L.R. FVG 16/2002
Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Friuli Venezia Giulia le competenze su difesa del suolo, bacini idrografici e demanio idrico, istituendo l’Autorità di bacino regionale e disciplinando piani, concessioni, canoni, controlli e sanzioni. Molte disposizioni hanno natura transitoria o finanziaria riferita ai primi anni 2002-2004; alcuni termini e regimi speciali risultano ormai scaduti.
Riassetto della difesa del suolo e del demanio idrico nel Friuli Venezia Giulia
Riassetto della difesa del suolo e del demanio idrico nel Friuli Venezia Giulia
La legge disciplina, per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il riordino organizzativo e funzionale della difesa del suolo e della gestione del demanio idrico. Definisce competenze regionali, assetto dei bacini idrografici, Autorità di bacino regionale, pianificazione, concessioni, canoni, controlli, sanzioni, aspetti finanziari e norme transitorie.
Finalità generali e competenze regionali
La Regione considera bacini idrografici, acque e suolo come risorse da salvaguardare secondo criteri di razionalità, solidarietà e tutela delle generazioni future. Le funzioni sono esercitate con riferimento unitario a ciascun bacino idrografico.
Sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative sulla laguna di Marano-Grado e sui beni demaniali trasferiti, nonché numerose funzioni in materia di opere idrauliche, dighe, polizia idraulica, servizi di piena, concessioni di estrazione litoide, concessioni su spiagge lacuali e pertinenze idrauliche, polizia delle acque, difesa delle coste, gestione del demanio idrico, derivazioni di acqua pubblica, ricerca e utilizzazione delle acque sotterranee, determinazione dei canoni e regolazione dei riparti idrici.
La Regione esercita inoltre le funzioni in materia di bacini idrografici previste dalla legge statale, tra cui delimitazione dei bacini, collaborazione nei bacini nazionali, elaborazione dei piani regionali e interregionali.
Delimitazione dei bacini idrografici
Il bacino del fiume Lemene, qualificato di rilievo interregionale, è delimitato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Regione Friuli Venezia Giulia previa intesa con il Veneto. Le variazioni seguono la medesima procedura.
Sono classificati bacini di rilievo regionale:
- il bacino del torrente Slizza;
- i tributari della laguna di Marano-Grado, compresa la laguna;
- il bacino del levante a est dell’Isonzo fino al confine di Stato.
La delimitazione e le sue variazioni sono approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
Autorità di bacino regionale: istituzione e organi
Per i bacini regionali è istituita un’unica Autorità di bacino, con sede a Palmanova, operante in autonomia e in diretto coordinamento con il Presidente della Regione.
Gli organi sono:
- Comitato istituzionale;
- Comitato tecnico;
- Segretario generale.
Il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente della Regione o da suo delegato, comprende assessori regionali competenti e presidenti delle province interessate. Esso definisce criteri, tempi e modalità per il piano di bacino, adotta il piano e le misure transitorie di salvaguardia, controlla l’attuazione, approva i programmi triennali di intervento, nomina Segretario generale e Comitato tecnico e disciplina il funzionamento interno.
Il Comitato tecnico è organo consultivo, composto da rappresentanti regionali, provinciali, ministeriali, esperti, Consorzi di bonifica, ARPA ed Ente tutela pesca. Cura istruttorie, elabora i progetti di piano e di piani-stralcio, le misure di salvaguardia, il bilancio idrico, i programmi di intervento e la relazione annuale sull’uso del suolo. Le designazioni avvengono entro 30 giorni dalla richiesta; il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.
Il Segretario generale, scelto tra laureati con esperienza nelle materie della difesa del suolo e delle risorse idriche, svolge le funzioni operative dell’Autorità, cura l’istruttoria degli atti, riferisce sullo stato di attuazione del piano, raccoglie i dati sugli interventi e collabora con le Autorità nazionali e interregionali. Il rapporto è regolato da contratto di diritto privato quinquennale, rinnovabile una sola volta.
La Segreteria tecnico-operativa è istituita entro sei mesi come struttura di supporto degli organi dell’Autorità, con personale comandato, in mobilità o assunto con contratto privato; è equiparata a un Servizio autonomo regionale.
È istituita anche la Consulta di bacino, quale sede di consultazione di enti e associazioni. Formula pareri, raccomandazioni e proposte sui progetti di piano e sulle norme di salvaguardia; dura in carica cinque anni.
Piani di bacino: contenuti, valore e procedura
Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la conservazione, difesa e valorizzazione del suolo, dei corpi idrici e dell’ambito lagunare, nonché per l’uso corretto delle acque.
Il contenuto include, tra l’altro:
- quadro conoscitivo del sistema fisico e dei vincoli;
- individuazione delle situazioni di degrado;
- direttive per difesa del suolo, sistemazioni idrogeologiche e pianificazione territoriale;
- elenco e priorità delle opere necessarie;
- opere di tutela di laguna e litorali;
- programmazione delle risorse idriche;
- prescrizioni e vincoli d’uso;
- valutazioni costi-benefici e impatti ambientali;
- disciplina dell’estrazione dei materiali litoidi;
- aree a vincolo speciale e aree a rischio idrogeologico;
- monitoraggio delle risorse idriche.
Il piano ha valore di piano territoriale di settore e si applica all’intero bacino interessato. È coordinato con i programmi di sviluppo economico e d’uso del suolo. Entro 12 mesi dall’approvazione, le amministrazioni devono adeguare i piani territoriali e i programmi regionali e subregionali; le disposizioni del piano approvato possono avere efficacia immediatamente vincolante se il piano lo prevede. Le medesime regole si applicano ai piani-stralcio.
I progetti di piano sono predisposti dal Comitato tecnico, sentite le Autorità d’ambito per taluni contenuti idrici; possono essere coinvolte università e soggetti tecnici. Il progetto è adottato dal Comitato istituzionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale con indicazione di deposito e termini per osservazioni; le osservazioni vanno presentate entro 45 giorni dalla scadenza della consultazione. Il piano è approvato con decreto del Presidente della Regione e produce effetti dalla pubblicazione nel Bollettino. Anche le modifiche seguono tale procedura.
Misure di salvaguardia e programmi di intervento
In attesa dell’approvazione del piano di bacino, contestualmente all’adozione, l’Autorità di bacino impone misure di salvaguardia per i bacini regionali. Le misure sono pubblicate sul Bollettino, sono vincolanti dalla pubblicazione e restano efficaci fino all’approvazione del piano e comunque per non più di tre anni. In caso di inosservanza, il Presidente della Regione diffida l’ente inadempiente e, decorso inutilmente il termine, può adottare ordinanze cautelari inibitorie.
L’attuazione dei piani avviene tramite programmi triennali di intervento, coerenti con il Piano regionale di sviluppo e con il bilancio regionale. I programmi sono approvati dal Comitato istituzionale su proposta del Comitato tecnico e trasmessi al Ministro competente entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma in corso per la determinazione del fabbisogno finanziario del triennio successivo. Le modifiche seguono la stessa procedura. I programmi triennali costituiscono obiettivi rilevanti ai fini dell’organizzazione amministrativa regionale.
Principi per il rilascio delle derivazioni d’acqua
L’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi. Gli altri usi sono ammessi solo se la risorsa è sufficiente e non pregiudica la qualità dell’acqua potabile. La dotazione idrica è normalmente garantita dal gestore del servizio acquedottistico o dal consorzio irriguo; nelle aree non servite o insufficientemente servite può essere rilasciata concessione di derivazione in base a fabbisogni, disponibilità e compatibilità qualitativa e quantitativa.
Nei bacini con prelievi consistenti o trasferimenti idrici, le derivazioni devono assicurare il deflusso minimo vitale. Nei prelievi da falda si deve mantenere l’equilibrio tra prelievi e ricarica dell’acquifero, evitando intrusione salina o inquinata. L’uso di acque idonee al consumo umano per usi diversi dal potabile è consentito solo in presenza di ampia disponibilità e di accertata carenza di fonti alternative, con preferenza al riutilizzo di acque reflue depurate o piovane. Le concessioni per uso irriguo devono tener conto delle colture e delle quantità minime necessarie. In caso di più domande, la priorità spetta agli enti locali territoriali.
Semplificazione delle piccole derivazioni e delle utenze minori
La legge introduce norme di accelerazione e semplificazione per concessioni, riconoscimenti, rinnovi, subingressi, varianti, licenze di attingimento e autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee.
Per le utenze minori, con portata non superiore a 20 litri al secondo, un regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve definire ulteriori semplificazioni, spese istruttorie, spese di sorveglianza, deposito cauzionale e forme di pubblicità. Le domande di riconoscimento e concessione in sanatoria per tali utenze andavano presentate entro il 90° giorno dall’entrata in vigore del regolamento.
Le spese istruttorie sono dovute al momento della domanda di concessione o di licenza di attingimento, con importi forfetari non inferiori rispettivamente a euro 250 e a euro 50. Sono previste regole di restituzione delle somme depositate in contabilità speciale per derivazioni o licenze già concesse o in istruttoria, con soglia minima non restituibile di euro 25.
La pubblicità delle domande di concessione avviene nel Bollettino ufficiale regionale e all’albo pretorio del Comune; per le derivazioni di acque superficiali è richiesta anche la pubblicazione su quotidiani nazionale e locale. Per le domande presentate fino all’entrata in vigore della legge e ancora prive di concessione o lavori avviati, era prevista la pubblicazione per estratto entro il 31 dicembre 2002.
Le pubblicazioni e gli adempimenti di avvio del procedimento si considerano assolti con tali forme di pubblicità. Per rilascio, rinnovo, variante e subingresso, l’obbligo di pubblicità è assolto con la pubblicazione nel solo Bollettino ufficiale regionale dell’estratto del decreto di concessione.
Quando la derivazione comporta opere soggette ad autorizzazioni, pareri o nulla osta, la procedura può essere coordinata tramite conferenza di servizi, che sostituisce a tutti gli effetti gli atti di assenso necessari.
Cauzione, rinnovi, subingressi e concessioni preferenziali
La sottoscrizione del disciplinare di concessione richiede il deposito di cauzione pari a un’annualità del canone vigente e comunque non inferiore a euro 100. Le cauzioni già corrisposte per derivazioni già concesse o con disciplinari già sottoscritti non sono adeguate.
Nelle more del rinnovo o del subingresso, l’esercizio della derivazione resta autorizzato. Le variazioni di ragione sociale vanno solo comunicate tempestivamente all’autorità concedente.
Per le domande di riconoscimento o concessione preferenziale presentate entro il 30 giugno 2002 è prevista pubblicità tramite quotidiano locale; entro due anni dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un atto ricognitivo che riconosce il diritto di derivare acque pubbliche. Il riconoscimento o la concessione preferenziale scade al 31 dicembre 2007. Alla scadenza, se la dotazione idrica può essere garantita da strutture pubbliche o consortili esistenti, non si rilascia nuova concessione. È inoltre disciplinata la decorrenza dei canoni e lo scomputo dei canoni già pagati, senza interessi o indennizzi.
Le domande di sanatoria per derivazioni divenute pubbliche con il DPR 238/1999 possono, su richiesta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, essere equiparate alle domande di riconoscimento o concessione preferenziale, se riferite a utilizzazioni anteriori all’entrata in vigore di quel decreto.
Licenze di attingimento, ricerca di acque sotterranee e utilizzi domestici
L’attingimento è consentito solo con dispositivi mobili; la licenza vale fino alla fine dell’anno solare in cui è presentata la domanda, previo pagamento dell’intera annualità del canone, ed è rilasciabile anche in deroga alla disciplina statale richiamata. La norma si applica anche ai prelievi necessari per rifugi alpini e malghe, anche con dispositivi fissi o piccole edicole di presa, purché senza alterazione dell’alveo.
Per la ricerca di acque sotterranee, il provvedimento di concessione comprende anche l’autorizzazione prevista dalla disciplina statale; per le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge l’autorizzazione è rilasciata solo se l’istruttoria è completa.
I Comuni devono tenere il catasto informatico dei pozzi a uso domestico, accessibile telematicamente alla Direzione regionale dell’ambiente. Per i nuovi pozzi il proprietario deve denunciare la realizzazione entro 30 giorni, indicando portata, dati stratigrafici, profondità, diametro, filtri e dispositivi di regolazione. Anche la chiusura va comunicata entro 30 giorni e la testata deve essere sigillata. La Direzione regionale dell’ambiente può sperimentare sistemi di emungimento e emanare direttive tecniche, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione del Comitato istituzionale.
Le derivazioni per il ripristino e l’uso ornamentale di antiche rogge da parte dei Comuni, senza finalità economiche, sono escluse dalla disciplina ordinaria delle derivazioni.
Demanio idrico regionale: principi, iscrizioni e sdemanializzazioni
È istituito il demanio idrico regionale, disciplinato dalla legge e, in mancanza, dalle norme statali sui beni demaniali. Le aree del demanio idrico sono considerate beni fondamentali da tutelare per il regime delle acque, la naturalità dei corsi d’acqua, il paesaggio e la fruizione pubblica.
La Regione promuove l’acquisizione di aree che siano pertinenze dei corsi d’acqua, abbiano funzione di espansione delle piene o siano utili alla laminazione.
La sdemanializzazione è ammessa solo se l’area ha definitivamente perso ogni funzione idraulica e non è riutilizzabile a fini idraulici; le aree di nuova formazione non possono essere sdemanializzate. I progetti di sistemazione e regimazione devono rispettare la conservazione delle aree demaniali e gli strumenti urbanistici e territoriali devono essere corredati della planimetria delle aree demaniali presenti.
I beni del demanio idrico regionale sono iscritti in un registro tenuto dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio e intestati alla Regione. Le aree possono essere date in concessione anche per riserve naturali, parchi fluviali o lacuali e interventi di recupero ambientale; se il concessionario è un ente pubblico, la concessione è gratuita. Per alcune concessioni turistiche, naturalistiche, di pesca e acquacoltura valgono criteri di sostenibilità individuati dal piano di bacino di rilievo regionale. Nelle more dell’approvazione dei piani, si tiene conto di usi civici e pari opportunità tra aventi diritto.
I sedimi di rogge che abbiano perso ogni funzione idraulica possono essere ceduti gratuitamente ai Comuni per finalità pubbliche, con le procedure di iscrizione al demanio.
Estrattive litoidi e raccolta di legname
Gli interventi di sistemazione idraulica devono, ove possibile, essere eseguiti mediante sola movimentazione del materiale. Fino all’adozione del piano di bacino o di direttive specifiche, l’estrazione di materiali litoidi è ammessa solo per le ipotesi tassativamente indicate, tra cui manutenzione ordinaria dell’alveo, difesa e sistemazione idraulica e idraulico-forestale, rinaturazione, lavori urgenti o di somma urgenza, estrazioni in tratti sovralluvionati entro 5.000 metri cubi, prelievi manuali per uso domestico, operazioni di sediment removal da bacini di laminazione e invasi, e manutenzioni straordinarie in zone montane e parzialmente montane.
Le autorizzazioni sono rilasciate dai Servizi decentrati della Direzione regionale dell’ambiente, salvo i prelievi manuali per uso domestico, autorizzati dal Comune competente. Le autorizzazioni possono essere revocate motivatamente.
La raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque in alvei, golene e pertinenze demaniali, così come in specchi lacuali e lagunari, è consentita gratuitamente e senza autorizzazione, salvi i diritti dei terzi.
Organizzazione amministrativa e funzioni transitorie
In via transitoria, l’Amministrazione regionale esercita tramite la Direzione regionale dell’ambiente molte delle funzioni attribuitele dalla legge, mentre altre sono ripartite tra più Direzioni regionali. Entro 180 giorni la Regione deve riorganizzare le strutture accentrando in un’unica Direzione tutte le competenze connesse agli interventi nei bacini idrografici regionali.
Entro sei mesi è istituito l’Ufficio idrografico e mareografico regionale, con servizi decentrati a Udine, Pordenone e Gorizia. I servizi coordinano le funzioni decentrate, e quello di Udine esercita unitariamente le competenze relative alla laguna di Marano-Grado. Il personale idraulico svolge servizi di polizia idraulica, sorveglianza e guardia.
I servizi di piena e pronto intervento sono svolti dalla Direzione regionale dell’ambiente tramite le strutture decentrate; la Giunta può estenderli ad altre tratte e approvare direttive di coordinamento con il Veneto e con la protezione civile.
L’Ufficio idrografico e mareografico regionale svolge raccolta, elaborazione e diffusione dei dati idrologici e idrografici, manutenzione delle reti di rilevamento e studi sulle risorse idriche. Gli enti pubblici che gestiscono stazioni di rilevamento devono trasmettere annualmente i dati all’Ufficio. È previsto il mutuo scambio informativo con l’OSMER.
Deleghe ai Comuni e ai Consorzi di bonifica
Ai Comuni singoli o associati è delegata la gestione dei corsi d’acqua limitatamente ai tratti interni ai centri abitati, con attività di pulizia, manutenzione ordinaria di sponde e opere accessorie, sfalcio e rimozione di ostacoli. Tali interventi non richiedono autorizzazioni o concessioni né canoni e sono regolati da convenzioni da adottare entro sei mesi.
In situazioni di pericolo incombente, il Sindaco può ordinare interventi di somma urgenza su corsi d’acqua non compresi nelle competenze dei Servizi decentrati o dei Consorzi di bonifica; gli interventi vanno segnalati immediatamente agli uffici regionali e alla protezione civile.
Ai Comuni rivieraschi è inoltre delegato il rilascio ai residenti dell’autorizzazione al prelievo manuale di materiali litoidi per usi domestici non commerciali, fino a 20 metri cubi annui per nucleo familiare, con vigilanza comunale. I prelievi non sono soggetti ad altre autorizzazioni.
I Consorzi di bonifica sono utilizzati prioritariamente per progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche e per i servizi di piena e pronto intervento nel proprio comprensorio; possono inoltre eseguire interventi delegati dai Comuni.
In caso di grave e persistente inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale può diffidarli e poi disporre il compimento degli atti; in caso di ulteriore inattività o inosservanza degli indirizzi regionali, la Regione può avocare le funzioni delegate.
Rapporti istituzionali e collaborazione
Il Presidente della Regione, o l’Assessore delegato, stipula intese con lo Stato per le funzioni sulla laguna di Marano-Grado e per l’avvalimento degli uffici regionali da parte dello Stato. Può stipulare intese con la Regione del Veneto per la gestione delle funzioni lungo i tratti di confine del Tagliamento e del Livenza, ferme le competenze statali sulla titolarità del demanio idrico.
Sono previste intese con Slovenia e Austria per il coordinamento della difesa del suolo nei bacini transfrontalieri. La Regione promuove inoltre rapporti con le Università, mediante convenzioni, finanziamento di dottorati e assegni di ricerca, con stanziamento annuale definito dalla legge finanziaria regionale.
Divieti, deroghe e sanzioni
Sono vietate la copertura dei corsi d’acqua, salvo ragioni di pubblica incolumità o di rilevante interesse pubblico, e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti entro 150 metri da argini maestri, linea di massimo invaso per piene con tempo di ritorno centennale e linea di massima escursione dei laghi.
La posa di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati dei manufatti di attraversamento di corsi d’acqua non necessita dell’autorizzazione statale richiamata, purché resti entro la sagoma dell’impalcato; occorre però comunicazione preventiva alla Direzione regionale dell’ambiente con allegato progetto, almeno 30 giorni prima dei lavori. Se il manufatto va rimosso per esigenze idrauliche, non spetta indennizzo e la rimozione è a cura e spese dell’interessato.
La violazione del divieto di copertura dei corsi d’acqua comporta sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000, oltre a demolizione e ripristino. La violazione del divieto relativo agli impianti rifiuti comporta il ripristino dello stato dei luoghi, ferme le sanzioni penali eventualmente previste da altre leggi.
Le competenze di controllo e sanzionatorie in materia di polizia delle acque e di polizia lagunare sono attribuite alla Direzione regionale dell’ambiente; le sanzioni amministrative sono irrogate dal Direttore regionale dell’ambiente. Si applica la procedura sanzionatoria regionale, ferma la disciplina speciale per il ripristino dei luoghi e i provvedimenti urgenti per danni e pericoli.
Finanziamento, canoni e riscossione
La legge istituisce un fondo speciale con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio per lavori urgenti, rilevamenti, consulenze, funzionamento dell’Ufficio idrografico, pronto intervento idraulico e ripristini conseguenti ad abusi. Il fondo è alimentato da stanziamenti regionali, finanziamenti statali e altre entrate; la gestione spetta al Direttore regionale dell’ambiente.
La Regione può assumere anche spesa parziale per opere previste dai piani di bacino interregionale e nazionale.
I canoni per concessioni demaniali e utilizzazioni di beni demaniali e acque pubbliche sono determinati con decreto del Presidente della Regione, con cadenza biennale. Per l’estrazione di materiali litoidi i canoni sono rapportati al mercato e ai costi di estrazione e trasporto; l’inerte è soggetto a canone anche se destinato a opere pubbliche.
Sono previste agevolazioni e esenzioni per ripristino dell’officiosità, impieghi in amministrazione diretta entro certe quantità, somma urgenza, compensazioni con il valore dell’inerte, materiali di risulta di interventi comunali, prelievi manuali domestici e taglio di alberi e arbusti in piani di manutenzione. I canoni delle derivazioni di acqua pubblica sono riferiti all’anno solare e versati entro febbraio; sono previste regole specifiche per scadenze infrannuali, mancato rinnovo, rinuncia, decadenza, rateizzazione dei pregressi e decadenza per mancato pagamento di tre annualità.
La riscossione dei proventi può essere affidata a un concessionario mediante gara pubblica. I proventi sono destinati prioritariamente agli interventi di manutenzione e tutela idraulica e idrogeologica, nonché alla salvaguardia delle risorse idriche e all’acquisizione di aree al demanio; una quota dei proventi da estrazione di inerti è attribuita ai Comuni interessati.
Disposizioni finanziarie
Sono previste specifiche autorizzazioni di spesa per l’avvio delle nuove strutture, per studi e sperimentazioni, per l’acquisizione di aree al demanio idrico, per gli interventi di manutenzione straordinaria e per l’Autorità di bacino regionale. La legge individua inoltre capitoli di entrata e di spesa per proventi da concessioni, servizi, sanzioni e attività dell’Autorità di bacino.
Personale, continuità amministrativa e alloggi demaniali
In relazione alle nuove competenze, la Regione è autorizzata ad assumere fino a 40 unità di personale tecnico e amministrativo. In via transitoria può ricorrere al lavoro interinale; le riduzioni di organico previste da altra legge regionale sono limitate al 10 per cento entro un anno.
La Regione favorisce il trasferimento del personale statale che, al 30 giugno 2001, svolgeva attività inerenti alla gestione tecnica e amministrativa del demanio idrico regionale. L’avviso di avvio della procedura è pubblicato entro 30 giorni; gli interessati presentano domanda nei 30 giorni successivi. L’equiparazione delle qualifiche e il trattamento giuridico ed economico sono definiti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e sentite le organizzazioni sindacali. Sono istituiti uffici decentrati per garantire la continuità degli atti.
I contratti di comodato degli alloggi demaniali già stipulati dallo Stato con gli addetti ai tronchi di vigilanza restano validi fino alla scadenza; la Regione può concedere in comodato al personale regionale addetto alla vigilanza gli alloggi demaniali resi disponibili o acquisiti.
Regime transitorio, abrogazioni ed efficacia nel tempo
Fino alle nuove determinazioni sui canoni si applicano i canoni vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Fino all’approvazione dei piani di bacino, gli interventi nei bacini regionali, interregionali e nazionali sono attuati mediante programmi annuali; per i bacini regionali tali programmi seguono le regole previste per i programmi di intervento, e possono essere approvati dalla Giunta in mancanza dell’Autorità di bacino o per i bacini interregionali e nazionali finanziati dal bilancio regionale.
Sono abrogate alcune disposizioni di precedenti leggi regionali in materia, ma esse continuano ad applicarsi ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
La legge è entrata in vigore il 10 luglio 2002, giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 25 giu 2002L.R. FVG 15/2002
- Legge · 17 lug 2002L.R. FVG 17/2002
- Legge · 29 lug 2002L.R. FVG 18/2002
- Legge · 2 ago 2002L.R. FVG 19/2002
- Legge · 31 mag 2002L.R. FVG 14/2002
- Legge · 13 ago 2002L.R. FVG 22/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →