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Ordinanza

Ordinanza n. 584/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione cautelare della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1) e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2) e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente e qui elencate (e allegate al presente ricorso, suddivisa per ciascun ricorrente e impianto, doc. 4): Oria S.A.S. Di Ravo S.r.l. & Co GSEWEB/P20220382041 del 09/07/2022 (1 impianto); Impresa individuale Zama Luigi (protocollo comunicazione non visibile); Cerri Fabio, Convenzione n. SSP00374519 (comunicazione non ricevuta, un impianto con tre sezioni); Bisceglie S.A.S. Di Ravo S.r.l. & Co GSEWEB/P20220373686 del 08/07/2022 (1 impianto); Solaross S.r.l., (comunicazione non ricevuta, pec recapitata la GSE, un impianto); Impresa individuale GIANNESCHI LEONILDO (comunicazione non ricevuta, pec recapitata la GSE, un impianto); ERRECI S.R.L. GSEWEB/P20220389297 del 09/07/2022 (due impianti); Fonte Rosa S.A.S. Di Ravo S.r.l. & Co GSEWEB/P20220371811 del 08/07/2022 (1 impianto); Ensicop S.r.l. & Co, GSEWEB/P20220371999 del 08/07/2022 (1 impianto); Hathor ESCO S.p.A. GSEWEB/P20220382970 del 09/07/2022 (1 impianto), CIC Ceneselli S.r.l. GSEWEB/P20220358375 del 07/07/2022 (3 impianti), Alka Park 31 S.r.l. GSEWEB/P20220355781 del 07/07/2022 (4 impianti), B Energy S.r.l. GSEWEB/P20220377784 del 09/07/2022, (1 impianto); CTS Power 1 S.r.l., GSEWEB/P20220391615 del 09/07/2022 (1 impianto); CTS Power 3 S.r.l., GSEWEB/P20220355901 del 07/07/2022 (1 impianto); Epi Viterbo S.r.l. GSEWEB/P20220391938 del 09/07/2022 (1 impianto); Futuro Foto Voltaico 05 S.r.l.,GSEWEB/P20220388300 del 09/07/2022 (1 impianto) Futuro Foto Voltaico 07 S.r.l., GSEWEB/P20220381515 del 09/07/2022 (1 impianto); Il tetto di Ra S.r.l., GSEWEB/P20220356006 del 07/07/2022 (1 impianto); Puglia Solar Portfolio 1 S.r.l., GSEWEB/P20220358533 del 07/07/2022 (4 impianti); Puglia Solar Portfolio 2 S.r.l., GSEWEB/P20220387456 del 09/07/2022; Puglia Solar Portfolio 3 S.r.l. GSEWEB/P20220383225 del 09/07/2022; ERRECI IMPIANTI S.R.L., GSEWEB/P20220373953 del 08/07/2022 (due impianti); eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), in via di conversione, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Oria S.a.s. di Ravo S.r.l. & Co il 16/12/2022: per l'annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo, per il diretto contrasto con le previsioni di cui agli artt. nn. 6, 7 e 8 e ss del Regolamento segnatamente: (i) la Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1); e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui (ii) il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2); e (iii) il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3); (iv), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente (doc. 4); nonchè (ii) delle “Regole Tecniche - ART. 15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022, N. 25” emanate dal GSE e non oggetto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti consequenziali, inclusi ove occorrer possa, le fatture emesse dal medesimo GSE a partire dal 7 ottobre 2022 in relazione ai conguagli sulla produzione da febbraio 2022 a giugno 2023; e per l'accertamento del difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15 bis del DL 4/2022 e per la conseguente nullità di tutti gli atti applicativi emanati dal GSE; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Oria S.a.s. di Ravo S.r.l. & Co il 8/6/2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\4\2025: per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 24\4\2026: per l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026 degli avvisi di pagamento inviati dal GSE da cui si evince la compensazione degli importi a titolo di extraprofitti con gli importi dovuti a titolo di incentivo; dell'avviso automatico generato dal portale GSE; del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023;

Giustizia amministrativa202202376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di attuazione del meccanismo sugli extraprofitti dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, comprese le delibere ARERA, le regole e comunicazioni del GSE, le fatture, le diffide e le compensazioni con gli incentivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la disciplina e gli atti applicativi relativi agli interventi sugli extraprofitti dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, chiedendone l’annullamento e, con motivi aggiunti, anche l’accertamento del difetto dei presupposti applicativi e della nullità degli atti del GSE. Sono stati inoltre prospettati contrasti dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della normativa successiva con la Costituzione, con il diritto dell’Unione europea, con la disciplina degli aiuti di Stato, con il regolamento (UE) 2022/1854 e con la normativa europea in materia di energia. Nell’ultima fase cautelare sono state contestate le diffide di pagamento, gli avvisi dai quali risultava la compensazione degli importi richiesti a titolo di extraprofitti con gli incentivi spettanti e gli ulteriori atti impliciti di applicazione della delibera ARERA n. 143/2023. Il TAR ha precisato che la questione della giurisdizione amministrativa sui motivi aggiunti relativi alle fatture del GSE deve essere riservata alla fase di merito.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora. Il pagamento delle fatture e la compensazione degli importi con gli incentivi sono stati ritenuti suscettibili di recupero, trattandosi di pretese patrimoniali, e quindi non idonei, di per sé, a determinare un pregiudizio grave e irreparabile. Il TAR ha inoltre rilevato che gli operatori del settore, alla luce del tempo di maturazione delle pretese e del quadro normativo e disciplinare noto, avrebbero dovuto adottare misure gestionali e organizzative adeguate a fronteggiare gli effetti economici della disciplina, anche rispetto agli investimenti effettuati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. Le allegazioni circa il rischio di insolvenza irreversibile sono state ritenute prive di adeguato supporto probatorio, perché fondate su relazioni predisposte unilateralmente dagli stessi operatori. La valutazione sulla giurisdizione relativa alle fatture del GSE è stata riservata al merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25

    Costituisce la base normativa degli interventi sugli extraprofitti dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la cui legittimità è contestata nel giudizio.

  • regolamento (UE) 2022/1854 del 6 ottobre 2022

    È indicato dai ricorrenti quale parametro europeo rispetto al quale è stata prospettata la contrarietà della disciplina nazionale sugli extraprofitti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pagamento di una pretesa patrimoniale o la compensazione di somme con crediti o incentivi non integra, di regola, un pregiudizio grave e irreparabile quando la somma sia suscettibile di restituzione o recupero all’esito del giudizio.
  • L’allegazione del rischio di insolvenza irreversibile derivante dall’esecuzione di pretese patrimoniali deve essere sostenuta da una prova concreta e adeguata; relazioni predisposte unilateralmente dalla parte interessata non sono sufficienti, da sole, a dimostrare il periculum in mora.
  • La prevedibilità nel tempo delle pretese economiche derivanti da un quadro normativo e regolatorio noto impone all’operatore qualificato di predisporre misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiarne gli effetti; gli investimenti effettuati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili non dimostrano, di per sé, l’irreparabilità del danno.
  • La questione della giurisdizione relativa a fatture emesse dal gestore di un servizio energetico può essere riservata alla fase di merito quando non sia necessario definirla per la decisione cautelare, fondata sull’insussistenza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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