Cassazione Civile, Ordinanza n. 35029/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Veneto che aveva accolto il ricorso del contribuente contro due avvisi di accertamento sintetico IRPEF per gli anni 2007 e 2008, fondati su incrementi patrimoniali (acquisto di azioni, conferimento in denaro per la costituzione di una società, acquisto di un'autovettura). La CTP aveva annullato gli avvisi ritenendo non provate le presunzioni dell'Ufficio e valorizzando la capacità contributiva della moglie del contribuente; la CTR, in appello, aveva invece rigettato l'appello principale dell'Ufficio accogliendo l'eccezione di difetto di contraddittorio endoprocedimentale, ritenuto parziale per il 2007 e insussistente per il 2008. In cassazione l'Ufficio deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione di inutilizzabilità della documentazione prodotta solo in giudizio dal contribuente, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/1973; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per non avere ritenuto inutilizzabile detta documentazione; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 22 d.l. 78/2010, per avere la CTR affermato l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo per annualità anteriori al 2009; 4) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992; 5) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2721, 2729, 1414, 1424 e 782 c.c. in tema di prova contraria del contribuente rispetto alla ricostruzione sintetica del reddito e alla pretesa natura donativa/simulata delle operazioni contestate.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di estinzione per morte del controricorrente, ritenendo che nel giudizio di cassazione non operi l'interruzione del processo per decesso della parte dopo la rituale instaurazione del giudizio. Ha poi accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla questione della tempestività/ammissibilità della documentazione prodotta solo in giudizio e richiamando il principio di inutilizzabilità ex art. 32 d.P.R. 600/1973, salvo la specifica deroga del quinto comma. Ha accolto anche il terzo motivo, affermando che per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009 non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, poiché la disciplina dell'art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973, come modificata dal d.l. 78/2010, si applica solo agli accertamenti relativi a periodi d'imposta successivi al 2009. Ha accolto infine il quinto motivo, ribadendo che nel redditometro l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre agli indici di capacità contributiva, mentre incombe al contribuente la prova contraria, che deve essere documentale e idonea a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme e la loro riferibilità alle spese contestate; ha inoltre osservato che il giudice di merito deve compiere un esame analitico della prova documentale, senza limitarsi a valutazioni sommarie. I motivi secondo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra il vizio di omessa pronuncia, deducibile in cassazione solo se la questione è specificamente riportata e risulta decisiva; non basta un rigetto implicito se la questione non è logicamente assorbita da altra statuizione.
art. 32 d.P.R. 600/1973
L'invito dell'Amministrazione a fornire dati e documenti persegue una funzione di dialogo preventivo e la mancata risposta comporta la preclusione all'allegazione e produzione in giudizio dei documenti non esibiti in sede amministrativa, salvo la specifica deroga del comma 5 con dichiarazione chiara ed esplicita nel ricorso introduttivo della causa.
art. 38 d.P.R. 600/1973
Nel testo vigente ratione temporis la disciplina del redditometro opera con presunzione legale relativa: l'Ufficio deve provare gli indici di capacità contributiva, mentre il contribuente deve offrire prova contraria documentale sulla provenienza non reddituale delle somme e sull'effettivo utilizzo per le spese contestate.
art. 22 d.l. 78/2010
Le modifiche all'art. 38 d.P.R. 600/1973 introdotte dal d.l. 78/2010 producono effetti solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, cioè per i periodi d'imposta successivi al 2009.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Il motivo relativo alla sua violazione è stato assorbito dall'accoglimento del terzo motivo, senza statuizione autonoma sul punto.
art. 2721 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova, ma la Corte ha fondato la decisione sulla necessità di prova documentale e sui limiti della prova contraria al redditometro, non su un'autonoma applicazione della norma.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva del contribuente deve essere valutata alla luce della sua gravità, precisione e concordanza; nel contesto del redditometro la prova contraria deve essere documentale e riferita a fatti oggettivi, non bastando la mera disponibilità astratta di ulteriori redditi.
art. 1414 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la simulazione delle operazioni, ma la Corte ha rimesso la valutazione alla CTR in sede di rinvio, previa verifica della documentazione ammissibile.
art. 1424 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla simulazione/conversione degli atti, senza autonoma decisione di diritto nella parte dispositiva della Corte.
art. 782 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la prova della donazione, ma la Corte non ha deciso sul merito della validità delle donazioni, limitandosi a rinviare per nuovo esame della prova ammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando la questione, ritualmente proposta e specificamente trascritta nel ricorso, non sia stata affatto esaminata dal giudice di merito e non sia logicamente assorbita da altra statuizione.
- L'inutilizzabilità dei documenti non prodotti nella fase amministrativa a seguito di richiesta ex art. 32 d.P.R. 600/1973 opera automaticamente e può essere rilevata d'ufficio; la deroga richiede che il contribuente, nel ricorso introduttivo, alleghi in modo chiaro ed esplicito l'impossibilità non imputabile di adempiere alla richiesta dell'Ufficio, depositando i documenti non esibiti.
- Per gli accertamenti sintetici ante 2009 non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; la disciplina dell'art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973, come novellata nel 2010, si applica solo ai periodi d'imposta successivi al 2009.
- Nel redditometro l'accertamento è fondato su una presunzione legale relativa: una volta provati gli indici di capacità contributiva, l'onere della prova contraria grava integralmente sul contribuente.
- La prova contraria al redditometro non può consistere nella sola allegazione di ulteriori redditi o nella mera astratta disponibilità finanziaria, ma deve essere documentale e deve rendere plausibile la riferibilità di tali somme alle spese contestate, con riguardo all'entità e alla durata del possesso.
- Il giudice tributario, quando il contribuente assolva l'onere probatorio, deve svolgere un esame analitico della documentazione prodotta e non può limitarsi a valutazioni sommarie o apodittiche sugli indici di spesa.
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