Sentenza del 19/01/2016 n. 271 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Costituzione in giudizio tardiva - Chiamata di terzo - Proposizione eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio - Preclusione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario. In particolare, si discute se tale tardività comporti una decadenza generale dalle attività difensive oppure soltanto la perdita di specifiche facoltà processuali, quali la proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e la richiesta di chiamata di un terzo.
La decisione
La tardiva costituzione determina una preclusione limitata: la parte resistente non può più proporre eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ufficio né chiedere la chiamata di terzi. Tuttavia, conserva il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa del ricorrente, contestare l’applicabilità delle norme giuridiche invocate e produrre documenti. Pertanto, la tardività non impedisce ogni difesa, ma soltanto quelle soggette a specifica decadenza.
Norme richiamate
Norme del processo tributario sulla costituzione in giudizio e sulle preclusioni processuali
La tardività nella costituzione in giudizio comporta, per la parte resistente, la decadenza solo dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, e di fare istanza per la chiamata di terzi
La costituzione tardiva non comporta una decadenza assoluta da ogni attività difensiva. La preclusione riguarda soltanto le eccezioni non rilevabili d’ufficio e la chiamata di terzi.
Massime di principio
- La costituzione tardiva della parte resistente produce una decadenza selettiva e non la sua completa estromissione dal processo.
- Le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio devono essere proposte tempestivamente; in caso contrario, la parte perde la possibilità di farle valere.
- La chiamata di un terzo è soggetta a tempestiva richiesta e non può essere introdotta validamente dopo la scadenza dei termini processuali.
- Restano invece ammissibili le contestazioni dei fatti posti a fondamento della domanda, le difese sull’interpretazione e applicabilità delle norme e, secondo le regole processuali applicabili, la produzione documentale.
- In una situazione analoga occorre distinguere tra eccezioni soggette a decadenza e mere difese: le prime devono essere tempestive, mentre le seconde possono rimanere esercitabili anche in caso di costituzione tardiva.
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