Sentenza n. 460/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 164/2024, che riconosceva il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo che la sentenza n. 164/2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, pubblicata il 22 febbraio 2024 e passata in giudicato, era rimasta ineseguita nonostante la notificazione al Ministero il 22 agosto 2024. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di importo nominale pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, alle condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato. Il ricorrente ha chiesto un ordine di esecuzione entro sessanta giorni, con accredito di 1.000 euro sulla Carta docente. Il passaggio in giudicato era comprovato da certificazione della cancelleria del 27 maggio 2025. Il Ministero, non costituitosi, non ha contestato l’omesso adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la documentazione prodotta e la mancata contestazione dell’inadempimento dimostravano i presupposti per l’ottemperanza e che era decorso anche il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni statali, considerata la notificazione della sentenza del giudice del lavoro del 22 agosto 2024. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, corrispondendo 1.000 euro oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e compiendo gli adempimenti necessari alla piena soddisfazione del giudicato. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente e da svolgere nei trenta giorni successivi alla comunicazione; non è previsto compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 900 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione all’omessa esecuzione dei pagamenti nonostante il precedente ordine giudiziario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando risultino documentati il giudicato e il suo mancato adempimento da parte dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 22.8.2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata: ‘uffgabinetto@postacert.istruzione.it’, estratto dal «Registro delle PP.AA. » (v. documentazione allegata).
Per le amministrazioni statali, il termine di 120 giorni per eseguire il provvedimento giurisdizionale decorre dalla notificazione; una volta decorso, sussiste il presupposto temporale per l’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il ricorrente documenti l’esistenza del giudicato e il mancato adempimento dell’amministrazione, anche in assenza di contestazione da parte di quest’ultima.
- Per le amministrazioni statali, l’azione di ottemperanza può essere esperita una volta decorso il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione del provvedimento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato su richiesta dell’interessato.
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