L.R. Lombardia 16/2025
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale 7 ottobre 2025, n. 16 aggiorna la l.r. 26/1993 in materia di tutela della fauna e attività venatoria: introduce i valichi montani attraversati da rotte migratorie rilevanti, con fase transitoria demandata alla disciplina statale, e abroga il comma 2-bis dell’art. 43. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale; efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina venatoria regionale sui valichi montani e abrogazione di una disposizione dell’art. 43 della l.r. 26/1993
Modifiche alla disciplina venatoria regionale
La legge regionale Toscana 7 ottobre 2025, n. 16 interviene sulla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, aggiornata in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria. L’intervento riguarda in particolare i valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione e una norma dell’art. 43.
Valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione
Viene inserito nell’impianto della l.r. 26/1993 un nuovo articolo 21-bis dedicato ai valichi montani interessati da rotte migratorie in misura rilevante.
La disciplina prevede che:
- sul territorio regionale siano individuati tali valichi ai sensi del primo periodo del comma 3 dell’art. 21 della legge n. 157/1992;
- fino all’attuazione di questa individuazione, la fase transitoria sia regolata dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 21 della legge n. 157/1992;
- restino salvi gli eventuali divieti di caccia derivanti dall’istituzione, sui medesimi territori, di altri istituti di tutela che comportino il divieto di esercizio dell’attività venatoria secondo la l.r. 26/1993, la legge n. 157/1992 e la legge n. 394/1991;
- i valichi così individuati siano riportati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori.
Abrogazione di una disposizione dell’art. 43
La legge dispone l’abrogazione del comma 2-bis dell’art. 43 della l.r. 26/1993. Il testo fornito non specifica il contenuto della disposizione soppressa, ma l’effetto è la sua eliminazione dal testo vigente.
Profili finanziari
È espressamente prevista la clausola di invarianza finanziaria: la legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Entrata in vigore e applicabilità
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La disciplina sui valichi montani ha rilevanza operativa fino a quando non sia completata l’attuazione dell’individuazione prevista dal nuovo articolo 21-bis, mentre la fase transitoria resta affidata alla norma statale richiamata.
Obsolescenza
L’atto non è deprecato: introduce una modifica normativa recente, ancora utile e destinata a incidere sulla disciplina venatoria regionale vigente.
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