Parere n. 77/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Andrea Spartà contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Messina, l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro e nei confronti di Francesco Grisafi, Giuseppe Monea, Sabrina Di Michele e Sara Battistella per l’annullamento: - del D.M. 28 giugno 2912 n. 197 rubricato “definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’a.a. 2012\2013”, con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università nella parte in cui limitano l’istruttoria e la capienza dei posti della resistente anche non ammettendolo in sovrannumero; - del medesimo D.M. nella parte in cui limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 10.173 anziché a 12.494 come richiesto dal Ministero della Salute con le tabelle predisposte in data 26 aprile 2012 o nei dati superiori delle associazioni di categoria e ancora non noti sebbene richiesti e nella parte in cui non tiene in nessuna considerazione i rilievi di cui alla segnalazione AGCM 21 aprile 2009; - della nota 26 aprile 2012 del Ministero della Salute sulla rilevazione del fabbisogno e della tabella allegata nella parte in cui non ampliano ulteriormente i posti disponibili, nonché del Resoconto lavori Gruppo tecnico, delle determinazioni de Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sede di accordo Stato Regioni, dell’invito della Conferenza dei Presidi della Facoltà di Medicina e di tutte le determinazioni sull’istruttoria richieste e ancora non prodotte e di tutti gli atti richiesti ma non conosciuti, e anche nella parte in cui limitano l’incremento ai posti ivi indicati; - dei verbali del tavolo tecnico del 5, 8 e 13 giugno 2012, solo quest’ultimo trasmesso a seguito di rituale accesso agli atti, con il quale è stata accolta la proposta del M.I.U.R. di non concedere successivi ampliamenti del contingente rispetto a quanto già deliberato; - delle deliberazioni del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo resistente e dei successivi provvedimenti degli organi accademici del governo di stima del contingente, con la quale veniva indicato un numero di posti inferiori rispetto alle effettive potenzialità anche nella parte in cui non tengono in considerazione il numero dei posti resi comunque liberi e, difatti, reso disponibili a mezzo trasferimenti; - ove a seguito dell’esito degli scorrimenti ne abbia interesse, del bando di ammissione al predetto concorso, nella parte in cui, richiamandosi al D.M. 28 giugno 2012, parimenti impugnato in parte qua, sancisce che “in casi di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica (…) In caso di ulteriore parità, prevale la votazione dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”; ove a seguito dell’esito degli scorrimenti ne abbia interesse, dei bandi stessi e del D.M. 28 giugno 2012, n. 196, anche nella parte in cui non prevede che, in caso di titoli o esperienze di studio successive ed ulteriori rispetto al diploma di istruzione secondaria superiore, si tenga conto degli stessi ai fini della determinazione del punteggio, - del D.M. 28 giugno 2012, n. 198 (“definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2012-2013”) e dei bandi stessi, anche ove interpretati nel senso di non consentire la ridistribuzione ai cittadini comunitari dei posti (asseritamente) riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell’ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati; - dei medesimi bandi di ammissione, anche ove interpretati nel senso di non consentire gli scorrimenti che si rendessero possibili grazie al passaggio diretto ad anni successivi al primo, degli ammessi che ne facciano richiesta o nel caso di posti vacanti, trasferimenti e rinunce; - del provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 349/99 – “gli Atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all’istruzione universitaria” – è stato deciso quanti posti riservare al contingente di studenti extracomunitari; - di tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresa ogni eventuale o connessa deliberazione, benché non conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/o richiamata nel bando medesimo e sempre in parte qua e ove occorrer possa; - delle disposizioni ministeriali 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri per l’anno accademico 2012/2013 nella parte in cui assume che, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 394/99, vi sarebbe una “riserva” di legge di un determinato numero di posti per gli studenti extracomunitari; - della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2012\2013, nella quale risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso indicato quale prima opzione e ove esistente, del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l’iscrizione di parte ricorrente.; - dei verbali della commissione del concorso dell’Ateneo di Messina e di quelli delle sottocommissioni d’aula del 4 settembre 2012, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno “verifica[to] la concordanza fra i dati contenuti nella scheda anagrafica e il documento di identità del candidato”; - della prova di ammissione predisposta dalla Commissione del concorso dell’Ateneo di Messina e di quelle sottocommissioni d’aula del 4 settembre 2012, in particolare nella parte in cui pregiudicano la sua collocazione e, in particolare, dei quesiti nn. 2, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80; - dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato gli ottanta quesiti, resi noti per la prima volta ai candidati in data 4 settembre 2012, e degli atti della predetta Commissione e del M.I.U.R. con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi, nonché nella parte in cui non contengono l’attestazione della validità prescritta dal Decreto; - del D.M. 25 maggio 2012 con cui è stata costituita un’apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialista/magistrale in Medicina e Chirurgia e del relativo decreto di nomina; - del D.M. 28 giugno 2012 n. 197 nella parte in cui, nonostante venga confessato che “il fabbisogno professionale di cui al predetto Accordo risulta superiore all’offerta formativa deliberata dagli Atenei”, si omette di invitare gli Atenei a rivedere la propria offerta formativa in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, Nicolas Bressol e altri contro Giuvernement de la Communauté francaise, punti 68-71), limitandosi a disporre che “l’utilizzo dei predetti posti, rimasti vacanti, possano concorrere a colmare il divario esistente tra il fabbisogno rilevato e l’offerta delle Università”; - del D.M. 28 giugno 2012 n. 196 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano gli studenti comunitari, gli studenti non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e gli studenti non comunitari residenti all’estero, è unica per entrambi i corsi” e nella parte in cui consente la formulazione della graduatoria unica esclusivamente in via sperimentale aggregando le sedi per gruppi di 3 o 4 Atenei e non anche per tutti gli Atenei italiani insieme dando vita ad una graduatoria unica secondo le indicazioni del Consiglio di Stato (Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541) o in subordine confermando il previgente regime in attesa della pronuncia della Corte; - nonché per l’accertamento del suo diritto di essere ammesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina (I opzione) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta; - per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina (I opzione) nonché, ove occorra, e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro gli atti di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2012/2013, nonché contro la graduatoria, la prova selettiva e la determinazione dei posti disponibili.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato numerosi atti ministeriali e universitari relativi alla procedura selettiva per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2012/2013. Ha contestato, tra l’altro, la determinazione del numero dei posti disponibili, l’istruttoria sulla capacità formativa e sul fabbisogno professionale, la mancata utilizzazione di posti vacanti o riservati, i criteri di formazione della graduatoria, la prova unica e la graduatoria aggregata, la composizione e l’operato delle commissioni, la segretezza e l’anonimato della prova, la formulazione e validità dei quesiti, nonché la mancata ammissione al corso indicato come prima opzione. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’ammissione presso l’Università di Messina e il risarcimento dei danni. Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, avendo intrapreso una diversa carriera universitaria.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le numerose censure dedotte. Ha rilevato che il ricorrente, con comunicazione del 4 settembre 2024, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dichiarando di non essere più interessato alla prosecuzione del giudizio per avere intrapreso una diversa carriera universitaria. Tale circostanza è stata confermata dalla relazione ministeriale, dalla quale risultano il trasferimento del ricorrente, la successiva conclusione del corso in Scienze dei beni culturali e l’iscrizione, nell’a.a. 2023/2024, al corso di laurea magistrale in Archeologia, senza carriere attive nei corsi di Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario, la Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del ricorrente di non essere più interessato alla prosecuzione del giudizio, corroborata dalla documentazione relativa alla diversa carriera universitaria intrapresa, determina il venir meno dell’interesse attuale alla decisione sul ricorso.
Principio dispositivo nel ricorso straordinario
Il principio dispositivo è applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente conduce alla declaratoria di improcedibilità senza esame delle censure di merito.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso in Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è trattato come rimedio giustiziale al quale si applica il principio dispositivo.
art. 30, comma 2, c.p.a.
condanna in forma specifica
La disposizione è richiamata dal ricorrente a fondamento della domanda di ammissione al corso, ma non viene esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente e riscontrata dagli atti, determina l’improcedibilità del ricorso.
- Il principio dispositivo opera anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario; il giudizio non può quindi proseguire quando il ricorrente manifesti in modo non equivoco il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito delle censure e delle domande consequenziali, comprese quelle di ammissione e risarcitorie.
Improcedibilità del ricorso straordinario sull’ammissione ai corsi di area medica
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto contro gli atti ministeriali e universitari relativi alla procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2012/2013.
Premesse e oggetto del ricorso
Il ricorrente aveva contestato la determinazione dei posti disponibili, l’istruttoria ministeriale e universitaria, i criteri di selezione, la prova a quiz, la segretezza e l’anonimato della procedura, la formazione della graduatoria, la riserva di posti per studenti non comunitari e la mancata utilizzazione di posti vacanti o resisi disponibili. Aveva chiesto l’annullamento degli atti impugnati, l’ammissione al corso di laurea presso l’Università di Messina e il risarcimento dei danni.
Fase cautelare e acquisizione della relazione ministeriale
Con parere interlocutorio n. 1719/2015 del 15 giugno 2015 era stata accolta l’istanza cautelare, con ammissione temporanea del ricorrente alla frequenza del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ed era stata richiesta la relazione istruttoria all’amministrazione.
Poiché la relazione non era stata inizialmente trasmessa, nel 2024 la Sezione ha invitato le parti a comunicare la permanenza dell’interesse alla decisione o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.
Sopravvenuta carenza di interesse
Con comunicazione del 4 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha dichiarato che l’interessato non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo intrapreso una diversa carriera universitaria.
La relazione del Ministero dell’Università e della Ricerca ha confermato che il ricorrente:
- era stato iscritto al secondo anno del corso di laurea in Medicina con trasferimento successivo all’Università di Pisa;
- aveva poi frequentato il corso di laurea in Scienze dei beni culturali, concluso nel 2020;
- risultava iscritto, nell’a.a. 2023/2024, al corso di laurea magistrale in Archeologia;
- non risultava titolare di carriere attive nei corsi di Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la dichiarazione del ricorrente, corroborata dalla documentazione amministrativa, dimostrasse il venir meno dell’interesse attuale alla decisione. Ha inoltre affermato che il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Non sono state quindi esaminate le numerose censure relative alla procedura selettiva, né le domande di ammissione e di risarcimento.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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