Cassazione Penale, Ordinanza n. 17988/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Padova del 31 ottobre 2024, con la quale era stata applicata su richiesta delle parti la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti. Nei ricorsi si deduceva, in modo generico, l'assenza di motivazione in punto di responsabilità e il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di legittimità contro la sentenza di patteggiamento, sono proponibili solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè quelli attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità dei ricorsi perché sottoscritti personalmente dagli imputati e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, osservando che l'eventuale autenticazione della firma da parte di un legale è irrilevante perché attesta solo la genuinità della sottoscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, senza formalità, e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è fondata sia sulla non deducibilità dei motivi prospettati rispetto al perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sia sulla mancanza di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi tassativamente indicati
art. 129 c.p.p.
il mancato proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 613, comma 1, c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 39 disp. att. c.p.p.
l'autenticazione della firma attesta solo la genuinità della sottoscrizione e la riconducibilità della stessa alla parte privata
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi senza formalità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dalla legge; censure diverse, come il difetto di motivazione sulla responsabilità o il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sono inammissibili.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non è deducibile in modo autonomo il vizio di motivazione sulla responsabilità, perché il controllo della Corte resta circoscritto ai limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
- L'autenticazione della firma del ricorso da parte di un difensore non sana il difetto di sottoscrizione da parte di un cassazionista, poiché attesta soltanto l'autenticità della firma e non sostituisce la necessaria difesa tecnica.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni formali e per difetto di deducibilità dei motivi, la Corte può dichiararlo senza formalità e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →