Sentenza n. 387/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: nascente dalla sentenza n. 181/2024 resa dal Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro (sul ricorso r.g. 707/23) depositata il 24.01.2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 01.08.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione da parte dell'Amministrazione della sentenza del Tribunale di Pordenone, giudice del lavoro, n. 181/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 181/2024 del Tribunale di Pordenone, resa in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all'Amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio è emerso che l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato, sebbene successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato e che, pertanto, non residuava una controversia da decidere. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, anche se intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando non residuano ulteriori questioni da decidere.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
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