Risoluzione n. 40 del 2/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il progetto informatico della società ALFA, pur innovativo e utile a efficientare i processi interni e i servizi ai clienti, non integra attività di ricerca e sviluppo agevolabili ai fini del credito d’imposta ex art. 3 del D.L. 145/2013. Le attività sono ricondotte a innovazione di processo/digitalizzazione e a investimenti in immobilizzazioni immateriali, quindi escluse dal beneficio.
Credito d'imposta R&S: esclusione per un progetto software di innovazione di processo
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: qualificazione del progetto informatico
La risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019 affronta un interpello in materia di credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il documento fornisce un parere rettificativo rispetto a un precedente interpello e chiarisce che il progetto presentato dalla società istante non rientra nell’ambito agevolabile.
Quesito posto dalla società
La società ALFA, operante con codice Ateco 61.1, chiede se possa fruire del credito d’imposta per R&S in relazione a un progetto avviato nel 2017, denominato "YYY", finalizzato a migliorare l’efficienza nella gestione dei flussi di lavoro e la formazione del personale. La società rappresenta di aver sviluppato un supporto informatico per gestire informazioni, documenti e controlli in tempo reale e per adottare modelli operativi innovativi, con l’obiettivo di rispondere alla crescita aziendale e alla maggiore domanda di servizi.
Caratteristiche del progetto descritto
Il progetto viene illustrato come basato su un sistema informatico condiviso "cross-department" capace di:
- allineare in tempo reale informazioni e documenti tra diversi reparti;
- supportare la gestione della rete di erogazione dei servizi tramite accesso remoto protetto;
- rafforzare il controllo delle singole fasi operative e del flusso complessivo delle attività.
Secondo l’istante, tali attività sarebbero riconducibili allo "sviluppo sperimentale" ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettere c) e d), del decreto-legge n. 145/2013.
Tesi difensiva della contribuente
La società sostiene che il progetto possieda i requisiti oggettivi per essere qualificato come sviluppo sperimentale secondo il decreto interministeriale 27 maggio 2015, richiamando la definizione che comprende l’acquisizione, combinazione e utilizzo di conoscenze esistenti per produrre piani, progetti o disegni relativi a prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, necessario per delimitare l’ambito oggettivo del credito. Viene ricordato che le attività agevolabili sono quelle corrispondenti alle definizioni di "ricerca fondamentale", "ricerca applicata" e "sviluppo sperimentale" della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01, interpretate anche alla luce del Manuale di Frascati OCSE.
In base a tali criteri, sono ammissibili solo i progetti che mirano a superare incertezze scientifiche o tecnologiche non risolvibili con lo stato dell’arte, per realizzare nuovi prodotti o processi o migliorare in modo sostanziale quelli esistenti. Per lo sviluppo sperimentale, è necessario che l’attività generi nuove conoscenze e non si riduca all’utilizzo di tecnologie già diffuse nel settore.
Esclusione delle attività della società dall’ambito R&S
Secondo il parere tecnico recepito nella risoluzione:
- gli investimenti della società non qualificano nel loro complesso come ricerca e sviluppo;
- mancano i requisiti del rischio di insuccesso tecnico e del rischio finanziario tipici della R&S;
- le attività consistono piuttosto in investimenti in capitale fisso e immobilizzazioni immateriali, finalizzati a incrementare funzionalità e prestazioni di sistemi informatici già basati su tecnologie diffuse.
Le attività sono descritte come applicazione di tecnologie moderne già note nel settore e riconducibili alla digitalizzazione dei processi produttivi, non al superamento di incognite scientifiche o tecnologiche.
Qualificazione come innovazione di processo
L’Agenzia inquadra il progetto nella categoria dell’"innovazione di processo", richiamando il Manuale di Oslo OCSE 2005 e la definizione di "Technological Process Innovation". Tale fattispecie, pur essendo innovativa e idonea a produrre benefici economici e organizzativi, non rientra tra le attività ammissibili al credito d’imposta R&S.
Sono espressamente considerate non agevolabili le attività relative a:
- sistema informatico condiviso cross-department per informazioni e documenti in tempo reale;
- gestione della rete di erogazione dei servizi con accesso remoto protetto;
- sviluppo e raffinamento delle azioni di controllo e del flusso operativo complessivo.
Coerenza con la prassi precedente
La risoluzione richiama anche la disciplina previgente del credito d’imposta per il triennio 2007-2009 e la circolare n. 46/E del 13 giugno 2008, evidenziando che erano già escluse le innovazioni di processo e organizzative. Viene inoltre ricordata la risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018, che aveva negato l’agevolazione per attività basate su tecnologie e immobilizzazioni già diffuse nel settore.
Conclusione
La conclusione è negativa: il progetto della società, pur presentando profili di innovazione e di miglioramento dei processi aziendali, non può essere considerato attività di ricerca e sviluppo agevolabile ai fini del credito d’imposta. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.
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