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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2205

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2205 della Commissione, del 29 novembre 2017, relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose individuate nell'ambito di un controllo tecnico su strada (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità tecniche e procedurali per notificare, tra Stati membri, i risultati dei controlli tecnici su strada relativi a veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose. La notifica avviene tramite il sistema di messaggistica RSI, costruito sull'architettura ERRU, e mira a standardizzare i flussi informativi fra autorità nazionali. Il testo definisce anche i dati minimi da inserire nei messaggi XML e i requisiti di conferma automatica della notifica. Sono inoltre richiamate le regole in materia di protezione dei dati personali applicabili al trattamento delle informazioni trasmesse.

Regole tecniche e procedurali per la notifica, tramite il sistema RSI, dei risultati dei controlli tecnici su strada relativi a veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli tecnici su strada (RSI) effettuati sui veicoli commerciali nell'ambito della direttiva 2014/47/UE, con particolare riguardo ai casi in cui il veicolo controllato non è immatricolato nello Stato membro in cui avviene il controllo. Vincola gli Stati membri, tramite i rispettivi punti di contatto e autorità competenti, alla trasmissione dei risultati del controllo allo Stato membro di immatricolazione del veicolo mediante il sistema RSI. Non disciplina in generale i controlli tecnici su strada, ma solo la notifica dei loro esiti e le specifiche tecniche del messaggio; il sistema utilizza l'architettura ERRU ed è rilevante anche per i flussi informativi connessi alla protezione dei dati personali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2205 della Commissione

Il regolamento attua l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE e disciplina in modo uniforme la notifica dei risultati dei controlli tecnici su strada relativi a veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose. La finalità è rendere interoperabile e standardizzata la comunicazione tra i punti di contatto nazionali, utilizzando il sistema di messaggistica RSI fondato sull'architettura ERRU.

Contesto e finalità della disciplina

Il testo chiarisce che, quando un veicolo controllato non è immatricolato nello Stato membro in cui si svolge l'ispezione, il punto di contatto dello Stato membro di controllo deve trasmettere gli esiti al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione. La Commissione adotta norme dettagliate per ridurre costi e oneri amministrativi e garantire coerenza tra gli Stati membri. Nei considerando si precisa anche che l'uso dell'ERRU come base tecnica consente di sviluppare il sistema di notifica senza creare una infrastruttura completamente distinta.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i veicoli commerciali sottoposti a controllo tecnico su strada nell'ambito della direttiva 2014/47/UE, con particolare attenzione ai casi in cui siano rilevate carenze gravi o pericolose. I destinatari operativi sono le autorità competenti e i punti di contatto nazionali degli Stati membri, chiamati a notificare i risultati al corrispondente Stato membro di immatricolazione. Il regolamento non sostituisce la disciplina sostanziale dei controlli, ma regola il solo flusso informativo successivo al controllo.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 introduce alcune definizioni aggiuntive rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480. Il "messaggio RSI" è il messaggio di notifica generato a seguito di un controllo tecnico su strada più approfondito e trasmesso attraverso il sistema RSI o altra rete sicura in formato strutturato. Il "rapporto RSI più approfondito" è il documento emesso dopo l'ispezione approfondita prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE. Lo "Stato membro di immatricolazione" è quello in cui il veicolo è immatricolato, oppure, se il veicolo non è immatricolato secondo la normativa nazionale, quello in cui è messo in servizio.

Sistema RSI e base tecnica

L'articolo 3 affida alla Commissione l'istituzione del sistema di messaggistica RSI, che utilizza l'architettura del sistema ERRU in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480. Il sistema deve soddisfare le specifiche tecniche previste dall'allegato I, dall'allegato III, punti 1 e 2, e dagli allegati V, VI e VII del regolamento 2016/480, oltre che dall'allegato del presente regolamento. Nei considerando viene chiarito che il sistema di messaggistica per i controlli su strada si baserà sulle funzionalità generali già previste per ERRU.

Obbligo di notifica e tempistiche

L'articolo 4 impone al punto di contatto dello Stato membro che ha eseguito il controllo di notificare senza indugio i risultati al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione del veicolo. La notifica deve essere trasmessa mediante il sistema RSI, secondo le procedure e le prescrizioni tecniche dell'allegato. La disciplina è quindi costruita come un obbligo di comunicazione rapida tra Stati membri, in modo da rendere possibile un seguito amministrativo coerente rispetto alle carenze emerse nel controllo.

Struttura del messaggio e contenuti obbligatori

L'allegato fissa i requisiti minimi per i messaggi XML scambiati nel sistema. Tutti i messaggi devono avere una medesima intestazione comune con indicazione di versione, identificatore tecnico, identificatore del flusso di lavoro, data e ora di invio, mittente e destinatario; il campo "timeout" è espressamente non utilizzato, poiché il sistema trasmette solo notifiche e non prevede risposte.

Per il messaggio RSI devono essere indicati, in particolare:

  • l'identificativo del caso e l'autorità mittente;
  • i dati del controllo, compresi luogo, data/ora UTC e nominativo dell'ispettore;
  • i dati del veicolo, tra cui categoria, numero di immatricolazione, VIN e contachilometri;
  • i dati dell'impresa di trasporti oppure del titolare, a seconda del caso;
  • i dati del conducente;
  • almeno un elemento controllato, scelto tra le categorie previste dalla lista di controllo della direttiva 2014/47/UE;
  • l'esito di ciascun elemento controllato e, se negativo, i motivi della carenza secondo la classificazione dell'allegato II della direttiva 2014/47/UE.

Esito del controllo, misure conseguenti e conferma

Il messaggio RSI contiene anche il risultato complessivo del controllo, l'eventuale indicazione di divieto o limitazione d'uso del veicolo in caso di carenze pericolose e l'eventuale richiesta allo Stato membro di immatricolazione di effettuare un controllo tecnico periodico. È inoltre previsto che il sistema generi automaticamente una conferma della notifica, recante un codice di stato e, facoltativamente, un messaggio di stato. Il ricevimento del messaggio RSI non può essere rifiutato.

Decorrenza, applicazione e diritto applicabile

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica soltanto dal 30 giugno 2020. Fa eccezione l'articolo 4, paragrafo 1, che si applica dal 20 maggio 2018. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Protezione dei dati

Nei considerando si richiama espressamente l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE e, ove applicabile, il regolamento (CE) n. 45/2001. Gli Stati membri devono predisporre misure di sicurezza adeguate per evitare usi illeciti dei dati personali trattati nell'ambito delle notifiche RSI.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità del regolamento

L'articolo 1 stabilisce le regole applicabili alla notifica dei risultati dei controlli tecnici su strada (RSI) dei veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose, trasmessa attraverso il sistema RSI di cui all'articolo 3.

Definizioni operative

L'articolo 2 introduce, oltre alle definizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, quelle di "messaggio RSI", "rapporto RSI più approfondito" e "Stato membro di immatricolazione". Il messaggio RSI è il messaggio di notifica conseguente a un controllo tecnico su strada più approfondito; il rapporto RSI più approfondito è il documento redatto a seguito del controllo; lo Stato membro di immatricolazione è quello in cui il veicolo è immatricolato o, se del caso, messo in servizio.

Istituzione e requisiti del sistema RSI

L'articolo 3 dispone che la Commissione istituisca un sistema di messaggistica (RSI) usando l'architettura del sistema ERRU in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480. Il sistema è destinato ad agevolare l'adempimento dell'obbligo di notifica previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE e deve rispettare le specifiche tecniche indicate negli allegati richiamati del regolamento 2016/480 e nell'allegato del presente regolamento.

Obbligo di notifica tra Stati membri

L'articolo 4 impone al punto di contatto dello Stato membro che ha effettuato il controllo di notificare senza indugio i risultati allo Stato membro di immatricolazione del veicolo. La trasmissione avviene mediante il sistema RSI secondo le procedure e le prescrizioni tecniche dell'allegato.

Specifiche dei messaggi XML e contenuti minimi

L'allegato disciplina i requisiti minimi dei messaggi XML, imponendo un'intestazione comune con dati tecnici quali versione, identificatore tecnico, identificatore del flusso di lavoro, data e ora di invio, mittente e destinatario. Per il messaggio RSI sono richiesti dati sul caso, sull'autorità mittente, sul controllo, sul veicolo, sull'impresa o sul titolare, sul conducente, sugli elementi controllati e sugli eventuali motivi dell'esito negativo, nonché l'indicazione del risultato del controllo, dell'eventuale divieto o limitazione d'uso e della richiesta di controllo tecnico periodico. È prevista anche una conferma automatica della notifica con codice di stato e, facoltativamente, messaggio di stato.

Elementi del controllo e carenze riscontrate

L'allegato richiede che per ogni messaggio RSI sia indicato almeno un elemento controllato, selezionato tra le categorie della lista di controllo della direttiva 2014/47/UE (identificazione, frenatura, sterzo, visibilità, impianto elettrico, assi/ruote/pneumatici/sospensioni, telaio, altre dotazioni, effetti nocivi, controlli supplementari per M2 e M3, fissaggio del carico). Se il controllo non è superato, devono essere indicati i motivi dell'esito negativo secondo la classificazione dell'allegato II della direttiva 2014/47/UE.

Applicazione temporale ed entrata in vigore

L'articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dal 30 giugno 2020, mentre l'articolo 4, paragrafo 1, si applica dal 20 maggio 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Protezione dei dati personali

Nei considerando si precisa che al trattamento dei dati personali si applicano la direttiva 95/46/CE e, ove applicabile, il regolamento (CE) n. 45/2001, con l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire usi illeciti dei dati.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradacooperazione amministrativatelematica e interconnessione dei registriprotezione dei dati personali

Testo integrale

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