Cassazione Civile, Sentenza n. 6513/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, titolare di sette distinti titoli esecutivi verso Roma Capitale, notificò sette precetti e promosse sette pignoramenti presso terzi (Monte dei Paschi di Siena) quasi contestualmente, per importi molto contenuti (da € 5,80 a € 372,08; complessivamente capitale, spese e onorari € 3.177,74). Il giudice dell'esecuzione riunì i procedimenti e liquidò un importo complessivo per capitale, spese e compensi; il ricorrente propose opposizione lamentando sottostima dei compensi e mancata liquidazione di spese successive. Il Tribunale di Roma respinse l'opposizione, ritenendo che l'avvio di molteplici esecuzioni per il medesimo credito e tra le stesse parti, senza giustificato vantaggio, fosse contrario a correttezza e buona fede e avesse prodotto spese superflue; pertanto liquidò i compensi come se si fosse trattato di un unico procedimento e condannò l'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per abuso del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del creditore, confermando la valutazione di fatto e il principio di diritto applicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza del Tribunale di Roma. È stato ritenuto legittimo che il giudice dell'esecuzione, riuniti i procedimenti, escluda la ripetibilità delle spese e dei compensi relativi ai pignoramenti multipli e superflui fatti valere dallo stesso creditore e li liquidi come se fosse stata una sola procedura di esecuzione. È stata confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità (liquidate in € 2.200 oltre oneri) e la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
Consente al giudice di escludere la ripetizione di spese ritenute eccessive o superflue; applicato per negare al creditore la ripetibilità delle spese derivanti da pignoramenti multipli e ingiustificati
art. 96, comma 3, c.p.c.
Prevede la condanna per lite temeraria/abuso del processo; applicato dal Tribunale per sanzionare l'opposizione ritenuta strumentale/abuso
art. 546 c.p.c.
Citato nel ragionamento circa il limite alla soddisfazione dei crediti di modesta entità nei singoli pignoramenti; usato dalla parte resistente/Tribunale per spiegare l'inefficacia di molteplici atti distinti
art. 360, n. 5, c.p.c.
Norma sulla censura della motivazione in Cassazione; richiamata per dichiarare inammissibile la doglianza generica sulla motivazione, salvo casi di totale mancanza o incomprensibilità
art. 1227 c.c.
Principio di autoresponsabilità; richiamato come fondamento dell'applicazione dell'art. 92 c.p.c. alle spese processuali
d.m. 10.3.2014 n. 55 (parametri forensi)
Richiamato per valutare il rispetto dei parametri minimi di liquidazione dei compensi; la Corte ha ritenuto che la liquidazione fatta dal giudice dell'esecuzione non violasse i parametri
art. 617 c.p.c.
Norma sulla opposizione agli atti esecutivi; procedimento esperito dal ricorrente per contestare la liquidazione
art. 385, comma 1, c.p.c.
Base legale per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede il contributo sulle spese di giustizia; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
artt. 1175 e 2233 c.c.; artt. 88, 95 c.p.c.; art. 75 e art. 111 Cost.
Norme invocate dal ricorrente per censurare la decisione (dovere di correttezza, parametri, garanzie costituzionali); la Corte le ha esaminate ma ha ritenuto le censure infondate o di merito insindacabile in Cassazione
Massime di principio
- Un creditore che è titolare di più titoli esecutivi verso lo stesso debitore e terzo pignorato deve valutare la convenienza a eseguire più pignoramenti distinti: atti multipli, contestuali e sulla stessa massa patrimoniale possono essere qualificati come condotta contraria a correttezza e buona fede e comportare l'esclusione della ripetibilità delle spese.
- Il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non liquidare o escludere la ripetizione di spese e compensi ritenuti eccessivi o superflui: quando più esecuzioni non apportano vantaggio al creditore, le spese possono essere compensate o limitate come quelle di un unico procedimento.
- L'avvio di molteplici procedimenti esecutivi senza una ragione legittima espone il creditore al rischio di sanzioni (art. 96 c.p.c.) e alla mancata liquidazione di compensi separati: è opportuno documentare e motivare eventuali esigenze che giustifichino pluralità di atti.
- Le doglianze in Cassazione sulla valutazione di fatto (es. abuso, colpa, superfluità delle spese) sono difficilmente sindacabili: questioni di merito sulla valutazione della condotta processuale restano in capo al giudice di merito.
- Buone pratiche consigliate: valutare formalmente la possibilità di procedere 'uno actu' riunendo i titoli, calcolare preventivamente costi/benefici degli atti esecutivi multipli, e, se necessari più pignoramenti, conservare elementi che giustifichino il motivo della scelta per evitare contestazioni di abuso.
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