Deliberazione n. 187 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente già adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy, relativa a materiale audio/video o immagini a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. Il provvedimento ordina l'adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e prescrive, per eventuale materiale acquisito in chiaro, la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica di un provvedimento d'urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram
Ratifica di un provvedimento urgente contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale, tramite Instagram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il caso è stato trattato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativo ai c.d. casi di revenge porn.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice e ha chiesto l'intervento dell'Autorità presso la piattaforma indicata. La norma, come richiamata nel provvedimento, attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La stessa disposizione prevede una decisione del Garante entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Adozione del provvedimento urgente
In applicazione dell'art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza, in data 15 marzo 2024, una determinazione finalizzata a impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato. La determinazione è stata poi trasmessa al gestore della piattaforma nella medesima data.
Misure ordinate alla piattaforma
Il provvedimento urgente ha disposto due misure principali:
- l'ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per fini probatori, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicando tempestivamente tali misure all'Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento n. 96/2024 adottato d'urgenza dal dirigente competente. Non risultano nel testo misure sanzionatorie pecuniarie, ma soltanto ordini e prescrizioni finalizzati a prevenire la diffusione del materiale e a preservarne l'eventuale valore probatorio in forma non identificativa.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. La disciplina richiamata consente al Garante di intervenire in caso di fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimento d'urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, una determinazione urgente per impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione. Il provvedimento è stato trasmesso al gestore della piattaforma nella stessa data.
Misure imposte alla piattaforma
La determinazione ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 21 marzo 2024, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e ha ratificato il provvedimento d'urgenza n. 96/2024 adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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