Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 16/2025

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria )

Normativa regionaleL.R. Lombardia 16/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 7 ottobre 2025, n. 16 aggiorna la l.r. 26/1993 in materia di tutela della fauna e attività venatoria: introduce i valichi montani attraversati da rotte migratorie rilevanti, con fase transitoria demandata alla disciplina statale, e abroga il comma 2-bis dell’art. 43. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale; efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina venatoria regionale sui valichi montani e abrogazione di una disposizione dell’art. 43 della l.r. 26/1993

Modifiche alla disciplina venatoria regionale

La legge regionale Toscana 7 ottobre 2025, n. 16 interviene sulla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, aggiornata in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria. L’intervento riguarda in particolare i valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione e una norma dell’art. 43.

Valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione

Viene inserito nell’impianto della l.r. 26/1993 un nuovo articolo 21-bis dedicato ai valichi montani interessati da rotte migratorie in misura rilevante.

La disciplina prevede che:

  • sul territorio regionale siano individuati tali valichi ai sensi del primo periodo del comma 3 dell’art. 21 della legge n. 157/1992;
  • fino all’attuazione di questa individuazione, la fase transitoria sia regolata dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 21 della legge n. 157/1992;
  • restino salvi gli eventuali divieti di caccia derivanti dall’istituzione, sui medesimi territori, di altri istituti di tutela che comportino il divieto di esercizio dell’attività venatoria secondo la l.r. 26/1993, la legge n. 157/1992 e la legge n. 394/1991;
  • i valichi così individuati siano riportati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori.

Abrogazione di una disposizione dell’art. 43

La legge dispone l’abrogazione del comma 2-bis dell’art. 43 della l.r. 26/1993. Il testo fornito non specifica il contenuto della disposizione soppressa, ma l’effetto è la sua eliminazione dal testo vigente.

Profili finanziari

È espressamente prevista la clausola di invarianza finanziaria: la legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Entrata in vigore e applicabilità

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La disciplina sui valichi montani ha rilevanza operativa fino a quando non sia completata l’attuazione dell’individuazione prevista dal nuovo articolo 21-bis, mentre la fase transitoria resta affidata alla norma statale richiamata.

Obsolescenza

L’atto non è deprecato: introduce una modifica normativa recente, ancora utile e destinata a incidere sulla disciplina venatoria regionale vigente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.