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Sentenza

Sentenza del 14/03/2017 n. 934 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - Statuto del contribuente - garanzia - art. 12, comma 7, l. n. 212/00 - chiarezza e motivazione degli atti - accertamento o controllo con accesso o ispezione - applicabilità - consegue - accesso istantaneo - acquisizione di documentazione - applicabilità - consegue - verbale di chiusura - art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/72. Termine dilatorio - avviso di accertamento - è necessario - omissione - motivi di urgenza - sono necessari - non sussistono - illegittimità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, dopo un accesso istantaneo presso i locali dell'impresa finalizzato all'acquisizione di documentazione. La garanzia si applica anche a tali accessi, senza distinzione rispetto alle verifiche più articolate, e comporta la redazione del verbale di chiusura delle operazioni. L'emissione anticipata dell'atto è ammissibile soltanto in presenza di specifiche ragioni di urgenza, che devono essere effettive e provate dall'Ufficio.

La decisione

L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei sessanta giorni è illegittimo quando non ricorrono concrete ragioni di urgenza. Non è sufficiente che l'atto non indichi i motivi dell'urgenza: il vizio consiste nell'effettiva assenza del requisito, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria con riferimento alla situazione concreta e al momento dell'emissione dell'atto. La tutela del termine dilatorio è finalizzata a garantire il contraddittorio procedimentale e i principi di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento

    La disposizione si applica a qualsiasi attività di accertamento o controllo svolta mediante accesso o ispezione nei locali dell'impresa, compresi gli accessi istantanei per acquisire documentazione. L'avviso emesso prima del termine è illegittimo salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche e concrete ragioni di urgenza.

  • Art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972

    verbale di chiusura delle operazioni

    Anche l'accesso istantaneo finalizzato all'acquisizione di documentazione comporta la redazione di un verbale di chiusura delle operazioni, dal cui rilascio decorre il termine dilatorio di sessanta giorni.

  • Cass. civ., sentenze n. 18184/2013, n. 15624/2014, n. 14287/2014 e n. 15634/2014

    La giurisprudenza afferma che il termine di sessanta giorni tutela il contraddittorio e che l'emissione anticipata dell'accertamento richiede un'effettiva urgenza, da provare da parte dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Il termine di sessanta giorni opera anche quando l'Amministrazione effettua un accesso breve o istantaneo per acquisire documenti: non è necessario che vi sia una verifica complessa o prolungata.
  • Il termine decorre dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni e non può essere eluso omettendo o minimizzando la formalizzazione dell'accesso.
  • Un avviso emesso prima della scadenza del termine è normalmente illegittimo, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza già esistenti al momento dell'emissione.
  • La semplice indicazione formale dell'urgenza nell'atto non è decisiva: occorre che l'urgenza sia concreta, effettiva e provata dall'Ufficio.
  • La regola mira a consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste prima dell'emissione dell'atto, rafforzando il contraddittorio e la corretta determinazione dell'imposta.

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