, non opposto e munito di decreto di esecutorietà il 22 luglio 2025. Il titolo ingiungeva al Ministero di accreditare € 500 per ciascuna delle annualità 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. La ricorrente ha chiesto l'accredito complessivo di € 2.500, gli interessi legali dal dovuto al saldo e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità: il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo non risultava notificato al Ministero presso la sua sede reale ai fini del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, allo stato, il ricorso per ottemperanza, ritenendo non avverata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La notifica alla sede reale del Ministero del 4 gennaio 2025 riguardava infatti una copia del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo e priva dell'attestazione di esecutorietà, intervenuta solo il 22 luglio 2025; la distinta notifica all'Avvocatura dello Stato rilevava ai soli fini del passaggio in giudicato. Non essendosi costituito il Ministero, il TAR non ha liquidato spese di lite. Le richieste di accredito, interessi e nomina del commissario non sono state esaminate nel merito.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decreto ingiuntivo di cui oggi si chiede l’ottemperanza, una volta passato in giudicato e acquisita efficacia esecutiva, non risulta essere stato ritualmente notificato presso la sede reale dell’Amministrazione, come testualmente prescritto dalla norma appena citata.
Ai fini della condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni, il titolo esecutivo deve essere notificato presso la sede reale dell'amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni decorre solo da una notificazione del titolo munito di efficacia esecutiva.
Massime di principio
- Per procedere all'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti delle amministrazioni soggette all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, occorre che il titolo esecutivo sia notificato presso la sede reale dell'amministrazione; la notifica presso l'Avvocatura dello Stato rileva per il passaggio in giudicato, ma non sostituisce la notificazione richiesta per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
- La notificazione alla sede reale dell'amministrazione di un decreto ingiuntivo non ancora munito di efficacia esecutiva non fa decorrere il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Se l'attestazione di esecutorietà interviene successivamente, il titolo divenuto esecutivo deve essere ritualmente notificato ai fini della condizione di procedibilità dell'azione di ottemperanza.
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