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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2068 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva riformato la decisione favorevole ottenuta in primo grado sull'avviso di liquidazione delle imposte dovute sull'asse ereditario. Il ricorso conteneva sei motivi, tutti riferiti a violazioni di legge, ma non formulava, al termine di ciascun motivo, il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., vigente al momento della proposizione del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto. Secondo la Corte, il quesito doveva sintetizzare la questione giuridica, evidenziare l'errore attribuito al giudice di merito e consentire l'enunciazione di una regola giuridica applicabile anche a casi ulteriori. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate, pur costituita, non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6

    Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto.

    La disposizione imponeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, la formulazione di uno specifico quesito di diritto alla fine di ciascun motivo fondato sui vizi indicati. La sua omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), c.p.c.

    Individua i vizi di impugnazione per i quali, nel regime processuale applicabile al caso, era necessario concludere ciascun motivo con un quesito di diritto.

Massime di principio

  • Quando una norma processuale richiede un requisito formale a pena di inammissibilità, la sua omissione può impedire l'esame nel merito, anche se le censure sostanziali potrebbero essere fondate.
  • Nel regime dell'art. 366-bis c.p.c., ogni motivo fondato su violazione o falsa applicazione di legge doveva contenere un quesito autonomo, chiaro e specifico.
  • Il quesito di diritto doveva indicare sinteticamente la regola giuridica applicabile e l'errore attribuito alla decisione impugnata, senza limitarsi a riprodurre le argomentazioni svolte nel motivo.
  • Prima di proporre un'impugnazione occorre verificare la disciplina processuale applicabile ratione temporis e rispettare i requisiti formali vigenti in quel momento.
  • La mancata attività difensiva della parte costituita può escludere la condanna alle spese, anche se il ricorso avversario viene dichiarato inammissibile.

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