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Ordinanza

Ordinanza n. 5/2026 - Aosta, Sezione 1

per l’accertamento previa adozione di idonee misure cautelari, - dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza del 29 ottobre 2025, con la quale la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionale retribuita al fine di sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione; - e, quindi, dell’obbligo del Ministero di provvedere sull’istanza; nonché per la condanna del Ministero al risarcimento del danno da ritardo e dell’indennizzo previsti dall’art. 2-bis della legge n. 241/1990.

Giustizia amministrativa202600003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionale retribuita per la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della difesa sull'istanza del 29 ottobre 2025, nonché la condanna dell'amministrazione a provvedere, al risarcimento del danno da ritardo e all'indennizzo previsti dall'art. 2-bis della legge n. 241/1990. Ha inoltre formulato domanda cautelare, deducendo l'urgenza di ottenere l'autorizzazione in relazione alla prevista sottoscrizione, entro il 10 febbraio 2026, di un contratto di sponsorizzazione. Il Ministero si è costituito in giudizio. Nel corso del procedimento l'amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insufficienza del periculum in mora. Ha ritenuto che la scadenza del 10 febbraio 2026 non comportasse, sulla base degli elementi forniti, la definitiva perdita dell'opportunità contrattuale; in ogni caso, il termine era ormai spirato ed era stato comunicato solo verbalmente dall'azienda. L'interesse azionato è stato qualificato come eminentemente economico e quindi risarcibile in ogni tempo. Il giudice ha inoltre valorizzato il ritardo con cui la ricorrente ha agito, avendo proposto il ricorso oltre un mese dopo il presunto inadempimento amministrativo e soltanto a ridosso del termine indicato. Infine, ha considerato che l'amministrazione appariva prossima alla conclusione del procedimento, avendo comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce nel merito la domanda di accertamento del silenzio né le domande risarcitorie e indennitarie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata negata per l'insufficienza del periculum in mora.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    È indicato quale fondamento delle domande di risarcimento del danno da ritardo e di indennizzo, non decise con la presente ordinanza.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un periculum in mora concreto e attuale; non è sufficiente allegare la possibile perdita di un'opportunità contrattuale quando tale perdita non risulti definitiva sulla base degli elementi disponibili.
  • Un interesse di natura eminentemente economica, in assenza di ulteriori circostanze qualificanti, tende a essere ritenuto integralmente ristorabile per equivalente e non giustifica di per sé l'adozione di una misura cautelare urgente.
  • La prossimità della conclusione del procedimento amministrativo, comprovata dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, può escludere l'urgenza di una misura cautelare diretta a ottenere una decisione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimentoTutela cautelareDanno da ritardo
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelarePartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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