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Provvedimento

Provvedimento del 04/07/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce termini, modalità e specifiche tecniche con cui le imprese elettriche devono trasmettere mensilmente all’Agenzia delle entrate i dati di dettaglio sul canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato, oltre alle rettifiche annuali e alle eventuali procedure di annullamento. Disciplina inoltre canali telematici, esiti, ricevute, sicurezza dei dati e rinvia alle specifiche tecniche dell’allegato A.

Comunicazione mensile all’Agenzia delle entrate dei dati sul canone TV da parte delle imprese elettriche

Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati sul canone TV da parte delle imprese elettriche

Il provvedimento individua i soggetti obbligati, i termini e le modalità tecniche con cui le imprese elettriche devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato. Esso disciplina anche le rettifiche, gli annullamenti, gli esiti della trasmissione, la gestione dei dati e le misure di sicurezza.

Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione

Le imprese elettriche sono tenute a trasmettere mensilmente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati previsti dall’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, salvo i dati relativi al canone riversato, per i quali il provvedimento prevede una modalità specifica di acquisizione.

I dati relativi al canone riversato nel mese precedente sono infatti desunti dai modelli F24 utilizzati dalle imprese elettriche con l’indicazione dei codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate.

Modalità di trasmissione

Le comunicazioni devono essere effettuate tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti dal soggetto per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Per predisporre e controllare i file devono essere utilizzati i software gratuiti resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Le imprese elettriche possono avvalersi degli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, designandoli come "responsabili o incaricati del trattamento dei dati" e impartendo loro le istruzioni previste dagli articoli 29 e 30 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Gli archivi da trasmettere non devono superare i 5 MegaByte e devono essere firmati, compressi e cifrati mediante il software rilasciato dall’Agenzia delle entrate.

Tipologie di invio

Sono previste due tipologie di invio:

  • invio ordinario, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile effettuare più invii ordinari per lo stesso periodo di riferimento, e i dati dei successivi invii si aggiungono a quelli già comunicati;
  • invio di annullamento, con cui si chiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria errata già trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

Termini di trasmissione e rettifiche

Le imprese elettriche devono trasmettere entro il giorno 20 di ogni mese i dati relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente. Per il 2016, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito deve essere effettuata entro il secondo mese successivo, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto n. 94 del 2016.

Entro il 31 marzo di ciascun anno devono essere trasmesse le rettifiche dei dati dell’anno precedente, al fine di renderli definitivi.

Se l’intero file viene scartato, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario entro 5 giorni successivi alla scadenza originaria; se l’errore è segnalato dall’Agenzia dopo la scadenza, il nuovo invio va comunque effettuato entro 5 giorni dalla segnalazione.

In caso di esito negativo su singole posizioni, la correzione dei dati deve essere effettuata entro 5 giorni dalla scadenza originaria; se la segnalazione di errore avviene successivamente, deve essere presentato un nuovo invio ordinario entro 5 giorni dalla segnalazione.

L’annullamento dei dati trasmessi entro i termini ordinari o di rettifica deve essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo all’invio da annullare.

Trattamento e finalità dei dati

I dati sono raccolti nel sistema informativo di gestione del canone TV nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Essi sono utilizzati per:

  • il controllo del corretto versamento del canone da parte dei contribuenti;
  • il controllo del corretto addebito e riversamento del canone da parte delle imprese elettriche;
  • fornire informazioni e assistenza ai cittadini.

Sicurezza e conservazione

La sicurezza della trasmissione è garantita dal canale telematico utilizzato, mediante misure di controllo degli accessi e cifratura del canale trasmissivo e dei dati.

Per gli archivi del sistema informativo sono previste misure di autorizzazione degli accessi e tracciamento delle operazioni. I dati sono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.

Ricevute, scarti ed esiti

La trasmissione si considera effettuata quando è completata la ricezione del file e l’elaborazione ha esito positivo. In tal caso viene rilasciata una ricevuta contenente il codice di autenticazione per Entratel o il codice di riscontro per Fisconline.

La ricevuta indica:

  • data e ora di ricezione del file;
  • identificativo del file attribuito dall’utente;
  • protocollo attribuito al file;
  • numero delle comunicazioni contenute nel file.

Il file può essere scartato in via preliminare o per incongruenze tra i dati inviati; in entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

Lo scarto preliminare può dipendere da:

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro;
  • codice duplicato per invio dello stesso file più volte;
  • file non elaborabile perché non predisposto con il software di controllo previsto.

Lo scarto per incongruenze è comunicato con ricevuta di scarto contenente data e ora di ricezione, identificativo del file, protocollo e motivo dello scarto.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili telematicamente entro 5 giorni dal completamento della ricezione del file.

Specifiche tecniche

Eventuali modifiche alle specifiche tecniche dell’allegato A sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne viene data comunicazione.

Motivazioni e quadro normativo

Il provvedimento dà attuazione alla disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo in presenza di un’utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica e il pagamento del canone TV in dieci rate mensili tramite addebito in fattura.

La legge ha demandato l’attuazione a un decreto ministeriale del 13 maggio 2016, n. 94, che stabilisce la trasmissione mensile dei dati e delle rettifiche annuali all’Agenzia delle entrate. Il presente provvedimento definisce quindi termini e modalità tecniche di tale trasmissione.

Sono richiamate, tra le altre, le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate derivanti dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, dallo Statuto dell’Agenzia, dal Regolamento di amministrazione e dal decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Normativa di riferimento e pubblicazione

Il provvedimento richiama, tra le fonti normative, il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, il DPR 22 luglio 1998, n. 322, il decreto 31 luglio 1998, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il decreto ministeriale 13 maggio 2016, n. 94.

È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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