Cassazione Civile, Sentenza n. 34855/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della C.T.R. Lazio che aveva riconosciuto all'Associazione il rimborso di un credito d'imposta (euro 91.034) derivante dall'imposta sostitutiva versata dalla società Previra Immobiliare S.p.A. il 6 luglio 2009 per la rivalutazione di un immobile. L'Agenzia deduceva esclusivamente la tardività dell'istanza di rimborso (notificata il 24 febbraio 2014), sostenendo che il termine di 48 mesi dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 dovesse decorrere dalla data del versamento. La parte resistente invece sosteneva che il diritto al rimborso è sorto solo all'atto della cessione dell'immobile (14 marzo 2013) e che, perciò, il termine applicabile è quello biennale dell'art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia e conferma la sentenza impugnata: il diritto al rimborso è sorto con la cessione dell'immobile (14 marzo 2013) e non al momento del versamento dell'imposta; perciò è applicabile l'art. 21 d.lgs. 546/1992 (termine biennale) e l'istanza del 24 febbraio 2014 è tempestiva. Sono inoltre confermate le conseguenze conclusive: soccombenza dell'Agenzia e condanna al pagamento delle spese di cassazione liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602
termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso
La Corte ricorda che l'art.38 si applica quando i versamenti risultavano non dovuti fin dall'origine; nel caso di specie l'art.38 non era applicabile poiché il diritto al rimborso è sorto successivamente al versamento
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546
comma 2: istanza di rimborso entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
La Corte applica questa norma come disciplina residuale quando il diritto alla restituzione nasce dopo il pagamento; nel caso concreto il dies a quo è la data di cessione dell'immobile (14/03/2013), rendendo tempestiva l'istanza del 24/02/2014
art. 15 d.l. 29 novembre 2008, n.185
comma 20: perdita degli effetti fiscali della rivalutazione se la cessione avviene prima dell'inizio del sesto esercizio successivo
La norma disciplina la perdita degli effetti fiscali della rivalutazione in caso di cessione nel periodo di sospensione; ciò ha determinato la formazione del credito d'imposta per l'imposta sostitutiva versata
art. 3 D.M. 86/2002
richiamato dall'art.1, comma 476, legge 23 dicembre 2005, n.266
Citato quale fonte che riconosce il credito d'imposta relativo all'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione, tema centrale per l'accertamento del credito spettante
art. 360 cod. proc. civ.
comma 1, n.3 (motivo di cassazione)
Richiamato quale base normativa procedurale per dedurre la violazione di norme di diritto nel ricorso in cassazione (nel testo l'Agenzia invoca la violazione dell'art.38 in relazione all'art.360 n.3)
Massime di principio
- Distinguere se il diritto alla restituzione esisteva 'fin dall'origine' (art.38 DPR 602/1973) oppure è sorto successivamente al versamento: nel primo caso si applica il termine dei 48 mesi; nel secondo si applica l'art.21 d.lgs. 546/1992 con il termine biennale decorrente dall'evento che ha fatto sorgere il diritto.
- Il dies a quo per la proposizione dell'istanza di rimborso è il giorno in cui si verifica il presupposto concreto per la restituzione (es. cessione che annulla gli effetti della rivalutazione), non necessariamente la data del pagamento dell'imposta.
- Se l'amministrazione non contesta la rimborsabilità del credito in primo grado, tale questione può considerarsi definita dal giudicato e non può essere reinventata in cassazione oltre i motivi consentiti.
- La qualifica di successore (es. per effetto di liquidazione e riparto) legittima il soggetto subentrante a proporre l'istanza di rimborso per crediti formatisi in capo alla società estinta, nel rispetto dei termini previsti dalla norma applicabile.
- La scelta tra utilizzo in compensazione e richiesta di rimborso può dipendere dalla natura del credito e dal momento in cui è sorto; quando il diritto è successivo al versamento, la normativa consente il rimborso se esercitato nei termini di cui all'art.21.
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