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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31772/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia trae origine da un conto corrente bancario aperto sin dal 1990 e ancora in corso al momento della domanda. La società correntista aveva chiesto di accertare la nullità e di ottenere la ripetizione di addebiti ritenuti indebiti, relativi a interessi passivi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite, oltre a contestare il carattere usurario degli interessi. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande, valorizzando la mancata produzione del contratto e dell'intera serie di estratti conto, ritenuti necessari per provare i pagamenti e ricostruire il rapporto. La Corte d'appello aveva invece accolto parzialmente l'impugnazione, dichiarando la nullità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocismo, c.m.s. e spese, ritenendo non necessario il contratto per la domanda di mero accertamento negativo e respingendo la censura sull'usura perché non risultava una nuova pattuizione usuraria. La banca, tramite la mandataria, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ultrapetizione ed error in procedendo, assumendo che la Corte d'appello avesse riqualificato d'ufficio l'azione da ripetizione di indebito a mero accertamento negativo; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione della prova, sostenendo che il correntista dovesse produrre contratto ed estratti completi e che la Corte avesse erroneamente addossato alla banca l'onere di provare il titolo degli addebiti; 3) illegittimità della statuizione sulle spese, dedotta come conseguenza della pretesa riforma della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura di ultrapetizione non era autosufficiente: il ricorrente non aveva trascritto gli atti rilevanti per verificare il contenuto della domanda e la sua eventuale modificazione in corso di causa. Ha inoltre osservato che, nei rapporti di conto corrente ancora aperti, l'azione di ripetizione è praticabile solo nei limiti della rettifica del saldo, mentre la domanda di accertamento negativo delle poste illegittime può essere ammissibile anche prima della chiusura del conto, ove diretta a ottenere chiarezza sul rapporto. Il secondo motivo è stato respinto perché la censura ruotava, in realtà, attorno a una diversa valutazione del materiale istruttorio: la Corte ha ribadito che la prova delle rimesse e dei movimenti può essere desunta anche da elementi diversi dalla produzione integrale di tutti gli estratti conto, eventualmente con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, e che non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c. quando si contesta solo l'apprezzamento delle prove. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto non conteneva una reale censura sulla regolazione delle spese del grado, ma si limitava a invocare una futura e ipotetica cassazione della sentenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, con attribuzione delle spese al difensore antistatario della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione è deducibile solo se il ricorso consente di verificare, attraverso gli atti trascritti, il reale contenuto della domanda e l'eventuale sua modifica; il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del petitum, ma la censura deve essere autosufficiente.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiama il principio iura novit curia, ma non consente di sostituire d'ufficio una domanda con un'altra; la doglianza resta però inammissibile se non sono riprodotti gli atti processuali rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non deriva dalla mera diversa valutazione delle prove; è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può riguardare il semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio, che resta riservata al giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se logica e adeguata; la Cassazione non può sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare e trascrivere specificamente gli atti e i documenti su cui la censura si fonda; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito può essere proposta anche in costanza di rapporto bancario, ma, finché il conto è aperto, si traduce nella sola rettifica del saldo, non nella condanna della banca alla restituzione immediata delle somme.

  • art. 1823, comma 1, c.c.

    In un rapporto di conto corrente ancora pendente opera l'indisponibilità dei singoli crediti fino alla chiusura del conto; solo dopo tale momento può determinarsi l'obbligo restitutorio della banca.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    In assenza di valida pattuizione scritta, non può ritenersi convenuto per facta concludentia un tasso ultralegale.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La disciplina dell'usura si applica alla pattuizione degli interessi; il superamento del tasso soglia va verificato al momento della convenzione, non sulla base di meri addebiti successivi in mancanza di nuova pattuizione.

  • art. 118 T.U.B.

    Le variazioni dei tassi in corso di rapporto presuppongono il rispetto del procedimento di formazione del consenso previsto dalla norma; in mancanza della documentazione delle comunicazioni preventive non può ritenersi provata una nuova pattuizione.

  • art. 1422 c.c.

    L'interesse all'accertamento negativo della nullità è imprescrittibile.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese possono essere attribuite al difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di ultrapetizione o extrapetizione è inammissibile se il ricorrente non trascrive in modo puntuale gli atti processuali necessari a verificare il contenuto originario e l'eventuale modifica della domanda.
  • In materia di conto corrente bancario ancora aperto, la domanda di ripetizione dell'indebito non dà luogo, di regola, a una condanna restitutoria immediata, ma alla rettifica del saldo; la restituzione delle somme può operare compiutamente solo dopo la chiusura del conto.
  • Il correntista che contesti addebiti bancari illegittimi non è necessariamente tenuto a produrre tutti gli estratti conto se la ricostruzione del rapporto può essere raggiunta anche mediante altri elementi di prova e tramite consulenza tecnica d'ufficio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando l'onere della prova sia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite.
  • Nei rapporti bancari, interessi ultralegali, anatocismo, commissioni e spese possono essere dichiarati illegittimi quando manchi una valida pattuizione o quando la clausola sia indeterminata; il tema dell'usura va invece valutato con riferimento al momento della pattuizione e non mediante una mera verifica degli addebiti successivi in assenza di nuova convenzione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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