Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/01/2016 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Termini per la proposizione di un ricorso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2007, deducendo, tra l'altro, vizi di notifica, tardività della notifica dell'atto, errata notificazione all'ex rappresentante legale, carenza di prova, infondatezza dei rilievi e illegittimità dell'accertamento. L'Agenzia delle Entrate aveva eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, notificato il 14 giugno 2013, mentre l'avviso era stato notificato il 2 gennaio 2013. In appello la contribuente contestava la mancata valutazione delle proprie eccezioni, ma non superava il rilievo relativo al termine perentorio di impugnazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato tale decisione, ritenendo che la tardività determini autonomamente e definitivamente l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame delle ulteriori eccezioni sull'avviso di accertamento. È stata inoltre respinta l'istanza di sospensione, non essendo stato dimostrato un danno grave e irreparabile. L'appello è stato respinto e la contribuente è stata condannata al pagamento di 10.000 euro di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

    Il termine di 60 giorni per proporre ricorso tributario è perentorio. Il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo e impedisce al giudice di esaminare nel merito gli altri motivi di contestazione.

  • Art. 47, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La disposizione è stata richiamata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnabile, salvo specifiche sospensioni o proroghe previste dalla legge.
  • Il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 è perentorio: la sua scadenza comporta normalmente l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di esaminare le contestazioni sul merito dell'accertamento.
  • La tempestività del ricorso costituisce una verifica preliminare e prioritaria rispetto a ogni altra eccezione relativa alla validità dell'atto impositivo.
  • In caso di contestazione della data o della validità della notificazione, il contribuente deve fornire tempestivamente argomentazioni e prove idonee, poiché da tale data decorre il termine per impugnare.
  • Un'istanza di sospensione richiede la dimostrazione concreta sia del fumus boni iuris sia del periculum, cioè di un danno grave e irreparabile; una generica difficoltà economica normalmente non è sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.