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Legge

L.R. FVG 15/2002

Norme urgenti in materia di Comunità montane.

Normativa regionaleL.R. FVG 15/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 15/2002 rinvia al 1° gennaio 2003 la soppressione delle Comunità montane già prevista per il 1° luglio 2002 e incrementa per il solo anno 2002 i fondi a loro favore di oltre 4,19 milioni di euro, con relativa copertura nel bilancio regionale. Norma di carattere temporaneo, riferita esclusivamente al 2002-2003.

Differimento della soppressione delle Comunità montane e integrazione dei finanziamenti per il 2002

Differimento della soppressione delle Comunità montane e finanziamento per il 2002

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene in via urgente sulla disciplina delle Comunità montane, sia per posticiparne la soppressione sia per rafforzarne il finanziamento limitatamente all’esercizio 2002. Il provvedimento ha quindi contenuto transitorio e si applica esclusivamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Differimento della soppressione

La norma sposta la data di efficacia della soppressione delle Comunità montane, già prevista da una precedente legge regionale, dall’1 luglio 2002 all’1 gennaio 2003. Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2002, le Comunità montane restano operative secondo il regime vigente prima dello scioglimento.

Integrazione dei finanziamenti per l’anno 2002

Per il solo anno 2002 vengono incrementati i fondi destinati alle Comunità montane richiamati dalla normativa regionale previgente. L’aumento riguarda le risorse di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 3/2002:

  • il fondo di cui alla lettera a) è incrementato di 4.153.977 euro;
  • il fondo di cui alla lettera b) è incrementato di 40.431 euro.

L’integrazione complessiva è dunque pari a 4.194.408 euro per il 2002.

Copertura finanziaria

La legge autorizza la spesa complessiva di 4.194.408 euro per l’anno 2002, imputandola all’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio 2002, con riferimento al capitolo 1603. La copertura è assicurata mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base 53.6.8.1.920, a valere sul fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700, partita n. 93 del prospetto D/1.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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