Regolamento (UE) 2017/2206
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2206 della Commissione, del 29 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, all'esito di un riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere le misure antidumping sulle importazioni di transpallet manuali dalla Cina. La Commissione conclude che, in caso di abrogazione, sussisterebbe un forte rischio di persistenza o reiterazione del dumping e, conseguentemente, della reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo pari al 70,8 % per talune società e per tutte le altre società, con un'aliquota individuale del 54,1 % per Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia telaio e sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, classificati nei codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 e nei corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. L'ambito comprende anche un prodotto analogo presentato all'importazione con un cosiddetto "sistema di indicazione di peso" non integrato nel telaio, classificato nei codici TARIC 8427900030 e 8431200050. Sono escluse, per la definizione del prodotto, le macchine diverse dai transpallet manuali che svolgono funzioni ulteriori, come elevatori, carrelli stivatori, carrelli a pantografo e carrelli pesatori. Il regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Dazio antidumping definitivo sui transpallet manuali originari della RPC
Il regolamento, adottato dalla Commissione il 29 novembre 2017, conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili ai transpallet manuali e ai loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese. L'atto conferma che, in assenza delle misure, il dumping potrebbe persistere o reiterarsi e che ciò comporterebbe verosimilmente una nuova compressione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
Contesto e cronologia delle misure precedenti
La disciplina si inserisce in una sequenza di misure difensive già adottate in precedenza: un dazio antidumping definitivo era stato istituito nel 2005, poi precisato nel 2008, esteso per antielusione nel 2009 alle spedizioni dalla Thailandia, confermato nel 2011 a seguito di riesame in previsione della scadenza, aumentato nel 2013 con un'aliquota del 70,8 % e ulteriormente integrato da una misura individuale nel 2014 per un nuovo esportatore. Nel 2016 la Commissione aveva anche esteso i dazi a prodotti leggermente modificati con sistema di indicazione del peso non integrato nel telaio; il presente regolamento richiama espressamente tale evoluzione.
Oggetto del riesame e definizione del prodotto
Il prodotto interessato è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, ossia telaio e sistema idraulico, attualmente classificati nei codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, con i relativi codici TARIC indicati nel dispositivo. L'ambito comprende anche il prodotto presentato con un cosiddetto "sistema di indicazione di peso" consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, classificato nei codici TARIC 8427900030 e 8431200050. La Commissione precisa che tali transpallet sono carrelli su ruote con dispositivi di sollevamento a forca destinati alla movimentazione manuale di pallet e che non devono essere confusi con elevatori, carrelli stivatori, carrelli a pantografo o carrelli pesatori.
Svolgimento dell'inchiesta e mancata collaborazione
L'inchiesta è stata aperta su domanda di due produttori dell'Unione, rappresentativi di oltre il 25 % della produzione unionale. Non hanno collaborato i produttori esportatori cinesi, né gli importatori o gli utilizzatori, con la conseguenza che la Commissione ha fatto ampio ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Per il paese di riferimento è stato selezionato il Brasile, dopo verifiche sulla presenza di un mercato concorrenziale e sull'assenza di elementi contrari, con una collaborazione da parte di un produttore brasiliano.
Valore normale, prezzo all'esportazione e margini di dumping
Per i produttori cinesi che avevano ottenuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato in un precedente procedimento, il valore normale è stato ricostruito sulla base dei prezzi verso gli Stati Uniti, considerati un paese terzo adeguato, con gli opportuni aggiustamenti logistici. Per i produttori cinesi senza TEM il valore normale è stato invece determinato usando il Brasile come paese di riferimento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. I prezzi all'esportazione sono stati desunti dai dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. All'esito del confronto a livello franco fabbrica, la Commissione ha accertato un margine di dumping del 5,7 % per Ningbo Logitrans Handling Equipment Co. e del 29,2 % per gli altri produttori cinesi non beneficiari di TEM nell'inchiesta iniziale.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione ha considerato diversi fattori per valutare il rischio futuro: l'elevata capacità produttiva cinese, la capacità inutilizzata stimata in almeno mezzo milione di unità l'anno, il comportamento esportativo verso mercati terzi e il fatto che il mercato dell'Unione consenta prezzi mediamente superiori rispetto ad altri sbocchi commerciali. In questo quadro, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure renderebbe probabile la prosecuzione delle esportazioni in dumping verso l'Unione, con volumi significativi e in aumento.
Andamento del mercato e situazione dell'industria dell'Unione
Nel periodo esaminato il consumo dell'Unione è cresciuto del 46 %, mentre le importazioni dalla Cina sono diminuite del 64 % e la loro quota di mercato è scesa dal 66 % al 16 %. Contestualmente, sono aumentate le importazioni da paesi terzi, in particolare dalla Malaysia e dal Vietnam. L'industria dell'Unione, composta da sei produttori, ha aumentato produzione, vendite, occupazione e produttività; l'utilizzo degli impianti è salito dal 33 % al 54 %, ma è rimasto modesto. La redditività è passata da – 5,7 % nel 2013 a + 4,6 % nel PIR, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito sono migliorati, ma la Commissione ha qualificato la ripresa come recente e fragile.
Assenza di pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame
Pur riconoscendo che nel PIR le importazioni cinesi erano ancora vendute a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che l'industria unionale non aveva subito un pregiudizio notevole nel periodo esaminato. Ciò è stato attribuito, in particolare, all'effetto delle misure in vigore, che avevano consentito un recupero graduale delle condizioni economiche dell'industria europea.
Rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza
La Commissione ha ritenuto che, se le misure fossero lasciate decadere, i prezzi delle importazioni cinesi potrebbero attestarsi mediamente a livelli inferiori di circa il 41 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, con una forte pressione al ribasso sui prezzi e probabile deterioramento della redditività. La possibile ripresa delle importazioni cinesi inciderebbe anche sulle quote di mercato dell'industria dell'Unione, che si vedrebbe contendere sia i volumi oggi serviti da altri fornitori asiatici sia l'eventuale crescita del consumo.
Interesse dell'Unione
Nel valutare l'interesse generale ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha considerato l'industria dell'Unione, gli importatori e gli utilizzatori. Poiché nessun importatore o utilizzatore si è manifestato e non sono emersi elementi nuovi rispetto alle valutazioni svolte nei precedenti procedimenti, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non comporterebbe un impatto significativo per tali soggetti e che non vi sono ragioni di interesse dell'Unione contrarie alla proroga delle misure antidumping.
Dispositivo e aliquote applicabili
L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo per il prodotto descritto. Le aliquote sono fissate come segue:
- 70,8 % per Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., con codice addizionale TARIC A603;
- 54,1 % per Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd., con codice addizionale TARIC A070;
- 70,8 % per tutte le altre società, con codice addizionale TARIC A999. Il regolamento precisa inoltre che, salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto procedurale e misure antecedenti
Il regolamento si colloca nel quadro delle misure antidumping già in vigore sui transpallet manuali originari della RPC, istituite inizialmente nel 2005 e successivamente modificate da diversi riesami e da un'estensione antielusiva. Le misure vigenti prima del presente atto consistevano in un dazio antidumping definitivo del 70,8 %.
Riesame in previsione della scadenza
La Commissione ha avviato il riesame il 12 ottobre 2016 a seguito di una domanda presentata da due produttori dell'Unione che rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione. Il riesame è stato fondato sull'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, per verificare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, cioè telaio e sistema idraulico, compresi i transpallet con sistema di indicazione di peso non integrato nel telaio. La Commissione ha confermato che il prodotto interessato, i prodotti cinesi, quelli del paese di riferimento e quelli dell'industria dell'Unione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Mancata collaborazione e uso dei dati उपलब्धी
Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando in particolare statistiche Eurostat, dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, statistiche cinesi sulle esportazioni, USITC DataWeb e Trade Map.
Determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione
Per i produttori cinesi con TEM riconosciuto in passato, il valore normale è stato ricostruito sulla base dei prezzi di esportazione verso gli Stati Uniti, considerati paese terzo adeguato, con gli opportuni adeguamenti. Per i produttori cinesi senza TEM, il valore normale è stato determinato in base al Brasile, selezionato come paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. I prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
Margini di dumping accertati
La Commissione ha rilevato un margine di dumping medio ponderato del 5,7 % per Ningbo Logitrans Handling Equipment Co. e del 29,2 % per tutti i produttori cinesi che non avevano ottenuto il TEM nell'inchiesta iniziale, espresso in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione ha ritenuto probabile la persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure, sulla base della significativa capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina, della politica di esportazione verso altri paesi terzi e dell'attrattiva del mercato dell'Unione, anche per i prezzi più elevati ottenibili nell'UE rispetto ad altri mercati.
Analisi del pregiudizio e situazione dell'industria dell'Unione
Pur in presenza di importazioni cinesi a prezzi di dumping, la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Gli indicatori economici hanno mostrato un miglioramento generale, ma la ripresa è stata definita recente e fragile.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
La Commissione ha ritenuto probabile che, se le misure fossero abrogate, l'afflusso di importazioni cinesi a prezzi sensibilmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione provocherebbe una nuova pressione sui prezzi, una riduzione dei volumi di vendita e un peggioramento della redditività dell'industria europea.
Interesse dell'Unione
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Non essendo emersi elementi contrari, ha concluso che non vi sono motivi validi di interesse dell'Unione per non mantenere le misure antidumping definitive.
Misura definitiva e aliquote
L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 70,8 % per Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd. e per tutte le altre società, mentre per Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. l'aliquota è fissata al 54,1 %. L'articolo precisa anche il codice addizionale TARIC da utilizzare per ciascuna categoria.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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