Cassazione Penale, Sentenza n. 2222/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato il ricorrente a €1.000,00 di ammenda per violazione dell'art. 95 d.P.R. 380/2001. Il ricorrente deduce la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p., sostenendo che il fatto sarebbe stato istantaneo e che il pergolato era stato ultimato anteriormente al sopralluogo del 13/04/2018; in subordine afferma che, comunque, al momento della pronuncia erano decorsi oltre cinque anni dalla data di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata che qualifica i reati di cui all'art. 95 d.P.R. 380/2001 come reati permanenti, la cui consumazione prosegue fino all'ultimazione dell'intervento, alla presentazione della denuncia con progetto o all'ottenimento dell'autorizzazione. Il ricorrente non ha fornito prova dell'ultimazione dei lavori anteriorità al sopralluogo (le fotografie menzionate non erano allegate), per cui il reato è stato ritenuto protrarsi fino alla sentenza di primo grado. Anche considerando la data del sopralluogo (13/04/2018) e i 49 giorni di sospensione del corso della prescrizione, alla data della sentenza (15/05/2023) il termine di prescrizione non era ancora decorso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 380/2001
La violazione delle norme antisismiche/edilizie è stata interpretata come reato di natura permanente: la consumazione si protrae fino all'ultimazione dei lavori, alla presentazione della denuncia con progetto o all'ottenimento dell'autorizzazione.
art. 157 cod. pen.
Norma sul calcolo della prescrizione: contestazione del ricorrente circa l'estinzione del reato per decorso del termine, valutata dalla Corte insieme agli effetti delle sospensioni.
art. 160 cod. pen.
Richiamato per il computo del termine massimo di prescrizione applicabile al caso concreto in relazione alla pena irrogata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese del procedimento e la comminazione della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio per escludere l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende solo se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui ritenuto non sussistente l'elemento favorevole al ricorrente.
Massime di principio
- I reati edilizi/antisismici ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 380/2001 sono da considerare reati permanenti: la prescrizione decorre solo dall'ultimazione dei lavori, dalla denuncia con progetto o dall'ottenimento dell'autorizzazione.
- In Cassazione chi invoca la prescrizione deve specificare e provare l'evento interruttivo o l'ultimazione (documenti, atti amministrativi, fotografie allegate al ricorso): il principio di autosufficienza del ricorso richiede che le prove rilevanti siano allegate.
- La mera asserzione temporale (es. 'i lavori erano già ultimati') senza prova non è sufficiente e comporta il rigetto della doglianza sulla prescrizione.
- Nel calcolo della prescrizione vanno contabilizzate sospensioni e interruzioni (es. provvedimenti processuali, sospensioni previste dalla legge), e la Corte valuterà se il termine sia effettivamente decorso alla data della sentenza.
- L'inammissibilità per difetto di specificità può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente dimostri di non aver colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per evitare l'inammissibilità è consigliabile: 1) formulare motivi chiari e specifici; 2) allegare copia degli atti e delle prove rilevanti; 3) quantificare e dimostrare i calcoli relativi alla prescrizione.
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