Regolamento (UE) 2023/1507
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1507 della Commissione del 20 luglio 2023 che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sui metadati e sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l’anno di riferimento 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce, per il 2024, il set di dati, le disaggregazioni e i termini di trasmissione relativi alla rilevazione europea sull’uso delle TIC e sul commercio elettronico nelle imprese. L’obiettivo è assicurare comparabilità, armonizzazione e adeguata qualità delle informazioni statistiche, anche in funzione del monitoraggio degli obiettivi digitali dell’Unione. Sono fissate scadenze specifiche per metadati, qualità e trasmissione dei dati, oltre a un allegato tecnico molto dettagliato sulle variabili da rilevare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Stabilisce le specifiche tecniche, i requisiti dei dati e le scadenze per la trasmissione di metadati e relazioni sulla qualità relativi alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l’anno di riferimento 2024.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito delle statistiche europee sulle imprese, per la trasmissione a Eurostat dei dati relativi alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" prevista dal regolamento (UE) 2019/2152. Riguarda le imprese con almeno 10 addetti dipendenti e indipendenti operanti nei settori NACE Rev. 2 da C a J e da L a N, nonché il gruppo 95.1; l’inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa. Il regolamento disciplina inoltre la trasmissione delle relazioni annuali sui metadati e sulla qualità e fissa il termine per i dati dell’anno di riferimento 2024; è rilevante ai fini del SEE.
Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1507 della Commissione disciplina la raccolta e la trasmissione dei dati statistici relativi all’uso delle TIC e al commercio elettronico per l’anno di riferimento 2024. Esso si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee delle imprese e risponde all’esigenza di disporre di dati comparabili, armonizzati e di qualità, utili anche al monitoraggio della trasformazione digitale delle imprese e degli obiettivi della bussola per il digitale.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che la tematica fornisce informazioni necessarie per valutare la trasformazione digitale delle imprese e per supportare varie politiche dell’Unione in materia di prestazioni digitali. È inoltre sottolineato che le relazioni sui metadati e sulla qualità devono precedere la diffusione dei dati, così da consentire una valutazione adeguata dell’affidabilità delle informazioni raccolte.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri in quanto tenuti a trasmettere a Eurostat i dati della tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" riferiti al 2024. La popolazione statistica riguarda le imprese operanti nei settori NACE Rev. 2 da C a J e da L a N, oltre al gruppo 95.1, con riferimento principale alle imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti; la rilevazione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa.
Obblighi di trasmissione e scadenze
Gli Stati membri devono trasmettere i dati del 2024 secondo le specifiche dell’allegato tecnico. Sono inoltre previsti due adempimenti annuali distinti:
- la relazione annuale sui metadati entro il 31 maggio 2024;
- la relazione annuale sulla qualità entro il 5 novembre 2024.
L’allegato stabilisce inoltre che la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 5 ottobre 2024.
Contenuto dell’allegato tecnico: variabili obbligatorie
L’allegato definisce in modo dettagliato le variabili da rilevare. Per tutte le imprese rientrano, tra le altre:
- attività economica principale, numero medio di addetti, fatturato totale al netto dell’IVA;
- presenza di addetti con accesso a Internet per motivi professionali;
- impiego di specialisti TIC e relative attività di formazione o assunzione;
- svolgimento internamente o tramite fornitori esterni di funzioni TIC;
- uso di tecnologie di intelligenza artificiale per analisi di testo, riconoscimento vocale, generazione di linguaggio, riconoscimento di immagini, machine learning, automazione di flussi di lavoro e robot/autonomi;
- applicazione di misure di sicurezza TIC, quali password forti, biometria, autenticazione multifattoriale, cifratura, backup, VPN, monitoraggio della sicurezza, log files, valutazioni e test di sicurezza;
- sensibilizzazione e formazione del personale in materia di sicurezza TIC;
- incidenti di sicurezza con effetti su disponibilità, integrità e riservatezza dei dati;
- utilizzo di connessioni fisse a Internet e valutazione della loro adeguatezza;
- vendite via web e vendite EDI, con ripartizione per canale, tipologia di clientela e localizzazione geografica.
Per le imprese che utilizzano l’IA, le variabili obbligatorie sono ulteriormente articolate per ambito applicativo: marketing e vendite, produzione/erogazione di servizi, gestione amministrativa, logistica, sicurezza TIC, contabilità e controllo finanziario, ricerca e sviluppo o innovazione.
Variabili facoltative e approfondimenti
L’allegato prevede anche variabili facoltative, tra cui:
- uso di dispositivi mobili aziendali con accesso Internet;
- spese per pubblicità su Internet e ricorso a pubblicità mirata;
- ripartizione geografica più dettagliata delle vendite via web;
- motivi delle difficoltà di assunzione di specialisti TIC;
- data di definizione o revisione dei documenti di sicurezza TIC;
- modalità di sviluppo, modifica o acquisto dei sistemi di IA;
- trattamento di dati personali mediante IA e misure per verificare eventuali bias discriminatori;
- motivazioni del mancato utilizzo dell’IA, tra cui costi, carenza di competenze, problemi di compatibilità o di dati, timori per privacy e protezione dati, incertezza giuridica, considerazioni etiche e scarsa utilità percepita.
Unità di misura, disaggregazioni e classi dimensionali
I dati sono espressi in linea generale in valori assoluti, salvo le informazioni su fatturato, che possono essere espresse in migliaia di valuta nazionale o in percentuale del fatturato totale. L’allegato prevede disaggregazioni per attività economica, sia per i calcoli degli aggregati nazionali sia per il solo contributo ai totali europei, oltre a classi dimensionali delle imprese 10+, 10-49, 50-249 e 250+, con alcune classi facoltative aggiuntive.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Adottato sulla base del regolamento (UE) 2019/2152, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 6. Le considerazioni richiamano la necessità dei dati per la bussola per il digitale e per il monitoraggio degli obiettivi digitali dell’UE al 2030, nonché l’esigenza di garantire comparabilità, armonizzazione e qualità dei dati sulla tematica TIC ed e-commerce.
Trasmissione dei dati per l’anno di riferimento 2024
Gli Stati membri trasmettono a Eurostat i dati relativi alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" conformemente all’allegato tecnico del regolamento, per l’anno di riferimento 2024.
Scadenze per metadati e qualità
La relazione annuale sui metadati per il 2024 va trasmessa entro il 31 maggio 2024. La relazione annuale sulla qualità per il 2024 va trasmessa entro il 5 novembre 2024.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato tecnico: variabili obbligatorie e facoltative
L’allegato definisce le specifiche tecniche dei requisiti dei dati, distinguendo variabili obbligatorie e facoltative, nonché il campo di osservazione, le unità di misura, la popolazione statistica, le disaggregazioni e il termine di trasmissione dei dati (5 ottobre 2024). Le variabili obbligatorie coprono, tra l’altro, struttura dell’impresa, dotazione e uso delle TIC, lavoro e formazione TIC, lavoro remoto, e-commerce, sicurezza informatica, incidenti di sicurezza, uso dell’intelligenza artificiale e accesso alla banda larga.
Popolazione statistica e copertura settoriale
La copertura comprende le sezioni NACE Rev. 2 da C a J e da L a N, oltre al gruppo 95.1. La classe dimensionale di riferimento è quella delle imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti; la rilevazione delle imprese sotto tale soglia è facoltativa.
Disaggregazioni statistiche
Sono previste disaggregazioni per attività, con specifici aggregati e divisioni NACE sia per il calcolo degli aggregati nazionali sia per il contributo ai soli totali europei. Sono previste anche classi dimensionali 10+, 10-49, 50-249, 250+, con classi facoltative 0-9, 0-1 e 2-9.
Contenuto della rilevazione su TIC, e-commerce e IA
Le variabili obbligatorie includono, tra l’altro, uso di connessioni Internet fisse, accesso remoto a posta, documenti e applicazioni aziendali, riunioni a distanza, vendite via web ed EDI, misure di sicurezza TIC, formazione e consapevolezza sulla sicurezza, incidenti informatici, nonché uso di tecnologie di intelligenza artificiale per analisi testuale, voce, generazione di linguaggio, riconoscimento di immagini, machine learning, automazione dei processi e robot/autoveicoli autonomi. Le variabili facoltative approfondiscono uso di dispositivi mobili, pubblicità online, distribuzione geografica delle vendite via web, difficoltà di reclutamento di specialisti TIC, aggiornamento dei documenti di sicurezza e modalità di acquisizione o sviluppo di sistemi di IA, incluso il trattamento di dati personali e le misure contro bias algoritmici.
Termine per la trasmissione dei dati
L’allegato prevede che il termine per la trasmissione dei dati sia il 5 ottobre 2024.
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