Regolamento (UE) 2025/1982
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1982 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua l’aggiornamento del regime sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran alla luce del ripristino delle sanzioni ONU connesse alla mancata attuazione del PACG. Esso modifica l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012 aggiungendo numerose persone fisiche ed entità già oggetto di designazioni ONU o UE, in particolare per attività nucleari, missilistiche, legami con l’IRGC e collegamenti con IRISL. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012 per reintrodurre e ampliare le misure restrittive dell’UE nei confronti dell’Iran, in seguito al ripristino delle sanzioni ONU.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea e incide sul regime di misure restrittive già previsto dal regolamento (UE) n. 267/2012, con particolare riguardo alle persone fisiche ed entità elencate nell’allegato VIII. L’aggiornamento riguarda soggetti coinvolti in attività nucleari o connesse ai missili balistici, entità possedute, controllate o operanti per conto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC), nonché entità collegate alle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Non introduce esclusioni generali nel testo fornito; la modifica opera mediante inserimento di nuove designazioni nell’allegato. Si applica dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1982 del Consiglio: misure restrittive nei confronti dell’Iran
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione europea relativo all’Iran, aggiornando l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012. L’atto è adottato nel contesto del ripristino delle sanzioni ONU conseguente alla constatata significativa inadempienza dell’Iran rispetto al PACG e alla mancata adozione, da parte del Consiglio di sicurezza, di una nuova risoluzione entro il termine rilevante.
Contesto e base giuridica
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 267/2012, adottato il 23 marzo 2012, e l’articolo 46, paragrafo 1, quale base per la modifica dell’allegato VIII. Nei considerando si ricostruisce il quadro internazionale: l’accordo del 14 luglio 2015 tra Cina, Francia, Germania, Federazione russa, Regno Unito, Stati Uniti e, con il sostegno dell’alto rappresentante, l’obiettivo di garantire la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano mediante il PACG.
Presupposti del ripristino sanzionatorio
Il 28 agosto 2025 l’alto rappresentante, quale coordinatore della commissione congiunta del PACG, ha ricevuto una lettera dei ministri degli affari esteri di Francia, Germania e Regno Unito. Con tale lettera è stata notificata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la convinzione, basata su prove fattuali, circa la significativa inadempienza dell’Iran agli impegni assunti nel PACG, con avvio della procedura di ripristino delle sanzioni ONU revocate ai sensi della risoluzione 2231 (2015), in linea con il paragrafo 11 di tale risoluzione.
Il 27 settembre 2025 il Consiglio di sicurezza non ha adottato una nuova risoluzione per proseguire la revoca delle sanzioni entro 30 giorni dalla notifica del 28 agosto 2025. Il regolamento prende atto che, in base al paragrafo 37 del PACG, si applicano nuovamente le disposizioni delle risoluzioni ONU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010).
Modifica dell’allegato VIII: persone fisiche ed entità legate al nucleare e ai missili balistici
La parte più ampia dell’atto consiste nell’inserimento di numerose nuove voci nella rubrica "A. Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici". Le schede elencano persone fisiche con funzioni, alias, dati anagrafici e motivazioni della designazione, nonché entità operanti nel programma nucleare o missilistico iraniano.
Tra i profili richiamati figurano, in particolare, soggetti coinvolti:
- nel ministero della Difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL);
- nell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI);
- nella gestione di impianti di arricchimento, conversione o ricerca nucleare, come Natanz, Esfahan e Arak;
- nella produzione di componenti per centrifughe;
- nella produzione, sviluppo o supporto di programmi missilistici balistici e da crociera.
La sezione include anche persone e strutture connessi a tentativi di elusione delle sanzioni, nonché soggetti che, secondo le schede, hanno facilitato violazioni di divieti ONU sull’esportazione di armi e materiale connesso.
Entità collegate all’IRGC
Nella rubrica "B. Entità possedute, controllate o che agiscono per conto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica" sono inserite imprese, istituti e società controllati da Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) o comunque operanti per conto di quest’ultima o dell’IRGC. Il testo evidenzia che KAA è un’impresa di proprietà dell’IRGC, impegnata in grandi progetti di costruzione civile e militare e in attività di ingegneria, anche in favore della Passive Defense Organization.
Le schede indicano che alcune controllate di KAA hanno partecipato in larga misura alla costruzione del sito di arricchimento di Qom/Fordow. Altre entità risultano possedute o controllate da Ghorb Nooh o da altre società del gruppo, e sono descritte come operative in ambiti ingegneristici, consulenziali o di costruzione collegati alla rete IRGC.
Entità collegate a IRISL
La rubrica "C. Entità possedute, controllate da, o che agiscono per conto delle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)" viene integrata con tre nuove entità: Irano Hind Shipping Company, IRISL Benelux NV e South Shipping Line Iran (SSL). Le schede forniscono gli indirizzi e le date di designazione ONU, evidenziando il collegamento con il gruppo marittimo IRISL.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento di nuovi nominativi e nuove entità nelle sezioni dedicate alle persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici, alle entità possedute o controllate dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica e alle entità collegate a IRISL.
Nuove designazioni per attività nucleari e missilistiche
Nella rubrica "A. Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici" sono aggiunte numerose persone fisiche e entità, con indicazione di funzioni, alias, date di nascita, dati di passaporto e motivazioni. Le designazioni coprono soggetti coinvolti nel programma nucleare iraniano, nell’arricchimento dell’uranio, nella produzione di componenti per centrifughe, nella gestione di impianti e nella produzione o sviluppo di missili balistici e da crociera.
Entità collegate all’IRGC
Nella rubrica "B. Entità possedute, controllate o che agiscono per conto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica" sono inserite imprese e istituti riconducibili a Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) o ad altre strutture dell’IRGC. Le schede descrivono rapporti di controllo, attività di costruzione civile e militare, progetti con la Passive Defense Organization e partecipazione alla costruzione del sito di arricchimento di Qom/Fordow.
Entità collegate a IRISL
Nella rubrica "C. Entità possedute, controllate da, o che agiscono per conto delle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)" sono aggiunte Irano Hind Shipping Company, IRISL Benelux NV e South Shipping Line Iran (SSL). Le informazioni riportate riguardano sedi, numeri IVA o indirizzi e la data di designazione ONU.
Presupposto internazionale e ripristino delle sanzioni ONU
Nei considerando si richiama l’accordo sul PACG del 14 luglio 2015 e la lettera del 28 agosto 2025 dei ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito, che ha avviato la procedura di ripristino delle sanzioni ONU ai sensi della risoluzione 2231 (2015). Poiché il 27 settembre 2025 il Consiglio di sicurezza ONU non ha adottato una nuova risoluzione per proseguire la revoca delle sanzioni entro il termine di 30 giorni, si determina il ripristino delle risoluzioni ONU richiamate e, conseguentemente, l’adeguamento del regime UE.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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